ORG. L. 4/2013 > Statuto dell'Associazione Sesamo
Atto costitutivo del 2 Luglio 1999

Statuto approvato con modifiche al VI Congresso Nazionale di Rovigo il 5 novembre 2022

 Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’associazione nazionale denominata SESAMO, con sede in Roma Via Appia Nuova 8.

SESAMO è una libera associazione a carattere professionale.

Di natura privatistica, ha una struttura unitaria ed è organizzata e articolata sul territorio dello Stato italiano per mezzo di proprie sedi distaccate, provinciali o interprovinciali, nonché sul territorio dei paesi dell'Unione europea.

E’ autonoma, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, e ha durata illimitata.

SESAMO, nell’ambito della propria attività istituzionale volta al raggiungimento degli scopi e dei fini di cui all’art. 2.

Articolo 2

SCOPI E FINALITA’

Scopi di SESAMO sono:

- riunire ed organizzare coloro che svolgono, in modo continuativo e professionale, l’attività di amministrazione di condominii, di gestione di immobili e patrimoni immobiliari o prestano attività di consulenza in materia di amministrazione e/o gestione di condominii, immobili e patrimoni immobiliari;

- valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche da parte degli stessi;

- fornire assistenza e consulenza anche agli amministratori non professionisti dei condomini autogestiti o minimi, anche se non associati a Sesamo;

- promuovere e curare, attraverso apposita struttura tecnico-scientifica permanente, la formazione e l’aggiornamento professionale degli iscritti e dei loro dipendenti;

- avviare collaborazioni tramite stipule di convenzioni con Associazioni ed Enti, ed in particolare con Asppi Nazionale e con le relative sedi territoriali, per realizzare iniziative e attività di carattere culturale, sindacale ed associativo e per la valorizzazione delle attività di entrambi soggetti firmatari delle collaborazioni;

- organizzare e promuovere, anche attraverso le collaborazioni di cui al punto precedente, corsi, manifestazioni, convegni e dibattiti su argomenti giuridici, economici e tecnici connessi all’attività degli iscritti ;

- rilasciare ai propri iscritti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, attestazioni/certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti professionali previsti per legge, nonché l’avvenuto svolgimento dell'obbligatoria attività di formazione professionale, con autorizzazione agli stessi a utilizzare il riferimento dell’iscrizione a Sesamo quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi;

- vigilare sulla condotta professionale degli associati, garantendo l’osservanza del codice di condotta allegato al presente statuto sub B), potendo irrogare sanzioni disciplinari in caso di violazione dello stesso;

- promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti tramite l’attivazione di uno “sportello del consumatore”;

- organizzare attività ricreative e culturali finalizzate ad incentivare lo spirito associativo degli iscritti;

- stabilire collegamenti con altre associazioni di amministratori immobiliari aventi le medesime finalità di Sesamo, operanti in ambito nazionale, comunitario ed extra comunitario;

- promuovere collaborazioni e confronti con le istituzioni, sia nazionali che europee;

- curare e promuovere la visibilità dell’associazione e dei propri iscritti attraverso varie forme di pubblicità, come la pubblicazione di notiziari o periodici, e tramite il sito web dell’associazione, contenente tutti gli elementi informativi riguardanti l’associazione;

- promuovere il ricorso al procedimento di mediazione quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, con particolare riferimento a quelle in materia condominiale.

 

Articolo 3

SOCI

L'associazione è costituita da soci ordinari e soci onorari.

 Articolo 4

ISCRIZIONE - MODALITA’ E REQUISITI

Possono rivestire la qualità di socio ordinario le persone fisiche o giuridiche che esercitano le attività e possiedono i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione di SESAMO allegato al presente Statuto sub A), di cui forma parte integrante ed essenziale.

L’iscrizione a SESAMO deve essere richiesta con apposita domanda presentata alla sede nazionale o alla sede provinciale o interprovinciale.

L’associato è tenuto a versare una quota associativa, non trasmissibile, nella misura e con le modalità di cui all’art. 7 del Regolamento di attuazione.

Gli iscritti e i dirigenti di SESAMO possono essere iscritti anche all’ASPPI e far parte dei relativi organi dirigenti, tranne i casi in cui il presente Statuto o il Regolamento di attuazione prevedano un’incompatibilità tra le cariche.

Articolo 5

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono accettare e si impegnano ad osservare le norme, le regole e le prescrizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento di attuazione, nel Codice di condotta e nel codice delle buone prassi, nonché le deliberazioni degli organi dirigenti di SESAMO.

In caso di violazione, l’associato potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare nelle forme e con le modalità previste dall’art. 8 del Regolamento di attuazione e, a seconda della gravità dell’infrazione, potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni:

-  Ammonimento scritto;

-  Censura;

-  Sospensione;

-  Decadenza dall’eventuale carica;

-  Espulsione.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Per conservare la qualità di socio è necessario il costante possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento di attuazione.

La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde anche nei seguenti casi:

- morosità nel pagamento dei contributi previsti dall’art.7 del Regolamento di attuazione;

- decesso;

- dimissioni;

- espulsione.

Articolo 7

CODICE DI CONDOTTA E DOVERI VERSO GLI UTENTI

Gli obblighi deontologici e i doveri di condotta degli iscritti verso gli utenti e i committenti sono disciplinati dal Codice di condotta allegato al presente Statuto (allegato “B”).

Articolo 8

SPORTELLO DEL CONSUMATORE

A tutela degli utenti e dei committenti è attivo, presso la sede nazionale di SESAMO, lo sportello del consumatore previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 4/2013 e successive modificazioni, meglio disciplinato dall’art. 9 del Regolamento di attuazione.

Articolo 9

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è organizzata su due livelli;

a) Nazionale;

b) Provinciale o Interprovinciale.

Organi dell’Associazione Nazionale sono:

a) il Congresso Nazionale;

b) il Presidente Nazionale e gli eventuali Presidenti Nazionali Onorari;

c) il Consiglio Nazionale;

d) la Giunta Esecutiva Nazionale, tra i cui membri viene eletto il Vice Presidente Nazionale;

e) l’Amministratore Nazionale

f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;

g) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

h) il Centro Studi e Formazione Nazionale.

Organi delle sedi distaccate provinciali o interprovinciali sono:

a) il Congresso degli iscritti alle sedi provinciali o interprovinciali;

b) il Presidente Provinciale o Interprovinciale;

c) il Consiglio provinciale o interprovinciale, tra i cui membri vengono eletti il Vice Presidente provinciale o interprovinciale e l’Amministratore provinciale o interprovinciale;

d) la Giunta Esecutiva Provinciale o Interprovinciale (solo per le sedi con oltre 50 iscritti);

e) il Collegio Provinciale o Interprovinciale dei Revisori dei conti (solo per le sedi con oltre 50 iscritti).

Articolo 10

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto dai Presidenti delle sedi distaccate provinciali o interprovinciali e dai delegati delle sedi distaccate eletti nei rispettivi congressi provinciali o interprovinciali, dal Presidente Nazionale, dai Presidenti Nazionali Onorari, dai membri della Giunta Esecutiva Nazionale, dai Coordinatori Regionali, dai Probiviri.

Sono ammessi al Congresso Nazionale solo i delegati in regola con i versamenti associativi delle quote stabilite dal Consiglio Nazionale e pervenute alla Sede Nazionale alla data del 31 marzo dell’anno in cui si svolge il Congresso.

Articolo 11

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni volta che la Giunta Esecutiva con la maggioranza dei 2/3 ne ravvisi l’opportunità o su richiesta di un terzo dei Presidenti Provinciali o Interprovinciali, previa delibera delle rispettive Giunte Esecutive Provinciali o Interprovinciali.

La convocazione del Congresso viene fatta dal Presidente Nazionale con le modalità di cui all’art.10 del Regolamento di attuazione.

Articolo 12

COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E VOTAZIONI

Il Congresso Nazionale è validamente costituito quando siano presenti o rappresentati per delega almeno 1/3 dei componenti aventi diritto.

All’atto dell’insediamento del Congresso Nazionale sono nominati:

a) il Presidente del Congresso;

b) un Vice Presidente del Congresso;

c) il Segretario del Congresso, che redige il verbale;

d) la Commissione elettorale composta da tre scrutatori;

e) le Commissioni di lavoro.

Ogni componente ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale e di prendere la parola, con diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (metà più uno).

Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, mentre lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Articolo 13

ATTRIBUZIONI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale stabilisce l’indirizzo dell’Associazione e la politica associativa, approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento d’attuazione, e nomina:

a) – il Presidente Nazionale;

b) – gli eventuali Presidenti Nazionali Onorari;

b) – i componenti del Consiglio Nazionale;

c) – i componenti del Collegio Nazionale dei probiviri;

d) – i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 13 bis

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Tutte le riunioni dell’associazione, comprese quelle degli Organi Dirigenti, (ad esclusione del Congresso Nazionale) possono essere convocate, qualora se ne ravveda l’opportunità, con modalità on line, utilizzando le piattaforme disponibili.

L’organo che convoca la riunione, avrà cura di garantire la regolarità delle convocazioni, la possibilità per tutti gli invitati di accedervi, la trasparenza e regolarità delle procedure di voto allorquando esse siano previste.

Articolo 14

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da almeno 12 membri, oltre al Presidente Nazionale.

Tra i componenti vi fanno parte di diritto i Presidenti Nazionali Onorari, i Coordinatori Regionali ed il Presidente Nazionale ASPPI o un suo delegato.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente Nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata tramite comunicazione a tutti i componenti a mezzo fax, posta elettronica o altra modalità equipollente che consenta di ottenere la conferma dell’avvenuto ricevimento.

Viene convocato almeno due volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo reputi necessario; deve essere convocato quando viene richiesto da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio o da almeno 5 (cinque) Presidenti Provinciali o Interprovinciali.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale o, se impossibilitato, dal Vice Presidente, e la funzione di segretario viene svolta dall’Amministratore Nazionale.

Le votazioni avvengono con voto palese e con la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente Nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Articolo 15

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Spetta al Consiglio Nazionale:

a) attuare l’indirizzo generale di Sesamo stabilito dal Congresso Nazionale;

b) nominare i membri della Giunta Esecutiva e scegliere tra gli stessi il Vice Presidente;

c) nominare l’Amministratore Nazionale; 

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dall’Amministratore Nazionale, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva;

e) nominare i Coordinatori delle aree regionali, laddove se ne ravvisi l’opportunità;

f) dichiarare decaduti i membri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo siano stati assenti alle riunioni del Consiglio Nazionale;

g) approvare il Regolamento d’attuazione e le sue modifiche;

h) decidere la nomina dei soci onorari;

i) disporre la sanzione disciplinare di espulsione di un associato, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata del Collegio Nazionale dei Probiviri;

l) nominare il Presidente del Centro Studi e Formazione Nazionale.

Articolo 16

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne firma gli atti e adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla Giunta Esecutiva Nazionale che presiede.

Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente in caso d’impedimento o dimissioni dello stesso.

Articolo 17

AMMINISTRATORE NAZIONALE

L’Amministratore Nazionale cura la gestione contabile e finanziaria dell’associazione. Presenta ai Revisori dei Conti entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre, da sottoporre entrambi prima alla Giunta Esecutiva per il parere e poi al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

Articolo 18

GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

E’ presieduta dal Presidente Nazionale e rappresenta il potere esecutivo di SESAMO a livello nazionale.

E’ composta da cinque membri, tra i quali il Presidente Nazionale che ne fa parte di diritto.

La Giunta Esecutiva Nazionale attua le direttive del Consiglio Nazionale, si occupa dell’ordinaria amministrazione e propone al Consiglio la misura della quota associativa annuale degli iscritti.

La Giunta Esecutiva Nazionale può inoltre proporre al Consiglio la nomina dei Coordinatori regionali, da scegliersi preferibilmente tra i Presidenti delle sedi distaccate locali.

In via straordinaria, in caso di necessità, la Giunta può compiere atti di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica del Consiglio Nazionale stesso nella prima riunione successiva.

Le riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale vengono convocate dal Presidente Nazionale almeno cinque giorni prima della data fissata, tramite comunicazione a tutti i componenti a mezzo fax, posta elettronica o altra modalità equipollente che consenta di ottenere un avviso di ricevimento.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

La giunta prende le decisioni a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale la delibera votata dal Presidente Nazionale.

Articolo 19

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Ha il compito d’interpretare lo Statuto, il Regolamento d’attuazione e il Codice di condotta, di vigilare sull’applicazione e il rispetto dei medesimi e delle norme deontologiche, nonché di giudicare sulle relative inosservanze. E’ composto da tre membri effettivi, tra cui è eletto il Presidente, e da due supplenti.

La giurisdizione del Collegio Nazionale dei Probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili. Tale giurisdizione ha natura d’arbitrato.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonimento scritto, censura, sospensione temporanea dall’associazione, decadenza dall’eventuale carica, espulsione in caso di persistente morosità nel versamento della quota associativa. Può inoltre proporre l’espulsione del socio per fatti gravemente lesivi degli interessi e/o dell’immagine dell’associazione. In tal caso, la relativa decisione compete al Consiglio Nazionale.

Articolo 20

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E’ formato da tre componenti effettivi, fra i quali è eletto il Presidente, e da due supplenti.

Deve riunirsi almeno due volte l’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.

La relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti deve essere allegata al bilancio consuntivo.

Articolo 21

CENTRO STUDI E FORMAZIONE NAZIONALE

Il Centro Studi e Formazione Nazionale coordina tutte le attività culturali e scientifiche dell’associazione.

Il Centro studi e formazione predispone e coordina i programmi dei convegni e dei corsi di formazione degli iscritti su tutto il territorio nazionale, determinandone durata e contenuti, nel rispetto dell’autonomia delle sedi distaccate provinciali e interprovinciali.

La composizione, la struttura e le attribuzioni del Centro studi e formazione nazionale sono disciplinate dall’art. 15 del Regolamento di attuazione.

Articolo 22

I COORDINATORI DI AREE REGIONALI

I Coordinatori Regionali, se presenti, hanno il compito di coordinare, a livello regionale, l’attività delle sedi distaccate provinciali o interprovinciali presenti nella medesima regione, di promuovere la nascita di altre sedi locali all’interno della regione e di vigilare perché siano perseguiti gli scopi e le finalità dell’associazione.

Articolo 23

SEDI DISTACCATE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI

Le sedi distaccate provinciali e interprovinciali rappresentano l’Associazione a livello locale e perseguono l’attuazione degli indirizzi della politica associativa di Sesamo dettata dal Congresso Nazionale attenendosi alle direttive impartite dal Presidente Nazionale.

Sono depositarie dei fascicoli personali degli associati e godono di autonomia gestionale, finanziaria, fiscale, patrimoniale e organizzativa nei limiti sanciti dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Consiglio Nazionale. Le Sedi Provinciali o Interprovinciali hanno l’obbligo, tramite il Presidente Provinciale o Interprovinciale, di trasmettere alla Giunta Esecutiva Nazionale l’elenco degli iscritti, con i loro dati anagrafici e i successivi aggiornamenti.

Le Sedi Distaccate Provinciali o Interprovinciali di Sesamo si costituiscono nel momento in cui gli iscritti a Sesamo presenti in una stessa provincia o all’interno delle province facenti parte la sede interprovinciale raggiungono il numero minimo di cinque e, con la convocazione del primo congresso provinciale, danno vita ad una sede distaccata di Sesamo; le Sedi Distaccate Interprovinciali di Sesamo si costituiscono con le medesime modalità attraverso la partecipazione di almeno dieci iscritti presenti in più provincie limitrofe che siano prive di una propria sede provinciale; in questo caso la sede distaccata interprovinciale verrà costituita nella città con più iscritti.

Le sedi disaccate provinciali o interprovinciali di Sesamo dovranno definirsi nel seguente modo:

“SESAMO sede distaccata provinciale o interprovinciale di…” seguito dal nome della città di riferimento, e utilizzare esclusivamente il logo e i simboli approvati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Della costituzione della sede provinciale o interprovinciale e del conferimento delle relative cariche direttive da parte del primo Congresso provinciale o interprovinciale viene data immediata comunicazione al Presidente Nazionale di Sesamo.

Articolo 24

IL CONGRESSO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

Il Congresso Provinciale o Interprovinciale è composto da tutti gli associati iscritti nella provincia o nelle province di competenza in regola con l’iscrizione all’associazione.

Il Congresso Provinciale o Interprovinciale è convocato nei termini di cui al successivo art. 25.

Della convocazione sarà data comunicazione ad ogni socio in regola con i versamenti contributivi.

Il Congresso nomina il Comitato Elettorale, il quale presenta le proposte relative alle elezioni della nuova Giunta Provinciale o Interprovinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti (per le province con oltre 50 iscritti) e dei delegati al Congresso Nazionale.

I poteri del Congresso Provinciale o Interprovinciale sono:

a) fissare le linee direttive dell’attività della sede locale nel rispetto degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, e formulare eventuali proposte da presentare al Congresso Nazionale;

b) eleggere il Presidente provinciale o interprovinciale ed il Consiglio provinciale o interprovinciale;

c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da non meno di 3 membri effettivi e due supplenti (per le province con oltre 50 iscritti);

d) nominare i delegati al Congresso Nazionale.

S’intendono associati agli effetti congressuali gli iscritti in regola con i versamenti delle quote stabilite dalla Giunta Nazionale, pervenuti alla stessa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il Congresso.

Articolo 25

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE

O INTERPROVINCIALE

Il Congresso Provinciale o Interprovinciale è convocato in via ordinaria ogni 4 anni, seguendo le apposite direttive impartite dalla Giunta Esecutiva Nazionale, su iniziativa della Giunta Esecutiva Provinciale o Interprovinciale.

Il Congresso Provinciale può essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata, scritta e sottoscritta da almeno un terzo degli associati in regola con la quota associativa, da inoltrarsi alla Giunta Esecutiva Provinciale o interprovinciale.

Il Consiglio Nazionale può convocare il Congresso Provinciale straordinario, per ragioni motivate, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 26

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO PROVINCIALE

 O INTERPROVINCIALE

Ogni iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Provinciale o Interprovinciale, di prendere la parola e ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio può essere liberamente eletto negli organismi amministrativi.

Al Congresso Provinciale o Interprovinciale i votanti si esprimono con voto diretto e palese.

Il voto può essere segreto se è proposto ad unanimità di voti dal Comitato elettorale oppure se ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti.

Articolo 27

IL CONSIGLIO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale o Interprovinciale dirige l’Associazione fino al successivo Congresso Provinciale o Interprovinciale e delibera a maggioranza di voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente.

Il Consiglio Provinciale o Interprovinciale nella sua prima riunione elegge nel suo seno:

a) il Vice Presidente e l’Amministratore;

b) la Giunta Esecutiva, che è composta da non meno di quatto membri, oltre al Presidente, al Vice presidente e all’Amministratore, che ne fanno parte di diritto;

c) eventuali responsabili delle commissioni di lavoro costituite in relazione alle esigenze funzionali dell’Associazione.

Il Consiglio Provinciale o Interprovinciale si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi.

Tra i suoi compiti rientra anche il controllo e la verifica dell’operato della Giunta Esecutiva Provinciale o Interprovinciale, qualora prevista.

Il membro del Consiglio Provinciale o Interprovinciale che non giustifichi la sua assenza da tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica.

I membri del Consiglio Provinciale o Interprovinciale sono rieleggibili.

Articolo 28

LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale o Interprovinciale:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi, presentati dalla Giunta Esecutiva;

b) determina le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti del programma approvato dal Congresso Provinciale;

c) controlla e verifica l’operato della Giunta Esecutiva, se esistente;

d) delibera su modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative della sede;

e) nomina i propri rappresentanti presso Enti Locali, Commissioni o Istituzioni pubbliche e private;

f) ha la facoltà di stabilire a carico del socio, ai sensi del Regolamento di attuazione, un’eventuale importo aggiuntivo oltre alla quota associativa annuale stabilita dalla Giunta Esecutiva Nazionale, per esigenze locali;

g) nelle sedi provinciali o interprovinciali con meno di 50 iscritti svolge altresì le funzioni di cui all’art.29 del presente Statuto.

Articolo 29

COLLEGIO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

DEI REVISORI DEI CONTI

(per le sedi provinciali o interprovinciali con oltre 50 iscritti)

E’ formato da tre componenti effettivi, fra i quali è eletto il Presidente, e da due componenti supplenti.

Deve riunirsi almeno una volta l’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.

La relazione del Collegio Provinciale o Interprovinciale dei Revisori dei Conti deve essere allegata al bilancio consuntivo ed essere comunicata al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione del bilancio.

Articolo 30

LA GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

(per le sedi provinciali o interprovinciali con oltre 50 iscritti)

La Giunta Esecutiva cura l’applicazione delle delibere del Consiglio Provinciale o Interprovinciale e delibera su ogni atto d’ordinaria amministrazione. Stabilisce inoltre le iniziative e le attività della Sede Provinciale.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri, delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale la delibera votata dal Presidente.

Convoca per iscritto, tramite fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente, almeno cinque giorni prima della data convenuta, le riunioni della Consiglio Provinciale o Interprovinciale indicando i punti all’ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva può deliberare provvedimenti d’urgenza che debbono, comunque, essere sottoposte alla prima riunione del Consiglio Provinciale o interprovinciale per la ratifica.

Delibera l’ammissione di nuovi iscritti, nonché sottopone al Collegio dei Probiviri i casi suscettibili di sanzioni.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 31

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