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• Primi passi della Magistratura nell'interpretazione del "nuovo" art 1138 Cod Civ in relazione agli animali in condominio. A cura di Antonio Romano e Fiorella Cima
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17 • Febbraio • 2017
La legge 220/2012 ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile disponendo che "le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La norma è stata salutata con favore da parte del mondo ambientalista e animalista, ritenendo che il legislatore abbia colto l'occasione di introdurre anche nel particolare ambito condominiale quei principi di riconoscimento del valore del rapporto affettivo uomo/animale che hanno trovato spazio in vari contesti anche a livello comunitario.
Si è però quasi subito posto il problema del rapporto tra le nuove regole e i regolamenti condominiali previgenti contenenti norme limitative alla detenzione di animali.
Si tratta di clausole limitative all'esercizio del diritto di proprietà, che però sono ritenute vincolanti ove contenute in un regolamento condominiale "contrattuale".
In effetti, prima dell'intervento legislativo di riforma del condominio, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di esprimersi al riguardo: nella sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011, ad esempio, la Corte, confermando il precedente orientamento (in particolare la sentenza n. 12028 del 1993), aveva stabilito che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, ammettendo quindi il valore di tali limitazioni ove contenute in un regolamento condominiale "contrattuale", ossia elaborato dal costruttore e richiamato negli atti di acquisto ovvero sottoscritto da tutti i condomini.
Il richiamo di tale sentenza nel dossier elaborato dal Centro Studi del Senato lascia intendere che, come del resto in altri punti della riforma, l'intento del legislatore sia stato quello di recepire nel dettato normativo alcuni dei principi elaborati dalla giurisprudenza.
Per questo motivo e applicando il principio della irretroattività delle leggi per cui i rapporti sorti nel vigore della precedente normativa continuano ad essere da essa disciplinati, alcuni commentatori si sono pronunciati a favore dell'eventuale limitazione contenuta nei regolamenti contrattuali. Così ad esempio l'Avv. Augusto Cirla e il Dott. Giacomo Rota (Giudice quest'ultimo della Sezione 13a del Tribunale di Milano specializzata in condominio e locazioni) in "La riforma del condominio" edito da "Il Sole 24 Ore".
Di diverso avviso altri commentatori, tra cui l'Avv. Marianna Sala che in "Gli animali domestici dopo la riforma" edito da Maggioli Editore criticano radicalmente tale approccio, ricordando che si può parlare di retroattività solo quando la nuova norma è chiamata a regolamentare un rapporto giuridico già prodottosi in passato e che ha esaurito i suoi effetti e non, invece, quando la nuova norma è chiamata a incidere, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, sui rapporti giuridici non ancora esauriti.
Sulla questione è intervenuta di recente la Magistratura, scegliendo un approccio "severo" in difesa del sentimento di affezione.
Il Tribunale di Cagliari nella propria ordinanza pronunciata lo scorso 22 luglio 2016 ai sensi dell'art. 702 bis Cod Proc Civ, ha deciso che nemmeno il regolamento di natura contrattuale possa vietare al singolo condomino di detenere in casa animali. La norma di cui all’ultimo comma dell’art. 1138 Cod Civ prevale infatti, secondo il Giudice, anche sui regolamenti anteriori all’entrata in vigore della Legge n. 220/2012, oltre che su quelli di natura assembleare. Ogni divieto in tal senso deve ritenersi contrario ai principi di ordine pubblico e dunque insanabilmente nullo.
Nell'ordinanza del Tribunale di Cagliari si legge che deve infatti ritenersi affetta da nullità sopravvenuta la disposizione del regolamento di condominio impugnato che vietava l’accesso al condominio agli animali domestici, a seguito dell’introduzione, con la L. 220/2012, del disposto di cui all’art. 1138, ultimo comma Cod Civ, a mente del quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Il Giudice precisa che "La predetta disposizione, infatti, deve reputarsi applicabile, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio resistente, a tutte le disposizioni con essa contrastanti, indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (regolamento contrattuale ovvero assembleare) e indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo (prima o dopo la novella del 2012)".
E deve contestualmente affermarsi come l’eventuale norma regolamentare difforme da tale precetto sia viziata da nullità, in quanto "contraria ai principi di ordine pubblico, ravvisabili, per un verso, nell’essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo/animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio anche a livello europeo."
Al riguardo, il Giudice cita, quanto alla legislazione interna, la L. 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con la quale è stata prevista la condanna degli atti di crudeltà, maltrattamenti e abbandono degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale (art. 1), la L. 189/2004, che ha introdotto nel Codice Penale i nuovi delitti di uccisione e di maltrattamento di animali, di cui agli artt. 544 bis e ss. Cod Pen, e l’art. 31 Legge 120/2010 (nuovo Codice della Strada) e il successivo Decreto Ministeriale attuativo 9 ottobre 2012 n.217, che ha disposto l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente.
A livello europeo, il Giudice ricorda la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13.11.1987 e ratificata in Italia con la Legge 201/2010, nella quale è sancito l’obbligo morale dell’uomo “di rispettare tutte le creature viventi” e l’importanza degli animali da compagnia e il loro valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della vita, nonchè il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato dalla Legge 130/2008, il quale, all’articolo 13, stabilisce che l’Unione e gli Stati membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
Alla luce di quanto sopra, il Giudice precisa che "non può condividersi l’orientamento che vorrebbe limitare l’ambito applicativo dell’introdotto divieto ai soli regolamenti successivi all’entrata in vigore della norma o ai soli regolamenti assembleari, essendo stati con la novella del 2012 sostanzialmente codificati, anche in ambito condominiale, i principi già operanti nel diritto vivente e nella legislazione nazionale e internazionale, frutto dell’evoluzione, nella coscienza sociale, della rinnovata considerazione del rapporto uomo-animale, assurto a espressione dei più generali diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost".
La conseguenza di questo ragionamento è che il divieto contenuto nell’ultimo comma dell’art. 1138 Cod Civ costituisce espressione di principi di ordine pubblico, dalla cui violazione discende necessariamente la nullità insanabile della statuizione ad essi contraria.
Il Giudice riconosce che le disposizioni contenute nei commi precedenti dell’art. 1138 Cod Civ si riferiscono evidentemente al c.d. regolamento assembleare, ma osserva che nessuna indicazione in merito alla natura del regolamento è contenuta nella rubrica della norma, denominata genericamente “regolamento di condominio”, e neppure nello stesso ultimo comma,
quello contenente il divieto, nel quale è citato il “regolamento” senza alcun altra specificazione.
L'ordinanza riportata è il primo passo della Magistratura nell'interpretazione del "nuovo" art. 1138 Cod Civ e siamo quindi lontani dal leggere un orientamento consolidato: si tratta peraltro di una posizione espressa nell'ambito di un procedimento di cognizione sommaria e non quindi dell'enunciazione di un principio di diritto da parte della Suprema Corte.
Tuttavia, l'approfondimento riservato nella pronuncia alla normativa italiana e comunitaria posta a fondamento del principio di rilevanza pubblicistica della norma, legittima più di una riflessione a favore del condomino "resistente" alle norme del regolamento condominiale anche in altre situazioni oltre a quella oggetto del provvedimento cui strettamente l'ordinanza del Giudice di Cagliari si riferisce.
Non è peraltro la prima volta che la Magistratura dimostra sensibilità al tema dei rapporti affettivi uomo/animale: già il Tribunale di Milano aveva affermato che il “sentimento per gli animali” ha valore costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (Tribunale Milano decreto del 13.03.2013).
• Amministratore di condominio e agente immobiliare: attività compatibili. A cura di Antonio Romano
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15 • Febbraio • 2017

La questione della compatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e quella di agente immobiliare è da tempo oggetto di dibattito.

In molti casi, del resto, l'interesse per la gestione di condomini deriva dalla contiguità dell'attività svolta in altri settori, che in vario modo ruotano intorno al patrimonio immobiliare, con la specifica attività di amministratore condominiale.

E’ il caso di molte professioni tecniche, basti pensare ai numerosi architetti o geometri che si occupano della gestione di condomini.

I casi di contiguità tra altre professioni e l'attività di amministratore condominiale riguarda del resto anche altri ambiti, come accade ad esempio per avvocati, giuristi, ragionieri.

Si può senza dubbio affermare che sia un bene tale situazione, perchè l'attività di amministratore di condominio è un'attività multiforme e complessa e non è certo un problema se accade che taluno affronti tale attività con il bagaglio di competenze che la propria esperienza in altri ambiti gli abbia consentito di maturare.

Va da sè che la legge (art 71 bis Disp Att Cod Civ nel testo modificato dalla Riforma del condominio) è chiara al riguardo: qualsiasi sia la qualifica dell'aspirante amministratore, questi deve comunque seguire un corso di formazione iniziale specifico. Si tratta di una norma opportuna, perchè l'attività di amministratore di condominio ha proprie particolarità e riguarda una varietà di ambiti che non sono oggetto dei programmi di studio di altri percorsi formativi.

Esiste però talvolta un problema di compatibilità con lo svolgimento di altre professioni: in alcuni casi può essere che ci si trovi a dover scegliere tra l'attività di amministratore condominiale ed altre attività professionali.

Il caso più controverso è se l'attività di amministratore di condominio sia compatibile con quella di agente immobiliare.

Si può dire che di per sè l’attività di amministratore non sia incompatibile con quella di agente immobiliare.

L’incompatibilità non nasce, infatti, dalla tipologia dell’attività, ma dalla forma giuridica con cui essa viene svolta e dalla sua prevalenza rispetto all'attività principale.

Il problema deriva dal testo della legge n. 39/1989, modificata dalla legge n. 57/2001. All'articolo 5, comma 3 si stabilisce che: "l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato più volte sulla questione: con la nota n. 2447 del 12 gennaio 2015, il Ministero ha interpretato la normativa nel senso più favorevole, per cui il mediatore immobiliare può svolgere l’attività di amministratore condominiale, anche in maniera abituale, purché non si tratti di vera e propria attività d’impresa.

In un primo tempo (Circolare n. 554611 del 2003) il Ministero aveva stabilito che: “… non rientrando l’attività di amministratore di condominio fra quelle descritte al comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della Legge 57/2001, non sembra sussistere incompatibilità con l’attività di mediazione”. Successivamente, lo stesso Ministero aveva assunto invece una posizione più restrittiva: nella nota n. 0154593 del 24 settembre 2013, il MiSE aveva ritenuto di precisare l’incompatibilità tra la professione di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio, salvo che quest’ultima non fosse svolta "saltuariamente o a titolo di passatempo". Era al contrario da ritenersi vietata al mediatore immobiliare ogni altra attività, quindi anche quella quella di amministratore di condominio, esercitata con "un’organizzazione anche minima di mezzi, al fine di trarne un utile, svolta con criteri di professionalità".

Nella nota del 2015, invece, il MiSE precisa che "... si fa presente che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la sola attività il cui svolgimento è ad oggi consentito in modo congiunto a quella di agente di affari in mediazione è quella di amministrazione di condominio, ove non svolta in forma assolutamente ed inequivocabilmente di impresa (cioè quando non comporti un ineludibile obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese)."

L'attività di amministratore di condominio non deve del resto essere svolta necessariamente in forma di impresa, come precisa lo stesso MiSE nella nota del 2013 in cui legge l'art 2188 Cod Civ e l'art 9 del DPR 581/95 per cui "Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti ..." confrontandoli con il nuovo testo dell'art 71 bis Disp Att Cod Civ in cui non si rinviene alcun riferimento al Registro delle Imprese o al REA.

In conclusione, si può affermare che l'agente immobiliare (persona fisica) possa svolgere anche l'attività di amministratore di condominio, purchè, per tale attività, non sia tenuto a iscriversi al Registro delle Imprese.

Quindi, una società, essendo tenuta all'iscrizione al Registro delle Imprese, non potrà esercitare le due attività contemporaneamente.

Invece, l'agente immobiliare potrà anche essere amministratore di condominio, ricevendo il mandato in proprio.

• L’Aggiornamento Professionale degli Amministratori di Condominio: continuità nella formazione. A cura di Antonio Romano
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09 • Febbraio • 2017

L'aggiornamento professionale degli amministratori di condominio è oggi una realtà consolidata.

Anche la nostra e vostra Associazione quest'anno farà, come già negli anni scorsi, la sua parte nel fornire ai propri soci questo importante strumento, mettendo gratuitamente a disposizione dei propri iscritti un corso di aggiornamento accessibile on line da ufficio o da casa elaborato dal nostro Comitato Tecnico Scientifico nel rispetto delle regole ministeriali.

In effetti, sia la Legge 4/2013 che l'art. 71 bis Disp Att Cod Civ dispongono che per svolgere l'attività di amministratore di condominio sia obbligatorio seguire, con periodicità annuale, corsi di aggiornamento in materia di amministrazione condominiale: lo scopo di queste disposizioni è quello di garantire elevati standard di prestazione professionale.

Nessuna norma però dispone specificamente nell'ipotesi in cui per qualche motivo l'amministratore non si sia aggiornato costantemente: alcuni professionisti che nel primo periodo di applicazione delle nuove regole hanno avuto difficoltà ad adempiere all'obbligo di aggiornamento si sono posti questo problema, spesso su sollecitazione dei propri amministrati.

Per le associazioni iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, tra cui Sesamo, questa situazione rende evidente il ruolo che le Associazioni medesime svolgono a tutela del pubblico, nello spirito e nella lettera della L 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini.

Occorre distinguere tra l'ipotesi dell'amministratore che non ha inteso l'importanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, mancanza censurabile peraltro anche dall'organo disciplinare dell'Associazione, da altre situazioni.

Il comportamento del professionista che ha partecipato ai corsi di formazione periodica in modo sistematicamente non costante negli anni, potrebbe ed anzi dovrebbe essere valutato diversamente rispetto alla condotta di chi avesse saltato una sola annualità per validi motivi.

A livello normativo, in assenza di specifici riferimenti, riteniamo che la questione sia da considerare basandosi sull'articolo 1129 Cod Civ.

In effetti, l’elencazione contenuta nel comma 12 di tale articolo relativa ai casi di “gravi irregolarità” è meramente esemplificativa e il concetto di “grave irregolarità” potrebbe anche essere riferito alla violazione dell'obbligo di aggiornamento continuo.

Proprio l'ampiezza di tale concetto consente al Giudice, in sede di decisione sul ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore, di attribuire “il giusto peso” a condotte differenti.

In questo caso, si impone infatti una valutazione caso per caso: facendo riferimento alla condotta complessiva dell’interessato, va ritenuto revocabile il mandato di chi abbia svolto l’attività di formazione periodica in modo tale da non garantire il possesso della necessaria preparazione, obiettivo dell’aggiornamento annuale obbligatorio.

E' facile peraltro che la situazione si verifichi in particolare con riferimento al 2014.

In effetti, il 2014 è stato un anno particolare: l’obbligo di aggiornamento professionale data dall’entrata in vigore della legge di riforma del condominio (L 220/2012) e quindi dal 18 giugno 2013.

Appena qualche mese dopo, il 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il DL 145/13 “Destinazione Italia” che ha introdotto la previsione di un apposito Decreto Ministeriale che avrebbe disposto riguardo alle caratteristiche dei corsi sia di formazione iniziale che di aggiornamento. Il DL 145/2013 è stato convertito nella L 9/2014 in vigore a sua volta dal 22 febbraio 2014. Il Ministero della Giustizia ha poi provveduto emanando il DM 140/14 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014.

Appare quindi evidente che il periodo che va dal 18 giugno 2013 al 24 settembre 2014 è stato un periodo di incertezza con cui tutti, professionisti, associazioni di categoria, enti di formazione, hanno dovuto fare i conti.

In un primo momento, infatti, l’applicazione della L 4/2013 permetteva alle associazioni di categoria di regolare liberamente l’aggiornamento professionale, ad esempio accreditando eventi formativi sul modello di quanto facevano e fanno gli ordini professionali.

Il DM 140/14 ha introdotto invece la necessità di frequentare un vero e proprio corso di aggiornamento con determinate caratteristiche e durata, la trattazione di specifici argomenti, la presenza di un corpo docente e di un responsabile scientifico, il superamento di un esame finale, rendendo quindi impossibile proseguire nell’accreditamento di eventi formativi.

Sono queste ragioni oggettive, fondate e che non hanno connessione con la sfera soggettiva del professionista, al cui controllo sfuggono completamente, che legittimano la circostanza per cui alcuni professionisti non hanno avuto la possibilità di documentare l’aggiornamento professionale in particolare per l’anno 2014.

Per coloro che non possono documentare l'aggiornamento professionale per le annualità successive, valgono comunque le considerazioni di cui sopra relative alla circostanza che deve essere ritenuta censurabile la mancata formazione periodica, quando tale mancanza sia tale da non garantire il possesso della necessaria preparazione.

Il professionista farà dunque attenzione a seguire regolarmente i corsi di aggiornamento professionale e a superare il relativo esame: infatti, se occasionali carenze nella frequenza dei corsi di aggiornamento, specie nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, non possono essere ritenuti tali da legittimare ipotesi di revoca giudiziale o di invalidità della delibera assembleare di nomina/conferma nell'incarico, successive trascuratezze possono invece legittimare iniziative giudiziarie dei condomini nei confronti del professionista.

Vale la pena considerare che il procedimento di revoca giudiziale può essere avviato anche da un solo condomino, senza quindi necessità di confrontarsi con l'assemblea e che "bersaglio" del provvedimento giudiziario di revoca può anche essere un professionista espressamente confermato nel mandato dall'assemblea anche a larghissima maggioranza.

Attenzione anche alla circostanza per cui non è possibile "sanare" la mancata frequenza del corso di aggiornamento a posteriori: se è vero che non c'è una sorta di organo di polizia amministrativa che possa sanzionare il professionista, è anche vero però che si resta esposti alle iniziative dei condomini più attenti ed esigenti: oggi, considerando che la normativa è ormai consolidata, non vale la pena esporsi a rischi professionali.

La vostra Associazione è al lavoro per voi.

• CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE AMMINISTRATORI SESAMO 2017
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• CORSO DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI SESAMO 2017
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27 • Gennaio • 2017

L’Associazione Sesamo Amministratori propone anche per il 2017 un corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio. Il corso si svolge in modalità telematica e prevede 5 Moduli formativi forniti attraverso apposita piattaforma didattica. Il corso, che si svolge ai sensi della L. 220/2012 e del D.M. 140/2014, ha una durata complessiva di 15 ore e segue il programma deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico della nostra associazione nel rispetto delle indicazioni ministeriali. I moduli formativi online sono di facile consultazione e comprendono lezioni-video, slides integrative e materiali di approfondimento, basati su argomenti specifici scelti dal team dei docenti del corso per la loro attualità e peculiarità, all’interno del programma ministeriale per l’aggiornamento professionale degli amministratori. Tra gli argomenti di quest’anno: la ripartizione delle spese di riscaldamento a seguito dell’installazione di dispositivi di termoregolazione/contabilizzazione, la sicurezza impiantistica e la sicurezza sul lavoro, gli interventi per la riqualificazione dell’immobile e la incentivazione fiscale degli interventi, le procedure giudiziarie che vedono il condominio in posizione attiva e passiva e che riguardano i condomini in relazione alla loro posizione di debitori per le spese condominiali.

Il corso, che prevede un esame finale in aula, permette di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale periodico per gli amministratori di condominio.

Per tutte le informazioni http://www.sesamoamministratori.it

• Decreto "Milleproroghe": Valvole termostatiche e contabilizzatori di calore a cura di Antonio Romano
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09 • Gennaio • 2017
Il decreto legge detto “Milleproroghe” o meglio “Proroga e definizione di termini” del 30.12.16 ha effettivamente posticipato il termine entro cui i condomini devono dotarsi di valvole termostatiche e procedere alla contabilizzazione del calore erogato dagli impianti di riscaldamento centralizzati.
Semplicemente, il decreto legge all’art. 6 comma 10 dispone che “All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
Ci troviamo a questo punto in una situazione paradossale.
In effetti, il D. Lgs 102/14 era stato oggetto di modifiche già il 18 luglio 2016 per effetto del D. Lgs 141/2016: in quell’occasione il termine al 31 dicembre 2016 per l’installazione dei dispositivi in questione era stato confermato.
Già questa circostanza lascia perplessi, perché a distanza di soli 5 mesi, il governo cambia idea su una questione che richiede alle famiglie e agli amministratori di condominio una certa programmazione degli investimenti.
Il problema però è che la data del dicembre 2016 non è stabilita da un provvedimento legislativo italiano, ma è contenuta nella direttiva comunitaria 2012/27/UE, la cui attuazione era proprio l’oggetto del D. Lgs 141/16. All’articolo 9 comma 3 della direttiva si legge infatti “Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.”
Quindi il Decreto Legge di dicembre è in contrasto con la direttiva comunitaria: questa circostanza non lo rende invalido, ma espone l’Italia al pagamento di sanzioni per il non corretto recepimento della direttiva, che non è una raccomandazione, ma un atto giuridicamente vincolante per gli Stati membri.
Lo scenario che si apre è quindi il seguente:
- L’Italia negozia con l’Unione Europea una qualche forma di eccezione all’applicazione della direttiva;
- La Legge di conversione del decreto modifica il decreto legge medesimo, togliendo la proroga tout court;
- La Legge di conversione del decreto modifica il decreto legge togliendo la proroga, ma rimodulando lo scenario di applicazione delle sanzioni amministrative, graduando i controlli nel tempo, cioè disponendo che l’attività di verifica dell’installazione dei dispositivi in questione non possa essere avviata, ad esempio, prima della prossima stagione termica: questo scenario, oltre ai dubbi relativi al rispetto della direttiva comunitaria, conterrebbe una “trappola”, perché la mancata installazione delle valvole e dei dispositivi di contabilizzazione del calore risulta in ogni caso ufficialmente dal libretto di centrale e quindi potrebbe condurre, seppure con ritardo, all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs 102/14.
- La Legge di conversione del decreto modifica il decreto legge togliendo la proroga, rimodulando lo scenario di applicazione delle sanzioni amministrative nel senso di graduarne l’intensità nel tempo: questo è lo scenario più probabile, perché la direttiva non contiene indicazioni vincolanti la
riguardo, ma al momento non è possibile prevedere che il Parlamento si orienti in questo senso ed è in effetti curioso che il Governo non si sia già orientato in questo senso nel Decreto Legge.
C’è poi un’altra complicazione.
Dopo la novella del 2001, la materia ambientale è di competenza esclusiva statale (si veda il nupovo art 117 della Costituzione).
Questa circostanza determina un conflitto tra la normativa statale e quella regionale nelle Regioni in cui esiste una normativa specifica (ad esempio Lombardia e Piemonte).
La Legge Regionale non viene però meno “automaticamente” e quindi nulla cambia finchè la Regione non interviene sulla propria normativa (o non interviene la Corte Costituzionale). Ad esempio in Lombardia la L.R. 20/2015 ha modificato l’art. 9 della L.R. 24/2006, allineando alla data del 31 dicembre 2016 la scadenza per l’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici centralizzati, anche se già esistenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs 102/2014.
Il paradossale caso del Lazio: la Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 9 ha introdotto con il comma 41 dell’art. 2, l’obbligo della contabilizzazione entro il 31.12.2015 per i Comuni di Roma e Frosinone. Tale termine veniva prorogato al 01.09.2017 dall’art. 14 della deliberazione della Giunta Regione Lazio n 133 del 20.03.2014.
La Legge Regionale Lazio 14 luglio 2014 n 7 (in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 15.07.2014) interveniva per confermare, nell’art. 2, il termine ultimo al 01.09.2017 estendendo inoltre l’obbligo all’intero territorio regionale e, per espressa previsione, entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURL e dunque il 16.7.2014, ovvero tre giorni prima dell’entrata in vigore del D. Lgs 102/2014 (datato 04.07.14 pubblicato in GU il 18.07.14, in vigore dal 19.07.14).
Da questo punto di vista è significativa la Sentenza della Corte Costituzionale n. 373 del 22.12.2010: “Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati“.
Posticipare il termine in questione avrebbe condotto, almeno così si può ritenere, ad una tutela più debole e questa circostanza potrebbe essere contestata dalla Corte Costituzionale.
Il Comune di Roma in una nota del 15 febbraio 2016, prende atto di questa situazione e dà conto della successiva pubblicazione della norma nazionale, informando i cittadini che di fatto devono ritenere non valida la proroga contenuta nella Legge Regionale, che, a quanto mi risulta, non è stata però finora né abrogata né modificata.
Anche per il Lazio vale però quanto sopra riportato per Lombardia e Piemonte, per cui esiste una norma regionale potenzialmente in contrasto con la normativa statale, perché la proroga in questo caso arriva fino a settembre.
Considerato quanto sopra consiglierei quindi grande cautela: quanto meno è estremamente opportuno che gli amministratori diano conto dell’incertezza normativa e guidino i condomini amministrati nel decidere l’installazione dei dispositivi in questione con la massima sollecitudine, se già non l’hanno fatto.
La norma introdotta dal decreto “Milleproroghe” non è certo un esempio di buona amministrazione: sotto le mentite spoglie di “favore” elargito elle famiglie italiane in un momento di generale difficoltà economica, crea una situazione di dubbio, quando invece la certezza delle scadenze è proprio lo strumento migliore per programmare investimenti consistenti.
• Gli Auguri di Sesamo
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23 • Dicembre • 2016


“La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla Vergine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia, ha condiviso il nostro cammino. È venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù è l’Amore fattosi carne.”.

 

(Papa Francesco)

• MASTER GESTIONE INTEGRATA E VALORIZZAZIONE PATRIMONI IMMOBILIARI E URBANI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - TEROTEC
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21 • Novembre • 2016

Si informa che è al via la programmazione della 14a edizione 2016-2017 del Master universitario di 1° livello in "Gestione Integrata e Valorizzazione dei Patrimoni Immobiliari e Urbani - Asset, Property, Facility & Energy Management", promosso e organizzato dalla Facoltà di INGEGNERIA - DIP. DIAEE della Sapienza Università di Roma, con il coordinamento scientifico di Terotec.

 

Il Master intende rispondere alla sempre più crescente domanda di formazione, aggiornamento e specializzazione di nuove figure professionali dedicate al management dei servizi di gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani, proveniente da enti pubblici e imprese private.

 

L'iscrizione di vostro personale laureato e/o di laureati esterni selezionati vi offre le seguenti prerogative ed opportunità:

- specializzare il proprio know how compatibilmente con l'orario di lavoro (lezioni venerdì pomeriggio e sabato mattina);

- ospitare laureati esterni presso le vostre sedi per stage orientati sui vostri ambiti di lavoro;

- sviluppare project work su argomenti di vostro specifico interesse;

- pianificare azioni mirate di placement per laureati esterni in fase di specializzazione o a specializzazione conseguita;

- figurare come "Partner Promotori" del Master;

- utilizzare tale accredito nell'ambito della vostra comunicazione.

 

Qui di seguito tutti i supporti informativi e documentativi relativi al Master. 

 

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-     Quota iscrizione: euro 3.900

-     Termine presentazione domande di ammissione16 gennaio 2017 (primi 50 iscritti)

-     Inizio lezioni: entro 28 febbraio 2017

-     Orario lezioni: venerdì h. 15-20; sabato h. 09-13

-     Sede lezioni: Sapienza Università di Roma

-     Informazioni: tel. 06.3610695 - 06.49919172  mastermgv@uniroma1.it

-     Sito web: www.sapienza.mastermgv.it

-     Bando: http://www.terotec.it/pdf/bando-master-mgv-16-17.pdf

-     Programma didattico: http://www.terotec.it/pdf/progr-did-16-17.pdf

-     Elenco partner: http://www.terotec.it/pdf/elenco-partner-16-17.pdf

-     Domanda ammissione: http://www.terotec.it/pdf/dom-amm-e-autoc-16-17.doc 

• "CONDOMINIO STATI GENERALI PASSATO PRESENTE FUTURO” Condominio Eco in Ecomondo Fiera di Rimini, note a margine al convegno
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
21 • Novembre • 2016
Il 10.11.2016 si è tenuto a Rimini, nella cornice di ECOMONDO, fiera annuale di grande rilevanza sulla “green economy” e lo sviluppo sostenibile, il convegno “CONDOMINIO STATI GENERALI PASSATO PRESENTE FUTURO” con la moderazione di Francesco Schena, Presidente nazionale di ARCO, Associazione Revisori Contabili Condominiali ed esperto ed analista per il Sole 24 Ore. Tale convegno si è tenuto nel contesto di “CONDOMINIO ECO” che da qualche anno porta a ECOMONDO le ultime novità in materia di innovazione e gestione del condominio di oggi, con una attenzione particolare ai temi del risparmio, dell’efficienza energetica e della riqualificazione immobiliare in chiave sostenibile. Nel convegno è stata invitata anche la nostra associazione SESAMO rappresentata da Antonio Romano e da Fiorella Cima, rispettivamente Presidente e Componente del Centro Studi, che sono intervenuti in qualità di relatori. Nel convegno hanno parlato numerosi esponenti delle associazioni del settore condominio e immobili. E’ stata l’occasione di un interessante dibattito interassociativo: tra le questioni che sono state affrontate, sono state oggetto di confronto innanzitutto la preoccupazione per una formazione di qualità che prepari l’amministratore professionista anche a resistere alla concorrenza che nei prossimi anni ci si attende da parte di grandi organizzazioni internazionali specializzate nella gestione di complessi immobiliari. In questo senso è apparsa molto sentita la necessità di informare i destinatari dei servizi di amministrazione e quindi i proprietari immobiliari in relazione alle caratteristiche ed alla qualità della formazione degli amministratori, sia con riferimento alla formazione iniziale che all’aggiornamento continuo, in modo che la scelta tra un professionista e l’altro non si basi solo su considerazioni legate al prezzo della prestazione professionale, ma anche su altri aspetti, dall’organizzazione dello studio alla capacità di offrire consulenze adeguate in relazione agli adempimenti di legge e alle effettive necessità di gestione. Fondamentale è stata ritenuta la costruzione della reputazione e credibilità di un buon amministratore che nel decreto 140/14 sulla formazione ed aggiornamento di questo professionista non sono messe adeguatamente in luce. Il sistema associativo, come è stato evidenziato, esiste proprio, tra l’altro, per salvaguardare la professione dell’amministratore e fornire una formazione efficace e di qualità nonchè per promuoverne l’etica e la deontologia professionale. E’ emersa inoltre una riflessione importante: anche coloro che amministrano solo il proprio condominio dovrebbero essere indotti a formarsi e ad aggiornarsi, diversamente si pongono in concorrenza sleale con gli amministratori che hanno investito nella propria formazione e aggiornamento a tutela anche dell’interesse pubblico alla buona gestione del patrimonio immobiliare diffuso sul territorio. Non sono mancate le riflessioni su altre questioni molto sentite: si è affrontato il tema dei metodi di soluzione alternativa delle controversie condominiali, trattando di mediazione ed arbitrato, come pure il tema, che i recenti fatti di cronaca anche legati ai fenomeni sismici hanno riportato alla generale attenzione, del fascicolo del fabbricato, nonchè i problemi connessi alla morosità ed agli strumenti di recupero del credito del condominio. Antonio Romano e Fiorella Cima di Sesamo hanno raccolto la sfida della fiera Ecomondo che ha ospitato il convegno, fiera dedicata alle migliori tecnologie ambientali ed hanno trattato del condominio ipotizzato come promotore di sostenibilità. Un condominio sostenibile può infatti rappresentare la prima cellula di ambiente ecocompatibile urbano, indispensabile per promuovere ed accelerare i processi di Agenda 21. Nel comparto dell'edilizia, del resto, le diverse attività tipiche di questo settore consumano energia nella misura del 30%- 40% del totale dell’energia consumata in Europa. La formazione di micro comunità in grado di condividere conoscenze e servizi può favorire l'adozione consapevole di buone prassi, connesse alla realizzazione delle complesse politiche di governance locale della tematica ambientale. Il condominio e quindi il suo amministratore è diventato nel tempo un referente fondamentale per l’applicazione delle politiche ambientali: senza il contributo fondamentale dell’amministratore di condominio adeguatamente preparato le politiche di incentivazione e promozione degli investimenti per la riqualificazione di immobili e impianti sono destinate a non produrre tutti gli effetti sperati. D’altra parte, il valore di un immobile sul mercato è divenuto strettamente dipendente da una serie di fattori che esprimono il “servizio” che l'immobile è in grado di fornire al suo proprietario in termini di qualità della vita. Trasformare un condominio tradizionale in soggetto promotore di abitabilità attraverso l’ideazione di strumenti efficaci di gestione partecipata tra i condomini, l’amministratore, i fornitori crea perciò un valore aggiunto. A questi aspetti ha posto grande attenzione anche il movimento consumerista: si pensi all’iniziativa “Casarinnovabile.it”, organizzata da Altroconsumo, la più grande associazione di consumatori in Italia. Si tratta di una piattaforma digitale che affianca i gruppi di acquisto di prodotti ad alta efficienza energetica e per lo sfruttamento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Su tale piattaforma è stato dedicato uno spazio per tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze di “Produttori di Energia Verde” attraverso un forum e l’ausilio degli interventi di esperti. Rilevante è inoltre l’impegno di ESCOCERT che rappresenta le Energy Service Company certificate che possono portare efficienza energetica nei condomini senza che ai condomini sia imposto un sacrifico economico gravoso. Considerate queste trasformazioni che coinvolgono il mondo del condominio appare evidente come anche la professione di amministratore condominiale sia in evoluzione. Lo stesso “mercato del lavoro” relativo a questa professione è profondamente cambiato. I condomini si aspettano di più e l’amministratore del prossimo futuro vede il proprio ruolo articolato in tre categorie: il «building manager» ovvero l’incaricato della gestione tecnico-amministrativa del patrimonio edilizio; il «facility manager» ovvero il gestore dei servizi accessori del patrimonio edilizio: impianti e servizi condivisi in senso ampio; l’«asset manager» ovvero il professionista esperto nel processo di valorizzazione - e non solo di conservazione - del patrimonio immobiliare.
Ad ogni attività manageriale corrisponde però anche la misura della responsabilità civile dell’amministratore, nel duplice significato di responsabilità contrattuale, nei confronti dei propri amministrati, e di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dei terzi. Per affrontare queste nuove crescenti responsabilità due sono le parole chiave: formazione e aggiornamento che non devono essere solo adempimenti burocratici, ma effettivi strumenti di crescita, tutela e valorizzazione della propria professionalità e la consapevolezza della necessità di fare squadra, appoggiandosi al sistema associativo.
• Resoconto del Convegno REVCOND “Lo stato dell’arte di una professione: il revisore condominiale” - Milano 28 ottobre 2016
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
10 • Novembre • 2016
SESAMO ha presenziato al Convegno “Lo stato dell’arte di una professione: il revisore condominiale” che si è tenuto a Milano, presso il Centro Congressi Hotel Michelangelo il 28 ottobre 2016, organizzato da REVCOND e patrocinato dal Comune di Milano, Regione Lombardia e Confassociazioni.
La partecipazione al Convegno dei maggiori rappresentanti delle associazioni del settore ha consentito di affrontare aspetti di estrema importanza e attualità sulla nuova professione del Revisore Condominiale anche in relazione alla nuova figura dell’Amministratore Condominiale post Riforma, rendendo così il dibattito utile e fruttuoso di sviluppi anche futuri.
Presenti in sala Antonio Romano e Fiorella Cima, rispettivamente presidente e membro del Centro Studi di SESAMO.  
Durante il convegno i relatori hanno analizzato i compiti e i doveri della nuova figura professionale del Revisore Condominiale in un’ottica futura di condivisione e di collaborazione. Si tratta di un nuovo professionista che, più che un competitore, può fare sistema con tutti gli altri professionisti che ruotano intorno a lui, in modo particolare con l’Amministratore di condominio.
 
Nel convegno è stato messo in luce che tale nuova professione non contrasta né ostacola le altre già esistenti quanto piuttosto vuole essere un valore aggiunto per i professionisti del settore e per i condòmini, perché ha come fine ultimo la riduzione del contenzioso. Infatti garantendo la trasparenza della contabilità condominiale si possono prevenire eventuali controversie condominiali che potrebbero facilmente trasformarsi in un contenzioso.
 
Deborah FURCI, presidente REVCOND, ha dichiarato che la sfida sta nel superare lo scetticismo che si è venuto a creare intorno a questa nuova professione come pure intorno a quella dell’amministratore di condominio. Entrambe le figure professionali possono rappresentare a suo parere, invece, un punto di riferimento per garantire chiarezza, trasparenza ed efficienza nella gestione contabile di un condominio.
Il Revisore Condominiale, così come l’Amministratore di condominio di oggi, hanno e devono avere sempre maggiore professionalità e competenze per offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei propri clienti. Questo avviene attraverso azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione che, per entrambe le figure professionali, non possono essere più lasciate al caso.
Nel convegno è stato analizzato un punto fondamentale. La revisione dei bilanci condominiali, ai sensi dell’art. 1130 bis del Codice Civile, conferisce la possibilità per l’assemblea di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio anche per più annualità di bilancio, ma tale revisione non è una perizia contabile e, beninteso, il Revisore Condominiale non è il revisore legale.
 
Un ulteriore aspetto importante che è emerso durante la giornata è il seguente.
Nella legge c’è una carenza: non vengono specificate infatti le caratteristiche in relazione a conoscenze, competenze e qualità professionali del Revisore Condominiale che potrebbe anche essere una persona senza competenze particolari nella materia condominiale. La norma introdotta dall’art. 1130 bis del Codice Civile non fa riferimento a una figura professionale specifica ma si limita ad indicarne le mere funzioni di revisione.
In conclusione risulta davvero apprezzabile lo sforzo di associazioni come REVCOND e AIREC che hanno come obiettivo la specifica qualificazione professionale della nuova figura professionale del Revisore Condominiale e si pongono l’obiettivo di garantirne professionalità, imparzialità ed eticità in buona sinergia con gli altri partner professionali del “sistema” condominio, in primis con l’Amministratore di condominio.
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