NEWS & EVENTI
• Convegno organizzato da Sesamo a Modena
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
04 • Dicembre • 2014

Sesamo Interprovinciale Bologna-Modena-Reggio Emilia, organizza a Modena presso la Sala Agnini in Via San Fabriani n.120, il 13 dicembre 2014, ore 9.30-13.00, un convegno a tema "La morosità in condominio, le procedure per la riscossione dei crediti, i compiti e le responsabilità dell'amministratore nell'ambito del recupero".

Programma dell'Evento

• Sesamo Caserta: In assemblea per l'adeguamento dello Statuto e rilancio dell'Associazione
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
10 • Novembre • 2014

Il 1° Luglio 2014 a seguito dell'adeguamento dello Statuto Provinciale, che vedeva già la sede di Caserta aver costituito una Sezione Provinciale di Sesamo, si è proceduto all'adeguamento dello stesso così come prevede il nuovo Statuto Nazionale di Sesamo.

L'occasione si è rivelata particolarmente interessante per l'approfondita disamina che il prof. Gianfranco Tedesco ha fatto riferendo delle iniziative e delle attività che il Nazionale sta portando avanti e per una progettualità che proprio a partire dalla sede Sesamo di Caserta punta ad aumentare il numero degli iscritti sul territorio e ad organizzare secondo le linee guida del Comitato Tecnico-Scientifico di Sesamo corsi di formazione per amministratori condominiali e di aggiornamento.

• Sesamo partecipa ad un incontro organizzato dall'UNI - Resoconto di Antonio Romano
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
22 • Ottobre • 2014
La norma UNI attuale che riguarda gli amministratori di condominio (10801/1998) passerà attraverso una fase di revisione, che ha appena preso le mosse proprio lo scorso 10 ottobre nell'incontro che si è tenuto a Milano presso UNI a cui hanno preso parte diverse associazioni di categoria ed alcuni organismi di accreditamento. Sesamo era presente con il Dott. Romano, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e con l'Avv. Gatto, Vicepresidente e membro della Direzione Nazionale della nostra Associazione.
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - cosiddette “norme UNI” - in quasi tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Lo scopo di questa attività normativa è la predisposizione di strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi. Da tempo esiste una specifica norma UNI anche nel settore che ci riguarda più da vicino: la norma UNI 10801, che risale al 1998, ha provveduto a specificare, nel sostanziale silenzio della normativa, le funzioni ed i requisiti minimi di qualificazione dell'amministratore condominiale  che hanno fatto da riferimento in tale contesto. Le norme UNI non sono vincolanti, fatti salvi i casi in cui siano richiamate da disposizioni di legge, ma sono riconosciute in ogni ambito come un riferimento importante per la valutazione della qualità dei beni e dei servizi. Con l'entrata in vigore della Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, l’attività di normazione UNI ha assunto ulteriore rilevanza: in particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, dispone che  la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima alla normativa tecnica UNI. Precisa inoltre che "I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione."
La nostra associazione parteciperà alla fase di revisione di tale normativa, attualmente in fase di richiesta di inchiesta pubblica di revisione presso UNI. La norma UNI attuale è, in effetti, ormai risalente e deve fare i conti con la recente normativa introdotta dalla legge di riforma del condominio e dal DM 140/2014. Secondo il meccanismo predisposto da UNI, il gruppo di lavoro a cui parteciperà SESAMO, composto da molte associazioni di categoria e da alcuni organismi di accreditamento, coordinati da funzionari UNI, valuterà una bozza di richiesta di avvio di inchiesta pubblica. Secondo i principi dell'Ente di normazione, lo sviluppo di una norma deve aver luogo solo di fronte a un reale beneficio e individuando tutti i soggetti significativi degli interessi che gravitano intorno a questo settore, in modo che ci sia una rappresentanza adeguata dei soggetti che li esprimono.
L'inchiesta pubblica che seguirà e che garantisce la democraticità dell'intero processo normativo, vedrà il progetto, elaborato dal gruppo  di lavoro e approvato dall'organo tecnico competente, messo a disposizione di tutti gli operatori, al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile.
La nostra associazione seguirà tutto l'iter di normazione con la massima attenzione e porterà in quella sede anche l'esperienza e le attese dei soci ASPPI.
• Il Trust anche per il Condominio a cura del dott. Romeo Emiliozzi
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
20 • Ottobre • 2014

Interessante argomento in relazione alla segregazione delle somme dei condomini per gestirle a favore di un terzo.

LA GARANZIA NEI RAPPORTI ECONOMICO

E FINANZIARI TRA IL CONDOMINIO

E L’AMMINISTRATORE

 

  • Trasferimenti di denaro a terzi per l’adempimento di obbligazioni del depositante (condomino) nei confronti di un suo creditore (amministratore di condominio).

È  oramai pacifico, che la giurisprudenza da molto tempo non ha più la ragione di dubitare della legittimità e diritto di esistenza nell’ordinamento giuridico italiano nella istituzione dei trust interni.

Tra i possibili impieghi del trust vi è anche quello di trasferire somme di denaro ad un terzo perché la destini al soddisfacimento di una determinata finalità, in particolare per garantire un’obbligazione del deponente nei confronti dello stesso terzo depositario o di altri creditori.

La prassi dell’economia mobiliare e di gestione degli immobili suggerisce un’ampia casistica di ipotesi, tra cui possiamo inserire i rapporti economico-finanziari tra il condomino immobiliare ed il suo amministratore di condominio.

Il condominio rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio e che, in quanto tale, necessita di essere amministrata. L’amministrazione dei beni che fanno parte della comunione edilizia (regolata dal codice civile e dal regolamento condominiale) è affidata all’assemblea dei condomini che decide in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel bene degli interessi comuni. Per gli edifici condominiali con più di quattro condomini, è prevista anche la figura dell’amministratore che può essere o uno dei condomini o un professionista. All’amministratore sono riservati compiti di carattere amministrativo, esecutivo e rappresentativo che permettono al condominio di agire in modo unitario nei rapporti con i terzi (fornitori di servizi od opere, utenze, amministrazione finanziaria, professionali,  l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato; impianti volti a consentire la videosorveglianza, ed altro). Tenuto conto che dal punto di vista tributario il condominio si qualifica come sostituto d’imposta, sia a suo carico che dell’amministratore: deve assolvere ai relativi obblighi dichiarativi e comunicazione di alcuni dati relativi ai condomini amministrati.

Facciamo alcuni esempi sul deposito di somme di denaro e la loro garanzia.

Si pensi, ad esempio al deposito di somme di denaro nelle mani di un notaio che dovrà reimpiegarle nel modo previsto nel provvedimento che autorizza la vendita di un immobile di proprietà di un incapace qualora in cui l’autorità tutoria stabilisca il reimpiego a carico del notaio; o al deposito, presso il notaio, di una parte del prezzo di una vendita a garanzia del pagamento di una penale prevista per l’inadempimento di un obbligo contrattuale. Si pensi inoltre al deposito presso un professionista di una parte del prezzo dovuto a titolo di corrispettivo per l’acquisto di quote di società personali o a responsabilità limitata o di azioni di società per azioni o per l’acquisto di un’azienda o di un suo ramo particolare, somma che il professionista dovrà consegnare al venditore una volta che l’acquirente abbia accertato l’estinzione di debiti societari non riportati nelle scritture o che il valore patrimoniale delle quote, delle azioni o dell’azienda corrisponda a quanto dichiarato negli accordi di trasferimento del bene. Si pensi all’amministratore di condominio che opera sulle somme che provengono dai condomini, per la completa amministrazione dell’immobile nei rapporti con i terzi (fornitori di servizi od opere, utenze, amministrazione finanziaria, professionali,  l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato; impianti volti a consentire la videosorveglianza, ed altro).

In tutti questi casi ed in altri ancora si pone una duplice, ma centrale esigenza: che la somma di denaro depositata presso il terzo non venga aggredita dai creditori del depositario (amministratore di condominio) Equitalia ed altro, ma non venga neppure toccata dai creditori del deponente (condomino) Equitalia ed altro. È necessario cioè che la somma di denaro sia indisponibile, dovendo soddisfare unicamente l’obbligazione garantita, cioè l’attività della gestione economica e finanziaria dell’immobile in condominio. Ovvero, è necessario che si riproduca la stessa condizione giuridica che contraddistingue i beni immessi nel patrimonio di un fondo comune di investimento, sul quale né il creditore della società di gestione può avanzare pretese.

Orbene, l’evento di somme di denaro consegnate al terzo per la realizzazione di uno scopo voluto dal trasferente nell’interesse di altri soggetti, può dare luogo nel nostro ordinamento a fattispecie diverse tra loro, seppure contraddistinte da elementi comuni.

  • Istituzione del Trust  

I meccanismi che regolano l’istituzione ed il funzionamento del trust consentono di azzerare i rischi intrinseci al trasferimento di somme di denaro dai condomini all’amministratore. Quindi lo scopo del trust è riferito alla segregazione delle somme che vengono gestite dal trust il cui il fiduciario sarà l’amministratore od un terzo ed il guardiano da uno o più  condomini nominati dall’assemblea condominiale.

Se il trustee, agendo sostanzialmente come depositario, fiduciario o mandatario, riceve le somme di denaro che vengono vincolate nel trust per garantire un’obbligazione del condomino (ciò può avvenire anche online), potrà innanzitutto opporre ai propri creditori il trust e di conseguenza sulla somma di denaro in trust i creditori del trustee non potranno mai rivalersi. Il trustee potrà depositare la somma di denaro in un conto corrente bancario (o può arrivare online), opportunamente identificato, come è stato osservato, quale conto acceso nell’interesse del terzo. La somma di denaro resterebbe così segregata e la barriera costituita dal trust impedirebbe ai creditori del trustee (che può essere l’amministratore di condominio) ed anche ai creditori del condomino di rivalersi sui beni in trust. Con l’istituzione del trust si definisce il programma di attribuzione del denaro che viene segregato, si è osservato, nello stesso momento in cui il trustee li percepisce anche online. In proposito accenno l’art. 11 della Convenzione dell’Aja che consente al disponente il trust (può essere l’amministratore o il condominio) ed al trustee di opporre ai rispettivi creditori la legge prescelta, la disciplina applicabile nonché la previsione in essa contenuta del duplice principio del trasferimento del bene e della separazione del patrimonio del disponente da quello del trustee.

E possono trovare agevole soluzione anche i conflitti tra disponente e trustee: il disponente, in caso di inadempimento del trustee, può invocare il negozio costitutivo del trust e rivalersi sulla somma in trust o sul patrimonio del trustee per il soddisfacimento del suo credito.

 

Qualsiasi vicenda che possa colpire la persona o il patrimonio del trustee non produce effetti sul bene in trust poiché i beni trasferiti con il negozio istitutivo del trust formano un patrimonio separato rispetto a quello del trustee che, nella fattispecie del trust di garanzia riproduce i tratti e la condizione giuridica del depositario, del mandatario e del fiduciario. Il denaro ed i titoli al portatore, ovvero beni vincolati alla realizzazione della causa di garanzia.

• La questione della ripartizione dei consumi idrici in condominio: la Cassazione sceglie il criterio millesimale a cura di Antonio Romano
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
17 • Ottobre • 2014
La Corte di Cassazione (sentenza 17557/2014 del 1° agosto 2014) è intervenuta su un tema quanto mai sentito: la ripartizione dei consumi idrici tra i condomini.
La Corte di Cassazione ha infatti deciso che, in assenza di regolamento condominiale (il quale può dettare le modalità di riparto delle spese comuni) e di appositi contatori dei consumi istallati nei singoli appartamenti, è illegittima la delibera condominiale che statuisce come criterio di riparto delle spese condominiali – nel caso di specie, la bolletta dell'acqua – quello della presenza o meno del condomino nel proprio appartamento e non, come riporta l'art. 1123 Cod. Civ., il criterio millesimale.
Nella sentenza in oggetto la Corte afferma che “in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata (…) in base ai valori millesimali delle singole proprietà, sicchè è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che (…) esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno”.
Il principio di diritto è quindi che deve ritenersi illegittima - perché contraria alle norme dettate in materia di ripartizione delle spese dettate dal Codice Civile - la deliberazione assembleare che pone un maggior onere contributivo a carico delle unità immobiliari abitate da più persone: è ritenuto irrilevante il numero di persone che occupano l'appartamento, in quanto solo una previsione regolamentare contrattuale può imporre un criterio che tenga conto di tale composizione numerica.
Il ragionamento svolto dalla Corte parte dalla considerazione per cui, nel condominio, le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche. Infatti, l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell'acqua che serve per le parti comuni dell'edifici.
Da questo punto di vista la sentenza prende atto della normativa specifica per cui l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa (nonchè di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica.
In effetti, già la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" all'articolo 5, comma 1) prevedeva che "il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: ... c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa".
In attuazione di tale Legge ("Legge Galli"), è poi intervenuto il D.P.C.M del 04.03.96, recante sempre "Disposizioni in materia di risorse idriche" che dispone:
“8.2.8. Misurazione
… In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.”
La normativa sopra richiamata è stata poi ripresa dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (“T.U. ambiente”) che riunisce tutta la normativa su acque, suolo, rifiuti, ecc. in un unico testo, abrogando buona parte delle precedenti norme in vigore. In base all'articolo 146 di tale T.U., viene demandata alle Regioni l'adozione di "norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli spechi ed in particolare a: ... f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa".
D’altra parte, sempre considerando il favore del legislatore verso una precisa contabilizzazione dei consumi idrici, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10895 del 16.05.14 aveva già dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale, per cui l'assemblea può deliberare l’installazione dei contatori di sottrazione in ogni appartamento, anche se il regolamento contrattuale disponga diversamente.
Fatta salva questa premessa, la Corte precisa che diverso è il caso in cui le unità immobiliari non siano dotate di contatori di sottrazione.
In tale evenienza - ed è quella che viene in considerazione nella specie - il sistema dell'art. 1123 Cod. Civ. non ammette – secondo la lettura che ne fa la Corte nella sentenza - che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno.
La Corte basa il proprio ragionamento su una lettura rigorosa del testo dell’art. 1123 Cod. Civ. ed osserva che Il comma 1 della citata disposizione detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare.
Lo stesso art. 1123, comma 2, il quale stabilisce che “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne” viene letto nel senso per cui la norma in questione ha riguardo al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune, atteso che quella del condomino è una obbligazione che trova fondamento nel diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicchè il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dall'obbligo di pagamento della spesa.
Sotto questo profilo, osserva la Corte, va considerato che anche in un appartamento rimasto non abitato
possono tuttavia esservi altri usi dell'acqua, ad es. per le pulizie dell'appartamento o per l'annaffiamento delle piante, o perdite d'acqua.
Inoltre, esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa sottrarli non solo al costo del consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all'annaffiamento del giardino condominiale, ma anche a quella parte della tariffa per la fornitura dell'acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore.
D'altra parte, puntualizza la Corte, stabilire il costo dell'erogazione dell'acqua in base al numero delle persone che risiedono in ogni unità abitativa, significa introdurre, al posto del criterio potenziale su base reale (per il quale ciò che rileva non è il contegno personale dell'uno o dell'altro condomino, ma l'entità del servizio obiettivamente prestato o destinato a prestarsi), un criterio forfettario presuntivo su base personale. Criterio, quest'ultimo, che soltanto apparentemente risponde a esigenze pratiche e di semplificazione, perchè in realtà è fonte di controversie nel momento dell'accertamento, finendo con il rimettere all'amministratore un compito di vigilanza e di controllo - la verifica, al di là dei dati anagrafici, di una stabilità di dimora o di convivenza che si realizza in ogni unità immobiliare - che evidentemente fuoriesce dalle sue attribuzioni, perchè tocca le relazioni personali e di vita di ciascun condomino.
La sentenza è da ritenersi innovativa, perché non vi erano pronunce giurisprudenziali chiare in materia finora.
Normalmente, in mancanza di un regolamento condominiale, il principio posto dal secondo comma dell’art 1123 Cod Civ (“nel caso di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne”) era inteso legittimare il ragionamento per cui il criterio millesimale per la ripartizione delle spese relative ai consumi di acqua non fosse il criterio di ripartizione ottimale, per cui – in assenza di contatori separati per ogni appartamento – per la ripartizione di tale onere si fa spesso riferimento proprio al numero dei condomini residenti considerando anche i lattanti come
persone adulte, per evitare differenziazioni troppo sottili e dunque in qualche modo arbitrarie, ma escludendo gli animali domestici.
Nel caso in cui ci sia un forte consumo dovuto alle parti comuni (irrigazione di parti verdi o quant’altro) occorre certamente tenere conto di questa circostanza con una stima del consumo “condominiale” e ripartendo solo la parte restante tra i singoli condomini.
Ora tale ragionamento perde valore, in favore di una lettura più aderente al dato testuale dell’art 1123 Cod. Civ.
• Sesamo, rappresentata da Antonio Romano e Fiorella Cima ha partecipato al Convegno organizzato dal COLAP il 01/10/2014 a Milano nell'ambito della manifestazione Expotraining tenutasi presso Fiera Milano City
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
10 • Ottobre • 2014

Ecco di seguito riportati dal dott. Antonio Romano, Presidente del Centro Studi e Formazione di Sesamo, alcuni passaggi importanti riferiti all'iniziativa.

Si è trattato di un incontro interessante, anche in considerazione della orgogliosa rivendicazione, a vari livelli, anche da parte del mondo sindacale (era presente un rappresentante della CISL ed uno della CGIL), del ruolo delle libere professioni e quindi del mondo dei professionisti "non imprenditori" nella nostra moderna società nonchè del diritto dei liberi professionisti ad una qualche forma di welfare più adeguato di quanto non sia la "gestione separata" INPS che, in cambio di oneri elevati per il professionista, non appare in grado, nè ora nè mai, di rendere prestazioni adeguate.
Il presidente del comitato scientifico del COLAP, Stefano Cordero di Montezemolo, ha introdotto il dibattito -  poi moderato da Salvatore Padula del Sole 24 Ore - sottolineando la circostanza che la Legge 4/2013 ha accelerato il processo di organizzazione tra i professionisti, per cui il sistema associativo dovrà essere in grado di garantire a professionisti e consumatori un sistema di qualificazione che, nel tutelare i secondi, consenta ai primi di collocarsi adeguatamente sul mercato.
Si è quindi aperto un sistema duale, ha affermato il relatore: ordini e collegi da una parte/sistema autodisciplinato dall'altra, il quale definisce in autonomia proprie regole di condotta.
Il primo emanazione di una regola pubblica, il secondo regolato "dal basso".
In questo secondo caso, molto dipende dalla capacita delle associazioni di qualificare i propri associati sulla base del presupposto per cui chi svolge una professione è il soggetto più indicato per verificare la qualifica dei professionisti del proprio ambito.
Le associazioni, quindi, hanno la capacità primaria di qualificare i propri associati.
Molto interessante è stata anche l'analisi del Prof. Paletta dell'Università di Bologna.
Questi ha osservato che l'attestazione delle competenze è un processo che si pone alla fine di un ciclo di formazione che si basa anche sull'accumulo di specifica esperienza.
La complessità della competenza si basa su varietà e variabilità: il sapere deve essere saper fare. Non va bene, ha sottolineato, che vi sia prima accumulo di competenza e poi esperienza. Occorre sapere contestualizzare la propria competenza ed occorre la capacità di fare squadra nonchè di applicare competenze trasversali. Occorrono inoltre punti di riferimento valoriali.
Chi è più vicino alla produzione di competenze è inevitabilmente, ha osservato il relatore, il soggetto migliore per valutare la professionalità, per questo il ruolo delle associazioni è affermato come importante.
Opportunamente, il Prof. Paletta ha posto l'attenzione sulla circostanza per cui se l'opinione pubblica riconosce solo gli ordini professionali e non riesce a comprendere l'importanza del sistema associativo, caratteristico delle professioni non organizzate in ordini, si creano situazioni squilibrate, per cui l'associazionismo è fondamentale e deve potersi imporre all'attenzione della pubblica opinione.
In ultimo, senza togliere merito agli altri relatori, mi è sembrato interessante il contributo dell'Ing. Valsecchi dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecco che ha auspicato che tutte le professioni, organizzate o meno in ordini e collegi, siano in grado di competere tra loro, ma occorre delimitare l'ambito di competenze.
Una buona ragione - osservo - per cui, come del resto prevede la legge, avvocati, ingegneri, architetti ed altri appartenenti a professioni "ordinistiche" siano comunque tenuti a frequentare un corso di formazione per diventare amministratori di condominio.
• Iniziate le iscrizioni al 1° Corso per Amministratori di Condominio conforme al Decreto 140/2014 organizzato da Sesamo Treviso
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
26 • Settembre • 2014
SESAMO (Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio) Sede Interprovinciale di
Treviso - comunica che l'avvio del primo corso di formazione per amministratori di condominio. 
Si tratta di un corso base rivolto ad amministratori di condominio, dipendenti e collaboratori di 
amministratori condominiali, consulenti e professionisti che desiderano acquisire una 
professionalità specifica iniziale per poter esercitare la professione di amministratore nella gestione 
di condomini e immobili alla luce della Legge di Riforma del condominio n. 220/2012 «Modifiche 
alla disciplina del condominio negli edifici», del Decreto Destinazione Italia 145/2013 e degli ultimi
decreti ministeriali attuativi del 2014. 
L’obiettivo è creare amministratori esperti, informati e aggiornati in grado di fare delle proprie 
conoscenze uno strumento di uso professionale. 
Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’ASPPI (Associazone Piccoli Proprietari 
Immobiliari) di Treviso e con ASCOM di Treviso. 
Il corso è articolato in 9 moduli per 80 ore complessive di studio che verranno svolte a partire dal 
28 Ottobre, sia con seminari in aula (32 ore) presso ASCOM Treviso, sia con formazione a distanza 
(48 ore) attraverso una piattaforma web dedicata -creata dallo Studio Storebelt di Milano- e con 
l'appoggio di un tutor, dove poter trovare le dispense didattiche ed i materiali per lo studio e 
l'approfondimento, accedere ai test didattici e ai video tutorial dei docenti. 
La fine del corso sarà il 31 Marzo 2015 ed entro il mese di Aprile i corsisti potranno sostenere 
l’esame conclusivo, superato il quale riceveranno apposito attestato di frequenza. 
Il corso tiene conto delle disposizioni normative ed in particolare dell'emanando Regolamento del 
Ministero della Giustizia. 
Il costo di iscrizione comprensivo del materiale didattico, della presenza degli insegnanti e dei tutor, 
è di € 650,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria didattica di Sesamo Treviso entro il giorno 10 
Ottobre 2014.
Per informazioni:
SEGRETERIA DIDATTICA: Sesamo Treviso - via Battistella 3 - 31100 TREVISO 
tel. e fax 0422 421424 – mail treviso@sesamoamministratori.it
 
Materiale informativo e brochure di iscrizione:
• Sesamo inserita nell'elenco MiSE
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
23 • Luglio • 2014

L'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio SESAMO, dal 17 Luglio è stata inserita nell'elenco delle Associazioni Professionali, Prima Sezione previsto dall'art.2 comma 7 della legge 4/2013.

L'importante risultato raggiunto in relazione a quanto prevede la legge 4/2013, è legata al possesso di requisiti ed attività comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico, che caratterizzano una associazione che è bene ricordare è stata costituita nel 1999

• Il condominio: dal conflitto alla coscienza sociale a cura di Fiorella Cima
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
06 • Giugno • 2014
Oggi, le problematiche più diffuse nella gestione di un condominio riguardano non tanto le questioni tecniche, quanto le relazioni interpersonali e sociali.
L'amministratore di condominio, anche alla luce delle nuove responsabilità introdotte con la Legge 220/12 di Riforma del condominio, deve saper gestire i conflitti che possono degenerare in varie forme di contesa tra gli interessi dei singoli condomini.
Spesso questi interessi non sono solo di natura economica o materiale, se così fosse si potrebbe raggiungere una soluzione con qualche forma di arbitrato.
Tali interessi hanno cause relazionali e psicologiche molto più profonde.
I conflitti che si creano tra i condomini e tra condomini e amministratore sono spesso una proiezione individuale di ansie, frustrazioni, insoddisfazioni, invidie, rancori personali che portano ad insofferenza, incomprensione, equivoci tra i condomini stessi e tra condomini e amministratore: si tratta frequentemente di una esteriorizzazione di tensioni e disagi psicologici che i condomini vivono all’interno del proprio nucleo familiare. Ed ecco perché molto spesso sentiamo pronunciare dai condomini la frase "non è una questione di soldi, è una questione di principio!" 
Tutto inizia con l'errata convinzione che l'essere "co-domino" si debba limitare ad un senso letterale del termine, cioè a possedere una proprietà comune all’interno della quale ognuno conduce separatamente dagli abitanti dello stesso caseggiato la propria vita.
In effetti il condominio è una sorta di "coabitazione" in cui si è abituati a vivere individualmente all'interno del proprio nucleo familiare. Percepiamo la nostra unità immobiliare come fosse la nostra isola personale lambita dalle parti comuni a noi “estranee” e dagli spazi contigui alle altre unità immobiliare che in genere non ci devono creare problemi, anzi talvolta non riusciamo neanche ad essere convinti che ci spettino le spese relative alle parti comuni, come se non ne fossimo proprietari, come se non ci riguardassero. 
In un contesto di questo tipo non è particolarmente facile mantenere la "giusta distanza" nei rapporti interpersonali ed è arduo riuscire a creare una atmosfera serena, di “buona” coabitazione.
In Italia gli amministratori di condominio sono circa 320 mila, dei quali 250 mila si occupano della gestione di un solo condominio, mentre i rimanenti amministrano in media una quarantina di palazzi ciascuno. 
Sono circa un milione le liti pendenti per questioni legate a spese o decisioni che vengono deliberate in condominio. Se si fa una media, si conta una lite ogni 10 famiglie, una per condominio. Si tratta di condomìni dove vige il malumore, il risentimento, le critiche, il conflitto.
Alla luce di questi dati sembrerebbe che in un tale contesto sia difficile intervenire, che la costruzione di relazioni positive sia un obiettivo impossibile. Ma invece esistono anche condomìni in cui le persone si rispettano vicendevolmente e, addirittura, si aiutano e cooperano per il raggiungimento di obiettivi comuni.
In questi condomini l'amministratore ha saputo essere un buon leader, ha saputo valorizzare la vita in comune, ha osservato le relazioni e le tensioni senza farsi coinvolgere, ha saputo alimentare la comprensione e la collaborazione tra i condomini e ha reso il clima di quello stabile sereno, affievolendo i contrasti e riducendo le incomprensioni.
Perciò, se l'amministratore riesce ad essere un buon mediatore, se sa riconoscere e superare gli equivoci tra condomini, se è disponibile ai chiarimenti e riesce a mitigare le incomprensioni, se è capace di ideare strategie e servizi che coinvolgano costruttivamente i condomini, può costruire un percorso per il miglioramento dei rapporti di vicinato nel condominio che amministra, con risultati tangibili. 
La Riforma del condominio e le considerazioni che ne sono conseguite hanno fatto riflettere e prendere coscienza del fatto che le opere di miglioramento sulle parti comuni debbano essere valutate non solo in termini economici, ma in base ad interessi di più ampio respiro sociale. Di qui la considerazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento dei consumi energetici, per l’adozione di tecnologie rivolte alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed altro, fino a parlare della possibilità di servizi comuni socialmente rilevanti come la badante o la baby sitter condominiale, la biblioteca condominiale, la gestione di orti in condominio. Come se a poco a poco il concetto di condominio potesse avvicinarsi sempre più al concetto di cohousing, mettere in comune beni e risorse per un obiettivo comune.
Nell’ottica dettata dall’evoluzione della coscienza sociale, a Bologna per esempio è già stata sperimentata nel 2013 con successo la figura dell’assistente condominiale, figura professionale prevista dal nuovo contratto nazionale dei dipendenti condominiali, entrato in vigore il primo gennaio 2013. In quarantacinque condomini del capoluogo emiliano sono state ingaggiate per un anno altrettante badanti che si sono suddivise tempo e impegni. Ogni condominio ha assunto una signora tuttofare parcellizzando il contratto domestico di colf e badanti in quote, come se fossero tanti singoli contratti part-time. Ogni condomino che ne ha fatto richiesta (per lo più anziani e famiglie con bambini) ha pagato solo l'effettivo “consumo”: 200-250 Euro al mese per due ore di lavoro al giorno contro i 1.000-1.200 Euro mensili per un'assunzione a tempo pieno. Per non parlare del proficuo contatto sociale che si è creato tra gli abitanti del palazzo.
Anche a Milano da qualche mese anziani e famiglie con bambini possono contare su un nuovo sistema di assistenza familiare: l'aggiunta nell'albo comunale di nuove figure come la badante di condominio e la baby sitter condominiale, che ogni amministratore su mandato dei propri condomini può cercare.
 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/Giornale/Giornale/Tutte%20le%20notizie%20NEW/Politiche%20sociali%20e%20Cultura%20della%20salute/badante_condominiale_albo_baby-sitter
 
Il condominio sta diventando perciò non solo il luogo di in cui si vive, ma anche un luogo di comunione in cui condividere bisogni e soluzioni, non più luogo di liti, tensioni e conflitti, ma un’occasione per trovare accordi comuni dettati anche dall’esigenza del risparmio.
E non è solamente la nuova figura della badante o dell’assistente condominiale che risponde a questo bisogno di cambiamento di ottica della vita condominiale e nei rapporti tra condomini.
A Roma recentemente è nata la prima biblioteca condominiale: nella sala riunioni di un condominio è nata una biblioteca a disposizioni di tutti gli abitanti di quello stabile. Si chiama “Al cortile” ed è uno spazio comune che ha come aspirazione quella di essere luogo di incontro e condivisione da parte dei condomini del palazzo, “per parlare di libri, letteratura, arte, ma anche di giochi e film”, come racconta Loredana Grassi, condomina e fondatrice della biblioteca.
 
http://roma.corriere.it/roma/notizie/arte_e_cultura/14_gennaio_03/nasce-l-prima-biblioteca-condominio-0b94f3ca-7484-11e3-90f3-f58f41d83fbf.shtml
 
Qualche tempo prima nella bacheca del palazzo, era apparso un messaggio: “Cari condomini, stiamo pensando di creare una biblioteca condominiale nella sala riunioni, cerchiamo libri e scaffalature in regalo. Chi ci aiuta?”. In breve dalle cantine del condominio sono riemersi scaffali dismessi, librerie in disuso e gradualmente la biblioteca condominiale ha preso forma. Hanno cominciato ad arrivare in omaggio libri già letti, volumi non desiderati. Dopo qualche mese una delibera condominiale, votata all’unanimità, ha reso la biblioteca un bene comune del condominio. Il regolamento è simile a quello delle biblioteche pubbliche: la consultazione in loco è possibile due giorni la settimana, i libri si possono portare via per un mese e si organizzano anche conferenze ed incontri. 
La biblioteca “Al cortile” ha centinaia di fan su Facebook ed è gemellata con l’analoga milanese “Rembrandt 12”, con cui dialoga per scambiare idee e informazioni. Anche a Milano infatti, lo scorso gennaio, in un condominio di otto piani in via Rembrandt è stata recuperata una portineria in disuso, dove sono stati posti scaffali, poltrone e una macchinetta del caffè per rendere più piacevole la lettura. I condomini si danno il turno per gestire i libri giunti in omaggio dai condomini dello stesso palazzo e da altri condomìni del quartiere. La biblioteca è gestita dalle 72 famiglie che vivono nella palazzina ed è aperta anche al pubblico.
 
http://www.periferiemilano.com/wordpress/rembrandt-12-e-lidea-di-biblioteca-condominiale/
 
Si dice che negli Stati Uniti le biblioteche condominiali aiutano a vendere gli appartamenti, le agenzie immobiliari le sostengono, come è apparso qualche mese fa su un articolo pubblicato dal New York Times. 
A Roma e a Milano per ora la biblioteca condominiale può rendere più piacevole la vita tra condomini, creare relazioni migliori, incentivare rapporti costruttivi tra i condomini e non è poco!Citiamo infine anche un'altra esperienza "pilota" di cooperazione in condominio: 60 famiglie di alcuni condomìni di Quarto Oggiaro, quartiere della periferia nord di Milano, sono stati recentemente coinvolti in un progetto promosso dal Comune e da alcune associazioni che offre la possibilità di coltivare orti urbani nei condomìni aderenti. Nei cortili dei condomìni che hanno aderito al progetto sono state poste delle compostiere per raccogliere la frazione umida e verde dei rifiuti da cui si ricava il compost da utilizzare negli stessi orti, localizzati negli spazi comuni dei condomìni. L'orto urbano condominiale può così diventare un luogo moderno dove si coltivano sostenibilità e coesione sociale.
 
http://www.nostrale.it/254/ORTI-URBANI-CONDOMINIALI-QUARTO-IN-TRANSIZIONE
 
Le esperienze che abbiamo citato ci fanno riflettere su quante possibilità esistono per creare socialità in condominio, per l’amministratore che può così trovare utili strategie per migliorare i rapporti sociali tra condomini e per i condomini stessi che possono così scoprire il valore delle relazioni in condominio e cosa può significare una buona costruttiva coabitazione, valorizzando i rapporti di vicinato e perché no anche le parti comuni del proprio condominio.
• L'amministratore e la privacy. "Guida all'uso" a cura di Antonio Romano
leggi i dettagli della news - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
27 • Maggio • 2014
In condominio il tema della privacy rileva da vari punti di vista ed é quindi un tema che 
l'amministratore deve considerare con attenzione.
Gestire dati personali, del resto, é considerata una "attivitá pericolosa" con la conseguenza che, ai 
sensi dell'art. 2050 Cod Civ, in caso di contestazioni che conducano alla richiesta di danni, spetta 
all'amministratore provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art 15 D. 
Lgs. 196/2003), per non parlare delle sanzioni specifiche previste dal decreto sopra citato.
La questione assume vari aspetti in condominio, tutti accomunati dalla circostanza che 
l'amministratore gestisce molti dati dei condomini e questo significa custodirli, non perderli e 
comunicarli solo quando é necessario a chi é legittimato a conoscerli.
Negare l'accesso ai dati dei condomini a coloro che ne hanno diritto, significa non adempiere 
correttamente al proprio mandato e quindi esporsi a legittime azioni legali, ma consentire l'accesso
ai dati a che non ne ha diritto, significa violare la legge sulla protezione dei dati personali, quindi 
esporsi ad azioni legali ed a sanzioni anche gravi.
Di seguito ecco quindi qualche veloce indicazione basata sulle decisioni della stessa Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali ovvero delle altre Autoritá in qualche modo 
competenti.
A livello generale, dal punto di vista della raccolta dei dati, occorre considerare che potranno 
essere acquisite notizie relative alla proprietà o alla superficie dell'immobile ai fini del calcolo dei 
millesimi e non quelle relative, ad esempio, al prezzo d'acquisto dell’appartamento.
Nella newsletter 387 del 23.04.2014 l'Autoritá Garante per la protezione dei dati personali ha 
precisato che l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto 
alle finalità da perseguire. Può, dunque, ad esempio, acquisire le informazioni che consentono di 
identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, 
conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o 
domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il 
subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della 
documentazione, come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati raccolti, secondo l'Autorità Garante, i condomini 
possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri partecipanti al 
condominio.
Infatti, le disposizioni della legge sulla tutela dei dati personali non escludono l’applicazione della 
disciplina del Codice Civile in materia condominiale e, da tale punto di vista, è di fondamentale 
importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validità 
dell’assemblea e delle sue deliberazioni.
L’amministratore di condominio può, quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano 
richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, che potrà però essere utilizzata al solo scopo di 
verificare la regolarità delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle 
deliberazioni.
I condomini devono infatti essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e in 
quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e 
il funzionamento del condominio.
I principali aspetti su cui il Garante ha già fatto conoscere il proprio avviso si possono trovare nelle 
seguenti pronunce:
– È lecito trascrivere i nomi e gli importi dei morosi nei verbali dell'assemblea condominiale 
(Pronuncia del 16 Luglio 2003 doc web n. 1053868).
– Tutti i condomini sono oggetto di un unico trattamento dati e quindi hanno il diritto a conoscere 
le informazioni sull'amministrazione, sul funzionamento del condominio e quindi anche le posizionidebitorie e creditorie dei singoli condomini (Pronuncia del 19.05.00 doc. web n. 42268)
– Dette posizioni debitorie dei singoli condomini non possono essere apposte in bacheca né 
possono apporsi in bacheca avvisi indirizzati ai singoli condomini morosi (Pronuncia del 19.05.00 
doc. web n. 42268).
– L'amministratore può e deve fare conoscere ai condomini gli aspetti gestionali del condominio. 
Non deve metterne al corrente gli estranei (Pronuncia del 19.05.00 doc. web n. 42268).
– L'amministratore non può comunicare i numeri di telefono dei condomini ad altri condomini, 
perché non sono utili alla gestione, salvo previa autorizzazione degli interessati (Pronuncia del 
19.05.00 doc. web n. 42268 ).
 
Alcune questioni specifiche sono state oggetto di dibattito, vediamole di seguito.
 
Videosorveglianza:
L’esigenza di sicurezza in chiave anticrimine è sempre stata molto sentita anche con riferimento agli
immobili in condominio.
Da qualche tempo, all’installazione di grate, saracinesche, porte blindate e simili e di impianti di 
allarme si è accompagnata l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
L’interesse per tali sistemi è legato, tra l’altro, alla funzione dissuasiva che si attribuisce loro anche 
in relazione a fattispecie criminali diverse dal furto, tipicamente, ad esempio, il danneggiamento, 
come pure i reati che riguardano la persona.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata in varie occasioni al 
riguardo, emanando, in relazione al frequente impiego di sistemi di videosorveglianza nei 
condomìni, due provvedimenti (29.04.04 e 08.04.10) in cui ha precisato che l'installazione di 
telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze, è
possibile, ma richiede comunque l'adozione di cautele: in particolare, l'angolo visuale delle riprese 
deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza ed é esclusa, al fine 
di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Codice Penale),
ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni o antistanti l'abitazione di altri 
condomini.
Naturalmente, anche l'installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali ad iniziativa del 
condominio è ritenuta ammissibile, a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l'esigenza
di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di 
pericolo, come ad esempio nel caso di illeciti già verificatisi ed a seguito di una valutazione di 
proporzionalità in rapporto ad altre misure già adottate o che fosse possibile adottare.
Inoltre l’installazione di dispositivi di questo tipo non può prescindere dal rispetto delle norme 
relative all'informazione a terzi in relazione all'esistenza dei dispositivi stessi: fondamentale é 
quindi l'apposizione dell'apposito cartello con la grafica indicata dall'Autorità.
La legge di riforma del condominio ha chiarito un punto importante della questione: il nuovo art. 
1122 ter Cod Civ dispone che l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni 
possa essere legittimamente deliberata in assemblea, che si esprime al riguardo con il voto 
favorevole della maggioranza dei condomini presenti in assemblea (almeno 1/3 dei condomini) che
rappresentino almeno 500 millesimi.
In ogni caso però, questa norma non fa venire meno tutte le prescrizioni previste dai 
provvedimenti dell’Autorità Garante che vanno comunque tutte rispettate: a seguito della riforma 
del condominio, l’assemblea può certamente deliberare a maggioranza di introdurre nuovi impianti
volti a garantire i beni (comuni e individuali) della collettività condominiale, ma l'amministratore di 
condominio, anche se autorizzato dall’assemblea, dovrà adottare tutte le cautele previste dagli 
specifici provvedimenti generali dell’Autorità Garante.L'Autorità Garante ha avuto anche modo di esprimersi in relazione ai videocitofoni, precisando che 
sono ammissibili come lo sono gli altri apparecchi che rilevano immagini (videocamere) o suoni 
senza la registrazione. E però necessaria un'informativa per coloro che accedono allo stabile che ne
devono essere informati: l'apposizione della specifica segnaletica é quindi importante anche in 
questi casi.
 
Il registro di anagrafe condominiale:
Tra le principali novità della legge di riforma del condominio, una tra le più dibattute è proprio il 
registro di anagrafe condominiale. Come è noto, si tratta di un registro in cui l'amministratore di 
codominio deve annotare le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali 
di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio e i dati catastali di 
ciascuna unità immobiliare (art 1130 numero 6 Cod Civ).
Al riguardo, con riferimento alle informazioni relative alla sicurezza degli impianti, con l'entrata in 
vigore del decreto "Destinazione Italia" (DL 145/2013 convertito nella L 9/2014) i condòmini non 
sono più tenuti a fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da 
raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio: l'Autorità Garante ha ritenuto di ricordare 
tale modifica alla legge di riforma del condominio nella newsletter n. 387 del 23.04.14.
In tale occasione, l'Autorità ha precisato che il condòmino non deve fornire prove documentali 
delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del registro, nè a tale scopo deve inviare 
all'amministratore copia dell'atto di compravendita, anche se poi l'art 63 delle Disp di Attuazione al
Codice Civile prevede che, in caso di compravendita della singola unità immobiliare, il condominio 
venditore non possa liberarsi dalla solidarietà con l'acquirente in relazione agli oneri condominiali 
fino al momento in cui non abbia trasmesso all'amministratore copia autentica del titolo che 
determina il trasferimento del diritto.
 
L'accesso al conto corrente bancario condominiale:
Nella recente newsletter n. 387 del 23.04.14, il Garante ha chiarito che, nonostante il conto sia 
intestato al condominio, i singoli condòmini, a seguito della riforma del condominio, sono a titolari 
di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e 
l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite 
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali.
In tal senso si esprime infatti il nuovo art. 1129 comma 7 Cod Civ.
A livello generale, tale principio, era già sancito dall’Autorità Garante nelle “Linee guida in ambito 
bancario” - doc. web. n. 1457247 (art. 5.2) del 25.10.2007 in cui si riconosce “al cliente, a colui che 
gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di 
ottenere copia di atti o documenti bancari senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un 
parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi” (rif. art. 119 del Testo Unico 
Bancario - D. Lgs. n. 385/1993).
Nessun problema, quindi, per l’accesso agli estratti conto, quando anche tali documenti 
contengano dati che riguardano altri condomini rispetto al richiedente, ma tale accesso come deve
avvenire?
In linea di massima, gli istituti di credito hanno sempre rifiutato l’accesso ai dati del conto corrente 
bancario condominiale ai singoli condomini, spesso sulla base di motivazioni discutibili: sono 
spesso richiamati generici riferimenti alla privacy, ovvero a non meglio precisati regolamenti 
interni.
Tali motivazioni non hanno retto all’esame dell’Arbitro Bancario Finanziario che, in diverse 
occasioni, ha avuto modo di esprimersi a favore del condomino richiedente l’accesso ai dati del conto condominiale.
Così infatti l’ABF si è espresso nella decisione n. 814 del 19.04.2011, in cui ha stabilito che “la 
natura giuridica del condominio è controversa in dottrina e in giurisprudenza; tuttavia ritiene di 
aderire alla giurisprudenza di Cassazione prevalente che qualifica “il condominio come un ente di 
gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, sicché 
“l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli 
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio 
condominiale”. L’ABF in questo caso ha fatto riferimento, tra le varie, alla sentenza della 
Cassazione n. 1011/2010.
Anche la Giurisprudenza civile non ha mancato di riconoscere al singolo condomino l’accesso ai 
dati del conto corrente condominiale: il Tribunale di Salerno (sentenza del 30.07.2007 richiamata 
dall’ABF) ha deciso infatti che “ogni condomino, in quanto “cliente” …deve aver diritto di ottenere 
direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”. 
L’ABF ha respinto l’obiezione sollevata dalla banca di non poter consegnare i documenti per ragioni 
di tutela della riservatezza: nella decisione n. 814 del 19.04.11 si legge infatti che se è indubbio che
la banca sia tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la 
clientela, è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, la banca è tenuta 
a dare l’informazione richiesta, non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o all’ABF, 
perché la svincoli dal segreto bancario. Di conseguenza ha deciso che “il condomino che sia 
legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del
condominio”.
Questo principio è stato peraltro confermato nella decisione dell’ABF n. 1282 del 06.03.13 e 3478 
del 27.06.13.
In effetti, però, il TAR del Lazio (sentenza del 17.01.2002 n. 1294), decidendo in relazione alla 
richiesta d'accesso ai documenti relativi al conto corrente postale intestato al condominio, aveva 
stabilito che il singolo condomino, anche se autorizzato dall'assemblea, non può direttamente 
rivolgersi alla banca per prendere visione del conto corrente, in quanto estraneo al rapporto 
contrattuale sorto tra l'amministratore e l'istituto bancario (Bancoposta in questo caso).
La riforma del condominio ora fissa regole certe, perchè il testo del nuovo art 1129 comma 7 Cod 
Civ ,se è esplicito nell’affermare il diritto all’accesso ai dati del conto corrente condominiale, è 
altrettanto esplicito nell’affermare che tale accesso avviene “per il tramite dell’amministratore”.
Nella recente decisione n. 400 del 21.01.2014 anche l'Arbitro Bancario Finanziario si è adeguato 
alla nuova regolazione, negando la possibilità del singolo condominio di ottenere direttamente 
l'estratto conto dalla banca.
In effetti, anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 387 del 
23.04.14 ha precisato che "nonostante il conto sia intestato al condomino i singoli condomini sono 
ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri 
esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite 
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali".
Attenzione però che l’amministratore che non volesse adempiere alla richiesta del condomino si 
espone al rischio di revoca giudiziale, ai sensi dell’art 1129 comma 12 n. 1 Cod Civ ed all’eventuale 
richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui l’ostacolo all’accesso dei dati del conto bancario 
si fosse tradotto in un danno economicamente rilevante per taluno dei condomini.