Osservatorio sugli attacchi digitali in Italia. Un questionario da compilare per la sicurezza informatica di tutti: il questionario OAD - Osservatorio Attacchi Digitali in Italia.
L'Italia è nel mirino del crimine informatico: rappresenta il quarto paese al mondo, preceduto solo da Giappone, Stati Uniti e India e il primo in Europa più colpito dagli attacchi malware, ossia programmi informatici che agiscono contro l'interesse di un utente, cresciuti del 300% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Il dato emerge dalla lettura del “Rethinking Tactics: 2022 Annual Cybersecurity Report”, rapporto sulle minacce informatiche realizzato da Trend Micro Research, azienda globale di cybersecurity. Dal report emerge in particolare che in tema di ransomware, ossia i programmi informatici che bloccano l'accesso a tutti o ad alcuni dei contenuti di un dispositivo digitale per poi chiedere un riscatto da pagare per liberarli, l'Italia è il quarto paese più colpito in Europa, preceduto da Olanda, Francia e Germania.
Il crimine informatico prende di mira, prevalentemente, organizzazioni quali piccole e medie imprese e studi professionali, percepite dai criminali come altamente vulnerabili, non avendo abitualmente accesso a servizi di supporto informatico professionali e che dispongono quindi di minori risorse di sicurezza per evitare attacchi complessi.
Sono proprio i criminali dediti al ransomware che privilegiano le azioni sferrate contro le operazioni delle realtà imprenditoriali minori.
Per questo motivo la nostra Associazione vi consiglia di compilare il questionario OAD - Osservatorio Attacchi Digitali in Italia promosso da AIPSI - Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Informatica Capitolo italiano di ISSA, un’organizzazione internazionale no-profit di professionisti ed esperti in questo settore.
Si tratta dell'unica iniziativa in Italia per l’analisi sugli attacchi intenzionali ai sistemi informativi delle Aziende e degli Enti Pubblici, realizzata con una indagine completamente anonima indirizzata a tutte le Aziende, di ogni settore merceologico e dimensione e alle Pubbliche Amministrazioni tramite un questionario con risposte preimpostate compilabile direttamente on line.
Perché rispondere al questionario?
1 . rispondere al questionario significa partecipare all'unica indagine indipendente ed autorevole sugli attacchi digitali, che liberamente raccoglie le risposte da Aziende di ogni settore merceologico e dalle Pubbliche Amministrazioni e che contribuisce a fare in modo che il sistema italiano di sicurezza informatica disponga di dati completi e aggiornati con particolare riferimento alla consapevolezza del rischio da parte di tutte le aziende, pubbliche amministrazioni, studi professionali;
2 . il questionario fornisce in tempo reale, alla conclusione della sua compilazione che includa le risposte opzionali sulle misure di sicurezza in essere, una valutazione qualitativa del livello di sicurezza digitale del Sistema Informativo della vostra organizzazione;
3 . il rispondere al questionario correttamente e fino alla fine, incluse le domande sulla sicurezza, consente una veloce ma puntuale verifica dei possibili attacchi subiti o che si potrebbero subire e delle misure di sicurezza in essere, rispetto ad un elenco di quelle possibili: in pratica un veloce ed efficace corso sulle misure di sicurezza e sugli attacchi digitali.
Per accedere al questionario: https://www.oadweb.it/ls2023/limesurvey/index.php/279362?lang=it
Il condominio passa al mercato libero dell'energia elettrica: un cambiamento graduale -
Dott. Antonio Romano
Dott.ssa Fiorella Cima
Mancano pochi giorni ad un cambiamento importante nell'ambito delle forniture energetiche.
Si tratta del primo vero e proprio passo verso la chiusura definitiva del regime di tutela per la fornitura di energia elettrica.
Il servizio di "Maggior Tutela" è il regime tariffario stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Negli anni 90 il notissimo "decreto Bersani" DL 79/99, convertito successivamente nella Legge n. 40/2007, aveva avviato la liberalizzazione del mercato energetico.
Tale decreto, che recepiva le indicazioni delle direttive comunitarie volte alla creazione del Mercato Unico dell'energia in Europa, ha portato ad una graduale liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica.
Con la liberalizzazione del mercato dell'energia avvenuta nel 2007, il consumatore ha potuto scegliere il fornitore di energia elettrica o di gas che preferisce ma ha anche potuto decidere di non scegliere un'offerta del mercato libero e continuare il rapporto di fornitura di energia elettrica o gas alle condizioni interamente regolate da ARERA.
La fine di questo regime tariffario per gli utenti domestici è stata oggetto di una serie infinita di proroghe, da ultimo al prossimo gennaio 2024.
I condomini invece, per le utenze comuni di sola energia elettrica, anticiperanno il passaggio al Mercato Libero: questo cambiamento avverrà infatti a partire già dal prossimo 1° aprile.
Per i condomini che hanno già scelto un fornitore nel mercato libero non cambierà nulla o quasi, nel senso che semplicemente non potranno più cambiare idea e tornare nel regime tariffario tutelato come avrebbero potenzialmente potuto fare finora.
Ma il cambiamento più rilevante riguarda i condomini che invece sono rimasti nel regime di tutela: questi dovranno ora scegliere un fornitore di energia elettrica nel mercato libero.
Se non faranno una scelta, non si rischia comunque un'interruzione nella fornitura ma entreranno nel nuovo regime transitorio chiamato Servizio a Tutele Graduali (STG) con un nuovo fornitore assegnato da ARERA, diverso a seconda delle aree territoriali in cui il condominio si trova. Così ad esempio un condominio a Treviso che era servito in regime di tutela da Servizio Elettrico Nazionale (gruppo ENEL) ora passa a Sorgenia SpA, un condominio a Bologna che era servito in regime di tutela da Hera Comm o da Servizio Elettrico Nazionale ora passa anch'esso a Sorgenia SpA: l'elenco completo di tutte le zone e dei relativi fornitori si trova nel sito internet di ARERA (https://www.arera.it/it/consumatori/STG.htm).
Come già avviene per la Tutela, anche con il Servizio a Tutele Graduali è previsto un prezzo dell’energia definito da ARERA e strettamente collegato all’andamento del mercato all’ingrosso (in particolare all’andamento dell’indice PUN, Prezzo Unico Nazionale). Sarà, quindi, necessario valutare l’evoluzione del costo all’ingrosso dell’energia elettrica. In ogni caso, non sono previsti costi aggiuntivi per il passaggio all’STG.
È disposto, inoltre, l’obbligo in capo ai fornitori di energia di inviare una comunicazione al cliente al momento dell’attivazione del servizio recante le informazioni essenziali sul servizio, sull’identità dell’esercente e sulla facoltà del cliente di poter passare al mercato libero.
In occasione del passaggio dal regime di Tutela al regime di "Tutele Graduali" non è previsto che l'amministratore sia chiamato a svolgere specifiche attività, perchè il passaggio da un operatore all'altro e da un regime contrattuale ad un altro consegue all'applicazione delle delibere dell'Autorità di regolazione.
Se invece l'amministratore intende valutare in questa occasione l'opportunità del passaggio al mercato libero, occorre considerare che la firma di nuovo contratto con altro gestore o la sottoscrizione di nuove condizioni contrattuali col medesimo gestore, sono compiti che, determinando un cambiamento rispetto ai rapporti ed alle condizioni economiche esistenti, non rientrano tra le competenze attribuite all’amministratore e che necessitano quindi, per potersi considerare legittimi, della preventiva approvazione dell’assemblea o – almeno – della sua successiva ratifica (Cassazione Civile sentenza n. 8233/2007).
L’amministratore che decide di propria iniziativa e non vede ratificato il proprio operato dall’assemblea, può essere soggetto ad azione di revoca per gravi irregolarità nella gestione, rappresentate in particolare dall’inadempimento delle incombenze che gli spettano per legge e per “eccesso di potere”, ossia per aver operato al di là dei compiti che la legge e l’assemblea gli hanno affidato.
Se l'amministratore di un condominio stipula un contratto con un terzo fornitore esorbitante le proprie attribuzioni e competenze e risulti tale da oltrepassare la procura conferitagli ex ante dall'assemblea, questi dovrà accollarsi gli effetti negativi che discenderanno a carico del mandante, fatta salva la ratifica successiva della relativa attività. (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, Sentenza del 01.02.2013): se quindi per qualsiasi motivo l'amministratore, agendo in proprio, sceglie un contratto gravoso potrebbe essere chiamato a risponderne.
Attenzione quindi a rapportarsi sempre con l'assemblea per ogni decisione al riguardo: l'assemblea delibera a maggioranza semplice.
Come scegliere il fornitore nel mercato libero?
Il Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), previsto dalla Legge Concorrenza del 2017 (Legge 4 agosto 2017 n. 124), mette a disposizione le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle con immediatezza.
Si tratta di sito pubblico, gestito da ARERA e da Acquirente Unico dove i clienti possono confrontare le offerte di elettricità e gas naturale.
Il Portale mette a disposizione un motore di ricerca e fornisce informazioni su funzionamento ed evoluzioni attese dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.
Può anche essere il caso di valutare l’opportunità dei gruppi di acquisto (l’insieme di consumatori che compra la fornitura direttamente dal produttore): la possibilità per un condominio di accedervi dipende dalle regole stabilite dall’organizzatore che ha creato il gruppo.
All’indirizzo https://www.arera.it/it/consumatori/gruppiacquisto.htm è disponibile una lista di gruppi che aderiscono alle linee guida di ARERA e che anche gli amministratori di condominio possono consultare.
LETTERA APERTA
AI CAPIGRUPPO DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Il sottoscritto avv. Andrea Gatto, in qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione di Amministratori Condominiali “SESAMO” sottopone alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni in vista dell’approvazione delle modifiche in sede di conversione del Decreto Legge n. 176/20202, denominato “Aiuti-quater” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 18.11.2022.
Innanzitutto si evidenzia che con la normativa precedente era previsto che per i condomini i benefici fiscali legati al c.d. Superbonus 110% fosse esteso per tutto il 2023 ed in vista di tale previsione i contribuenti, proprietari di unità abitative in condominio, avevano legittimamente fatto affidamento su tale normativa e pertanto nel corso del 2022 molti condomini si stavano programmando in vista di tale possibilità e gli amministratori condominiali avevano, per diversi condomini, solo predisposto le attività preliminari e le valutazioni tecniche di fattibilità per verificare le possibilità di realizzare i lavori che garantissero tali benefici fiscali.
L’aver emanato un decreto legge, pubblicato in data 18.11.2022 che ha cambiato improvvisamente le modalità di utilizzo del superbonus 110% per i condomini per l’anno 2023 prevedendo tempistiche ridottissime per le delibere di approvazione fino al 24.11.2022 e per la presentazione della Cilas, dichiarazione di inizio lavori, al 25.11.2022, ha di fatto impedito alla maggior parte dei condomini, che avevano in corso le pratiche preparatorie, di poter completare l’iter di approvazione dei lavori e quindi di rientrare in tale beneficio fiscale, non essendoci il tempo necessario per convocare l’assemblea condominiale relativa, né per i professionisti completare le pratiche tecniche per la presentazione della Cilas entro tali termini.
Vi è anche da tener in considerazione che una buona parte delle pratiche avviate in via preliminare dai condomini per l’ottenimento del “superbonus 110%” erano state sospese dalle assemblee condominiali, a causa dell’incertezza di ottenere i finanziamenti dalle banche, anche in relazione al congelamento della cessione dei crediti di imposta.
Si ricorda che una gran parte delle pratiche edilizie su condomini che avrebbero voluto beneficiare dei superbonus 110% riguardano lavori su edifici di edilizia popolare o su costruzioni datate, che quindi avrebbero potuto contribuire a rimodernare il tessuto edilizio urbano e migliorare il contenimento energetico.
Non solo, ma ai condomini, che non hanno potuto completare tempestivamente la procedura del superbonus nella tempistica strettissima di cui al “Decreto Aiuti quater”, nel caso in cui non venisse concessa la proroga richiesta, si vedrebbero abbassarsi al 90% la detrazione economica per l’anno 2023, col risultato che la maggior parte degli stessi, proprio per l’attuale crisi economica e per la loro bassa redditualità, si vedrebbero costretti a rinunciare all’avviamento dei lavori del superbonus.
Ne consegue che gli amministratori condominiali, che svolgono il loro mandato nell’interesse dei proprietari di unità condominiali, nell’intento di attivarsi nel miglio modo possibile per agevolare i proprietari immobiliare nel poter godere dei benefici fiscali di cui al superbonus 110%, sono impediti ad espletare in maniera adeguata il proprio compito.
Per tali motivi è necessario che i termini previsti dal D.L. “Aiuti Quater” entro i quali andavano deliberati i lavori per il superbonus 110% e quelli per la presentazione della Cilas vadano prorogati almeno fino al 31.01.2023, tenuto conto delle seguenti circostanze:
- dell’approssimarsi delle vacanze natalizie;
- che verso metà gennaio scade il termine per l’approvazione del citato D.L.;
- che entro fine anno dovrà essere approvata la manova Finanziaria 2023, all’interno della quale potrebbe essere prevista tale deroga.
Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto, in qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione di Amministratori Condominiali “SESAMO"
CHIEDE
Ai destinatari della presente affinchè si attivino con i propri gruppi parlamentari per ottenere in sede di conversione del Decreto Legge n. 176/20202 o nell’ambito dell’approvazione della manovra Finanziaria 2023 una proroga dei termini per le delibere di approvazione dei lavori per il superbonus 110% e per la presentazione della Cilas almeno fino al 31.01.2023 al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al Superbonus 110% per tutto l’anno 2023.
Con osservanza.
Il Presidente di Sesamo
Avv. Andrea Gatto
20ª edizione |
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE DI SESAMO AL X CONGRESSO NAZIONALE DI A.S.P.P.I
AL X° Congresso Nazionale dell’A.S.P.P.I. svoltosi a Ferrara il 18-20 Novembre 2022 è intervenuto l’avv. Andrea Gatto, in qualità di neo-Presidente Nazionale di Sesamo e Presidente di Asppi Treviso, il quale ha portato ai partecipanti al Congresso i saluti della propria associazione, illustrando loro le linee programmatiche che Sesamo ha adottato nel proprio recente Congresso Nazionale di Rovigo del 05.11.2022, impostate a potenziare l’associazione nel territorio nazionale ed a migliorare la formazione professionale dei propri associati.
L’avv. Gatto ha inoltre formulato al Presidente ed ai dirigenti nazionali di Asppi la disponibilità a collaborare per avviare convenzioni e collaborazioni tra le rispettive associazioni, al fine di organizzare iniziative ed attività in comune per offrire ai propri rispettivi associati strumenti idonei ed efficaci per affrontare adeguatamente le future questioni critiche che affliggeranno nel prossimo futuro il mondo dell’abitare, quali la crisi energetica, ambientale, economica e sociale.
Ferrara, 20 novembre 2022
Si terrà a Rovigo presso l'Hotel Villa Regina Margherita in Viale Regina Margherita 6 il 5 novembre 2022 alle ore 10.00 il VI Congresso Nazionale di SESAMO:
“L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E LA SUA ASSOCIAZIONE, INSIEME PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E PER IL FUTURO
Superbonus e altri incentivi fiscali: imprese e necessità di attestazione SOA nel disegno di legge di conversione del DL 21/2022 - 13.05.22 -
La legge di conversione del DL n. 21/2022 (detto anche "Taglia prezzi" o "Ucraina bis") del 21.03.22 non è ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale ma il fascicolo finale elaborato dalle commissioni del Senato al lavoro sulla conversione sulla conversione in legge del DL 21/2022 contiene una novità importante e decisiva per la fruizione dei bonus fiscali.
Lasciando da parte ogni osservazione sull'inopportunità di inserire una delle infinite modifiche dell'arcinoto DL 34/20 in un decreto legge predisposto per attuare "misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", la novità consiste nella necessità di selezionare le imprese appaltatrici dei lavori che beneficiano dei bonus edilizi (tutti e non solo il Superbonus) considerando solo quelle alle quali è stata rilasciata l'attestazione SOA, normalmente obbligatoria solo per gli appalti pubblici di importo superiore ai 150.000 Euro.
Ora invece, o meglio, a partire dal 1° gennaio 2023, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 Euro le imprese appaltatrici dovranno essere in possesso dell'attestato che viene rilasciato da una Società Organismo Attestazione, un soggetto di diritto privato vigilato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Il rilascio della qualificazione SOA fa seguito alla verifica da parte dell'organismo indipendente preposto - si tratta di società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) - del possesso di una lunga serie di requisiti, come l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali e l'assenza di procedure concorsuali (ad es. fallimento, concordato preventivo).
In sintesi si tratta di documentare la regolarità ai fini della normativa antimafia e il possesso di requisiti di moralità professionale, il possesso di idonee referenze bancarie che attestino un'ottima capacità finanziaria ed economica e il possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica.
Si tratta di una notevole protezione per il condominio e i suoi proprietari perchè in effetti è praticamente impossibile per imprese improvvisate ottenere il rilascio di una tale attestazione.
Inoltre il possesso dell'attestazione SOA riguarda anche le imprese subappaltatrici dei lavori.
L'obbligo di richiedere l'attestazione SOA scatterà dal 1° gennaio 2023 ma è previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica nei primi sei mesi basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione, poi dal 1° luglio 2023 le imprese dovranno invece aver ottenuto il rilascio dell'attestazione vera e propria per poter operare.
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi. Per quanto riguarda le categorie di opere, si distinguono 52 categorie tra categorie di carattere generale e categorie di opere specializzate: 13 sono opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, ecc.) e 39 sono opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, ecc).
L’Attestazione SOA distingue anche dieci classifiche di importo che abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (quindi incrementata del 20%).
Come hanno evidenziato già alcuni commentatori, dalla formulazione della norma come riportata nel disegno di legge, però, non è chiaro se queste classificazioni saranno applicate ai lavori privati legati ai bonus fiscali o se, invece, sarà sufficiente avere un’attestazione, di qualsiasi classifica essa sia.
Per verificare se l'azienda a cui si intende conferire l'appalto dispone di un'attestazione SOA si può utilizzare un apposito sito internet che fa riferimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione: https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/
Occorre mettere in evidenza il ruolo fondamentale dell’amministratore condominiale: come sempre accade, anche nel caso in cui i lavori beneficiano di meccanismi di incentivazione fiscale, è l’assemblea a deliberare la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Tuttavia, l'amministratore deve ricordare al segretario che redige il verbale che nella delibera dovranno prudenzialmente essere indicati gli estremi dell’attestazione SOA.
Inoltre, l’amministratore deve verificare che tutte le imprese le cui offerte vengono considerate ai fini dell'appalto dispongano dell'attestazione SOA per non cadere in quella "culpa in eligendo" che la giurisprudenza facilmente contesta all'amministratore in tutti i casi in cui vengono affidati i lavori a imprese prive dei requisiti necessari: quindi anche se formalmente la decisione finale spetta all’assemblea, è l’amministratore che deve accertarsi che l'impresa disponga dell’attestazione SOA.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano però ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione.
Ricordiamo che, per effetto delle norme del DL "Sostegni-Ter" (DL n. 4/2022) convertito in legge (Legge 28 marzo 2022 n. 25), i benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 inerenti i lavori edili (solo i lavori edili) di cui all'allegato X al D Lgs 81/2008, di importo superiore a 70.000 Euro, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del D. Lgs. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Si terrà oggi giovedì 31.03.2022 su piattaforma Zoom in orario 15-18 il Webinar sui Bonus Edilizi per gli amministratori iscritti a SESAMO, in collaborazione con ASPPI
Il Programma del webinar è il seguente:
· Saluti e introduzione - a cura del Presidente di ASPPI Nazionale On. Alfredo Zagatti e del Presidente di SESAMO Nazionale Dott. Luigi Ferdinando Giannini;
· Presentazione del corso di aggiornamento amministratori SESAMO 2022 e introduzione alla responsabilità delle imprese e del condominio in caso di furti dai ponteggi e al decoro architettonico in rapporto al Superbonus - a cura di Dr.ssa Fiorella Cima (membro Centro Studi SESAMO e Studio Storebelt) e Dott. Antonio Romano (presidente e coordinatore Centro Studi SESAMO e Studio Storebelt);
· Le novità del Superbonus anche in seguito alla Legge di bilancio - a cura di Ing. Paola Triaca (Studio Tec Engineering);
· Visto di conformità ed esempi di soggetto che può accedere ai benefici fiscali - a cura di Dott. Andrea Maffei (membro Centro Studi SESAMO e Studio Maffei);
· Non solo Superbonus: bonus verde, barriere architettoniche e ristrutturazione, asseverazione prezzi. Accenni al Sismabonus - a cura di Ing. Paola Triaca (Studio Tec Engineering).
Il webinar costituisce a tutti gli effetti una lezione (corrispondente al primo Modulo) del corso di Aggiornamento Professionale 2022 che SESAMO dedica agli Amministratori di Condominio Associati. Durante l'incontro in videoconferenza sarà possibile avere in tempo reale aggiornamenti e risposte utili per l'utilizzo dei bonus edilizi nello svolgimento dell'attività professionale.