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“E' possibile registrare un’assemblea di condominio?”
E' possibile (legalmente) registrare un'assemblea di condominio?
Il problema si è posto con particolare intensità in occasione delle assemblee condominiali in videoconferenza che si sono svolte in questi mesi di emergenza sanitaria.
Si tratta però di un tema che da molto tempo è diffusamente sentito, per effetto, tra l'altro, dell'evoluzione tecnologica che ha trasformato i nostri device, in particolare gli smartphone, in veri e propri studi di registrazione audio e video tascabili e quindi anche, per certi aspetti, agevolmente occultabili.
Nella Guida del Garante Privacy "Il condominio e la privacy" il tema viene trattato in modo specifico ma parziale: in essa si legge che "L'assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti".
Il Garante si esprime solo sulla registrazione video e non fornisce indicazioni sulla registrazione solamente audio.
Sembra quindi doversi dedurre che la registrazione con video non può prescindere dal consenso unanime, mentre la registrazione solo audio sembrerebbe lecita, a prescindere dal consenso dei partecipanti.
In ambito specificamente condominiale, i principi che sono stati affermati in giurisprudenza riguardano essenzialmente la registrazione effettuata come strumento di integrazione del verbale: "ogni condomino ha diritto di chiedere all'amministratore che la riunione condominiale sia registrata. Tale richiesta non può essere rigettata senza giustificato motivo" (Trib. Bologna sentenza n. 596/1999).
Ancora il Tribunale di Bologna (sentenza n. 596/1999) ha affermato che ”per analogia fra la normativa condominiale e quella societaria, deve ritenersi applicabile l’articolo 2371 Cod Civ, secondo cui l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dai convenuti; pertanto, l’autorizzazione alla registrazione fonografica dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio, che la registrazione su nastro o compact disc venga allegata al
E se il Presidente dell’assemblea negasse la registrazione fonografica?
Secondo il Tribunale di Foggia (sentenza del 11.06.09) "tenuto conto del diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, il rifiuto del presidente potrebbe essere impugnato ai sensi dell’articolo 1137 Cod Civ, per vizio del procedimento assembleare".
Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 3 luglio 2018, n. 13692 ha considerato più specificamente la questione, ossia se è possibile registrare autonomamente l'assemblea per tutelarsi nel caso in cui la verbalizzazione non si riveli corretta: la sentenza non è un modello di chiarezza, ma, in ultimo sembrerebbe affermare che la registrazione dell'assemblea non sia consentita in assenza del consenso di tutti gli aventi diritto (ovvero dei partecipanti).
Nel caso deciso, una condomina ha impugnato un deliberato assembleare, lamentando numerose irregolarità e per fondare le proprie affermazioni produce in giudizio la registrazione della riunione. Il Tribunale osserva che “Al riguardo si osserva che ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata.
La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass. Pen. 18908/2011).
Inoltre, non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla «compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste» (Cass. S.U. 36747/2003).
È importante sottolineare però che nonostante ogni partecipante all’assemblea abbia il diritto di registrare durante l’assemblea, egli è tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l’assemblea.
In questo caso si verificherebbe un reato (art. 167 D. Lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Le norme giuridiche in merito a ciò sanciscono che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 Cod Civ, a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. 8219/1996; Cass. 122016/1993).
Ed infine va sottolineato che l‘autorità garante per la protezione dei dati personali nel vademecum “il condominio e la privacy”, a tal proposito, ha chiarito che l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
Ipotesi diversa dal caso che ci occupa, ove la proponente non è stata autorizzata.
Ciò premesso e considerato non sembra raggiunto l’onere della prova che compete a parte attrice.”
La sentenza non è appunto un modello di chiarezza, perché introduce delle premesse favorevoli, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma alla fine conclude la sua decisione in modo sfavorevole.
Va rilevato che la pronuncia appare travisare i principi fissati dal Garante Privacy, che, come evidenziato all'inizio, vieta esplicitamente la sola registrazione video in assenza del consenso e si discosta dalle altre pronunce del Tribunale di Bologna e di Foggia che hanno invece ritenuto possibile la registrazione, senza consenso ma in ogni caso con un avviso ai presenti, previa richiesta al Presidente dell'assemblea.
Certo che la posizione della Corte di Cassazione del 2011 nella sentenza richiamata dal Tribunale di Roma resta piuttosto favorevole. In sostanza, chiunque può registrare un colloquio in corso tra altre persone, anche a loro insaputa, a condizione però che chi registra sia presente e che la registrazione non avvenga nel luogo di privata dimora del soggetto “registrato”, sempreché questi non abbia fornito il consenso.
Quindi, se la riunione di condominio non si svolge a casa di uno dei condomini, si può affermare che sia comunque lecito registrare l’assemblea senza che ciò costituisca una lesione della privacy dei partecipanti.
D'altro canto, l'utilizzo della registrazione in giudizio non costituisce una pubblicazione vietata, in quanto finalizzata alla difesa dei propri diritti (Cass. sentenza n. 12528/2004).
Va fatta però una precisazione.
I contenuti dell'assembla registrati dal condomino non possono essere in alcun modo diffusi: la diffusione è sempre e comunque vietata salvo esplicito (e documentabile) consenso.
Le registrazioni possono però essere utilizzate nell'ambito di procedimenti giudiziari o mediativi. Nel caso di procedimenti giudiziari però è bene essere consapevoli che l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti è compito che il legislatore riserva al giudice che vi provvede con ordinanza dopo averne accertato l'ammissibilità e la rilevanza.
Le prove, per poter essere ammesse dal giudice, devono essere conformi alla legge, idonee a dimostrare il fatto che ne costituiscono l'oggetto e rilevanti ai fini della decisione.
Non si può quindi dare per scontato che la registrazione venga considerata ammissibile.
Per l'amministratore restano valide due raccomandazioni.
Innanzitutto la verbalizzazione deve essere svolta nel corso della riunione con lettura immediata, come prescrive anche l'art 7 delle Regole di Buone Prassi dell'Associazione Sesamo Amministratori, lasciando quindi all'eventuale registrazione la sola funzione di conferma di un verbale già redatto in modo adeguato.
Inoltre, come indicato per le video-assemblee, nel caso in cui si ritenga di procedere alla registrazione dell'incontro, è opportuno procedere all'acquisizione del consenso esplicito per la realizzazione di riprese audio e video, con la predisposizione di una Informativa privacy adeguata.
Nel caso in cui qualcuno dei condomini intenda procedere alla registrazione dell'incontro, è opportuno che l'amministratore informi il Presidente (che, ricordiamo essere il soggetto a cui compete ogni decisione sulla gestione dell'incontro assembleare), dell'opportunità di esprimersi in senso positivo o negativo motivando la posizione assunta con argomenti specifici e non riferendosi genericamente alla normativa sulla privacy, che, di per sé, non introduce limitazioni esplicite al riguardo.
Peraltro è importante che il condomino venga avvertito delle conseguenze in caso di diffusione a terzi della registrazione al di fuori degli stretti limiti in cui tale diffusione può avvenire legittimamente.
In conclusione, in questo nostro articolo, tenendo presente la posizione del Garante Privacy, abbiamo considerato la distinzione tra registrazione di una assemblea in modalità solo audio o con video e abbiamo analizzato una serie di pronunce giurisprudenziali che offrono principi e fondamenti utili per poterci muovere con sicurezza, senza incorrere in sanzioni quando desideriamo effettuare la registrazione di una assemblea condominiale.
Articolo cura di Dott. Antonio Romano - presidente e coordinatore Centro Studi Sesamo e Co-founder Studio Storebelt, in collaborazione con Dott.ssa Fiorella Cima - membro Centro Studi Sesamo, Founder e CEO Studio Storebelt
Dal titolo ”diventa con l’Associazione SESAMO Amministratore di Condominio, una opportunità per una professione in evoluzione” ha preso il via una campagna pubblicitaria radiofonica per promuovere i Corsi di formazione iniziale per Amministratori di Condominio.
SESAMO dal 15 Aprile ha dato seguito ad una efficace campagna pubblicitaria radiofonica attraverso una serie di spot sulle emittenti provinciali di Latina, tra le più seguite, che sono Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Ha fatto da supporto all’iniziativa anche un pubbliredazionale sul sito lunanotizie.it
Sul nuovo numero on line di Aprile “ FMI Facility Management Italia“ la Rivista scientifica trimestrale dei servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani” è stato pubblicato un articolo di SESAMO.
Alle pagine 21-29 della Rivista FMI gli articoli a firma Fiorella Cima, Antonio Romano e Luigi Ferdinando Giannini per SESAMO su “ Smart Management per i condomini” e un particolare focus sul quartiere “Chiesa Rossa”: un condominio-laboratorio di servizi.
Siamo lieti di segnalare ai nostri associati che il Centro Studi di SESAMO organizza due webinar sugli incentivi fiscali relativi a Superbonus e Bonus facciate, argomenti di interesse pratico per gli amministratori di condominio, sui quali c'è ancora molta incertezza, causata spesso dalla circolazione di informazioni contrastanti. I due webinar saranno validi come Modulo formativo del corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio 2021
"Superbonus 110%: tecnica, procedura e finanziamento. Un percorso a tappe per il rinnovamento e la valorizzazione del patrimonio edilizio"
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Apertura webinar a cura di On. Alfredo Zagatti Presidente Nazionale ASPPI e di Dott. Luigi Ferdinando Giannini Presidente Nazionale SESAMO.
Relatori: Dott. Antonio Romano (Centro Studi SESAMO e Studio Storebelt), Dott.ssa Fiorella Cima (Centro Studi SESAMO e Studio Storebelt), Dott. Andrea Maffei (Centro Studi SESAMO e Studio Maffei), Ing. Paola Triaca (Studio TEC Engineering).
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Ho appena ricevuto da Giovanna Tittonel la triste notizia della scomparsa di Orlando Manghi.
Sentito qualche giorno fa, ho ancora ben nitido il timbro della Sua voce.
Ha cercato sempre di essere lungimirante e di guardare oltre, di innovare, prestando attenzione anche ai particolari.
Riporto un piccolo esempio:rientrato dopo una lunga degenza in ASPPI e prestando attenzione alla realtà delle gestioni condominiali, pensando a SESAMO, mi chiese se avevo del materiale da far avere alle figure interne che lavoravano principalmente al telefono. Un ruolo quello delle centraliniste troppo spesso sottovalutato ma che in realtà può "fare la differenza" e io gli inviai un manuale per centralinisti che faceva tesoro di una nostra precedente esperienza, che Lui gradì.
Fare la differenza, certamente un tratto che caratterizzava Orlando che, se anche a volte poteva incutere soggezione, rivelava invece un'altro aspetto della Sua persona e cioè la generosità e l'altruismo.
L'ultimo Congresso di SESAMO, il 16 Settembre del 2017, si è tenuto a Parma e fu proprio Lui a propormi la Sede: l'organizzazione fu impeccabile e Lui un vero Signore, ci salutammo e nel venir via non nascosi la mia commozione.
Nell'esprimere a nome di SESAMO sentite condoglianze alla Sua famiglia mi addolora la perdita di un caro amico.
Luigi Ferdinando Giannini
NUOVI AGGIORNAMENTI SULLE ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA
(note a cura di Dott. Antonio Romano e Dott.ssa Fiorella Cima Centro Studi Sesamo - aggiornate al 28.11.2020)
A distanza di un mese circa, il Governo e il Parlamento ritornano su un tema estremamente delicato per il condominio, cambiando idea in modo sostanziale.
La conversione in legge del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, che, peraltro nulla ha a che fare con la materia condominiale (tratta infatti di misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID), modifica per la seconda volta il testo dell'art.66 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile.
In pratica, non occorre più l'unanimità per la convocazione di assemblee in videoconferenza ove non previsto dal Regolamento di condominio: basta la maggioranza.
E' vero che molti commentatori avevano già rilevato che, imponendo l'unanimità, era praticamente inutile aver modificato l'art.66 Disp. Att. Cod. Civ. con la legge di conversione
(L 126/20 del 13.10.20) del DL 104/20 ammettendo le assemblee in videoconferenza: essendo complicato convocare un'assemblea "tradizionale" per modificare il regolamento di condominio, di fatto l'unanimità impediva in moltissimi casi l’impiego di questo sistema.
Resta il fatto però che cambiare idea in continuazione, in questo caso a un solo mese di distanza dal precedente Decreto, rende molto difficile organizzarsi.
Quale maggioranza?
L'Avv. Luigi Salciarini sul Sole 24 Ore pone giustamente proprio questo problema e altrettanto fa il Giudice Antonio Scarpa nel Quotidiano Giuridico di Wolters Kluwer: entrambi nei loro commenti rendono evidente come materie importanti siano trattate sia dal Governo che dallo stesso Parlamento con grande approssimazione.
In linea di massima, si ritiene che per "consenso della maggioranza dei condomini" (così nel testo della nuova norma) significhi, alla lettera, la maggioranza dei partecipanti al condominio (non soltanto la maggioranza degli intervenuti alla singola riunione), calcolata con riguardo al solo elemento personale, indipendentemente dal valore proprietario che essi rappresentano.
Si tratta di una interpretazione tutt'altro che certa, perché in ambito condominiale proprio la "doppia maggioranza" è un elemento qualificante della regolazione della manifestazione di volontà dell'assemblea.
Tuttavia, prendiamo in prestito le parole proprio del Giudice Antonio Scarpa ricordando la sua considerazione che: "Sembra inutile che i pratici pretendano dalla legge le risposte a tanti interrogativi. Ciò che i pratici devono risolvere, lo risolveranno facendolo."
In conclusione, restano quindi sempre valide le considerazioni e gli strumenti che consigliamo di adottare nelle nostre Linee Guida (che abbiamo pubblicato nel sito internet della nostra Associazione e nei canali social il 10 novembre 2020) perché lo strumento della videoconferenza venga accettato consapevolmente e non diventi uno strumento di inutile contenzioso.
A cura di Dott. Antonio Romano - presidente e coordinatore Centro Studi Sesamo in collaborazione con Dott.ssa Fiorella Cima - membro Centro Studi Sesamo
Assemblee in presenza - Regolazione valida fino al 03.12.20 ai sensi DL 33/20 convertito in Legge 74/20 e ai sensi del DPCM 03.11.20 - a cura del Centro Studi Sesamo (note coordinate ed elaborate dal Dott. A. Romano e dalla Dott.ssa F. Cima)
Premessa
Come già il DPCM 18.10.20 e il successivo DPCM 24.10.20 anche il DPCM 03.11.20 art 1 comma 9 lettera o) ribadisce che “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
Occorre considerare anche le regole previste dalle altre norme, che sono le seguenti. Innanzitutto, l'art 1 comma 10 del DL 33/20 (pubblicato in GU il 16.05.20 – convertito in Legge 74/20 il 15.07.20) a norma del quale “Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Occorre inoltre fare riferimento, oltre a quanto dispone l’allegato 19 al DPCM 03.11.20 “Misure igienico – sanitarie”, a quanto dispone l’allegato 9 al DPCM 03.11.20: “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” con particolare riferimento alla scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”, (dove si legge tra l'altro che "Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina)" nonché a quanto dispone l’allegato 12 al DPCM 03.11.20 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020”.
Detto questo, le assemblee di condominio in presenza SI POSSONO CONVOCARE, ma necessariamente nel rispetto di tutta la regolazione che il Centro Studi ha sintetizzato nelle Regole operative.
A conferma si veda la FAQ Ministeriale pubblicata dopo il DPCM 03.11.20 in cui si legge espressamente quanto segue (anche con specifico riferimento alle zone “rosse”): “È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”
Regole operative:
Regolazione valida fino al 03.12.20 ai sensi DL 33/20 convertito in Legge 74/20 e ai sensi del DPCM 03.11.20
1.Va garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro: considerando l’organizzazione della sala, la distanza deve essere verificata in relazione alle sedute. Ulteriormente, ai presenti è opportuno sia raccomandato, sia prima che durante la riunione, il mantenimento della distanza interpersonale tra i partecipanti all’assemblea durante tutto lo svolgimento dell’incontro.
2. Se la riunione si svolge al chiuso, non possono partecipare più di 200 persone (DPCM 03.11.20 allegato 9 scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo”). Eventuali ulteriori limitazioni possono legittimamente essere contenute in atti di competenza governativa (i successivi DPCM) o delle Regioni. In ogni caso è raccomandata la continua aerazione dei locali. Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, si raccomanda di eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
3. Ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera c) del DPCM 03.11.20 è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM 03.11.20 (essenzialmente disponibilità di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani e pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol). L’amministratore deve sia garantire la disponibilità delle soluzioni disinfettanti all’ingresso che l’avvenuta pulizia della sala riunioni prima dell’incontro. Gli eventuali maggiori oneri, che devono essere documentati, possono essere posti a carico dei condomini.
4. Ai sensi dell'art 1 comma 7 del DPCM 03.11.20 occorre usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (mascherine anche autoprodotte). L'allegato 9 del DPCM 03.11.20 nella sezione "Uffici aperti al pubblico" conferma che "Per le riunioni (con utenti interni o esterni) … dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina". Quindi, a meno che l'assemblea sia di breve durata, i presenti devono comunque indossare la mascherina anche se la distanza interpersonale è superiore al metro: l’accesso alla sala dove si svolge l’assemblea sarà consentito solo a coloro che indossano tali dispositivi di protezione;
5. Sono previsti protocolli o linee guida adottati sia a livello nazionale che dalle Regioni idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi: se anche non fossero specifici per il settore del condominio, valgono quindi quelli eventualmente elaborati per settori analoghi: le norme eventualmente più restrittive contenute in provvedimenti normativi regionali vanno ritenuti prevalenti.
6. All'assemblea di condominio non possono partecipare i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) perchè questi devono rimanere presso il proprio domicilio: non è previsto un obbligo di verifica della temperatura con termoscanner o simili, per cui, considerate le complicazioni legate alla privacy, se ne sconsiglia l'utilizzo.
7. In ogni caso, anche i soggetti di cui si abbia notizia che siano stati contagiati dal virus o siano comunque sottoposti alle misure di quarantena domiciliare vanno convocati (e parteciperanno solo per delega).
8. Nel caso in cui taluno rifiuti di sottoporsi alle misure di protezione indicate nel corso dell’incontro assembleare, il Presidente dovrà interromperne lo svolgimento.
9. La convocazione dell'assemblea all'aperto è esplicitamente indicata come possibile dalla FAQ governativa del 23.10.20. L’indicazione non è stata ripresa dalle FAQ del 03.11.20, in quanto ritenuta non di interesse nel periodo invernale. In ogni caso, occorre fare attenzione al rispetto della normativa sulla privacy. Le assemblee all'aperto vanno quindi considerate come effettivamente possibili solo se si possono svolgere in un cortile privato in cui, per la struttura dell'abitato, sia consentito l'ascolto della discussione solo agli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea.
Allegato 1 - Note di integrazione alla convocazione e da affiggere o distribuire all’ingresso del luogo in cui l’assemblea è convocata.
L’amministratore si impegna perché l’incontro assembleare possa avvenire in sicurezza nel rispetto del DL 33/20 convertito in Legge 74/20 e del DPCM 03.11.20. Le riunioni che implicano la presenza di più persone possono svolgersi solo nel rispetto di alcune cautele imposte dalla legge.
Pertanto vi invitiamo a considerare quanto segue:
1. L'accesso è consentito esclusivamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro che va osservato in ogni momento dell’assemblea: si invitano quindi i partecipanti all’assemblea a prendere posto nelle sedute messe a disposizione nel rispetto nelle norme di cui sopra e di evitare contatti fisici (ad esempio strette di mano).
2. Si ricorda che, ove vi siano comproprietari, il comma 2 dell’art. 67 Disp Att Cod Civ dispone che a partecipare all’assemblea possa essere un solo rappresentante della comunione.
3. La permanenza nel luogo in cui l’assemblea è convocata è consentito solo per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’assemblea.
4. L’accesso al luogo in cui l’assemblea è convocata non sarà consentito ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) e in tutti i casi in cui l’interessato sia sottoposto alle misure di quarantena domiciliare obbligatoria: si invitano tutti gli aventi diritto alla partecipazione all’assemblea a verificare tali condizioni il giorno fissato per l’assemblea.
5. L’accesso al luogo in cui l’assemblea è convocata è subordinato all’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie conformi al disposto dell’art 1 comma 7 del DPCM 03.11.20 quindi mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Tali dispositivi non saranno forniti e quindi ogni interessato è invitato ad attrezzarsi.
6. L’accesso al luogo in cui l’assemblea è convocata è subordinato inoltre alla disinfezione delle mani con soluzione disinfettante messa a disposizione all’ingresso.
Allegato 2 – Note relative al rispetto della normativa sulla privacy in caso di impiego di cautele relative alla verifica delle condizioni di salute dei partecipanti all’assemblea
Note redatte sulla base della nota contenuta nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
Non essendovi alcun obbligo al riguardo, si sconsiglia l’impiego di termoscanner o simili dispositivi.
In alcuni ambiti, come è il caso degli uffici aperti al pubblico, la rilevazione è solo raccomandata ma non è comunque mai imposta.
Nel caso in cui l’amministratore intendesse avvalersi di una tale cautela, che rimane sconsigliata, si suggerisce, come previsto dalla nota al protocollo sopra richiamato, di:
1. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al locale in cui si svolge l’assemblea. Non va quindi riportato a verbale che è stata verificata con esito negativo la temperatura corporea di tutti i partecipanti;
2. fornire sempre e comunque l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente: in questo caso il verbale riporterà la circostanza che l’informativa è stata data oralmente e ne riporterà il contenuto. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM 03.11.20 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi ingiustificati e dalla diffusione. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19);
4. in caso di superamento della soglia di temperatura, all’interessato vanno dati i chiarimenti necessari con modalità tali da garantirne la riservatezza e la dignità.
Anche il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID19, è sconsigliata perché non richiesta dalla normativa vigente e implicante un trattamento di dati personali soggetti a protezione speciale.
Nel caso in cui l’amministratore intendesse avvalersi di una tale cautela, che rimane sconsigliata, si suggerisce, come previsto dalla nota al protocollo sopra richiamato, di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché anche l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui sopra e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
A cura di Centro Studi Sesamo (note coordinate ed elaborate da Dott. A. Romano presidente Centro Studi Sesamo e da Dott.ssa F. Cima membro Centro Studi Sesamo)