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• Il condominio: dal conflitto alla coscienza sociale a cura di Fiorella Cima
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06 • Giugno • 2014
Oggi, le problematiche più diffuse nella gestione di un condominio riguardano non tanto le questioni tecniche, quanto le relazioni interpersonali e sociali.
L'amministratore di condominio, anche alla luce delle nuove responsabilità introdotte con la Legge 220/12 di Riforma del condominio, deve saper gestire i conflitti che possono degenerare in varie forme di contesa tra gli interessi dei singoli condomini.
Spesso questi interessi non sono solo di natura economica o materiale, se così fosse si potrebbe raggiungere una soluzione con qualche forma di arbitrato.
Tali interessi hanno cause relazionali e psicologiche molto più profonde.
I conflitti che si creano tra i condomini e tra condomini e amministratore sono spesso una proiezione individuale di ansie, frustrazioni, insoddisfazioni, invidie, rancori personali che portano ad insofferenza, incomprensione, equivoci tra i condomini stessi e tra condomini e amministratore: si tratta frequentemente di una esteriorizzazione di tensioni e disagi psicologici che i condomini vivono all’interno del proprio nucleo familiare. Ed ecco perché molto spesso sentiamo pronunciare dai condomini la frase "non è una questione di soldi, è una questione di principio!" 
Tutto inizia con l'errata convinzione che l'essere "co-domino" si debba limitare ad un senso letterale del termine, cioè a possedere una proprietà comune all’interno della quale ognuno conduce separatamente dagli abitanti dello stesso caseggiato la propria vita.
In effetti il condominio è una sorta di "coabitazione" in cui si è abituati a vivere individualmente all'interno del proprio nucleo familiare. Percepiamo la nostra unità immobiliare come fosse la nostra isola personale lambita dalle parti comuni a noi “estranee” e dagli spazi contigui alle altre unità immobiliare che in genere non ci devono creare problemi, anzi talvolta non riusciamo neanche ad essere convinti che ci spettino le spese relative alle parti comuni, come se non ne fossimo proprietari, come se non ci riguardassero. 
In un contesto di questo tipo non è particolarmente facile mantenere la "giusta distanza" nei rapporti interpersonali ed è arduo riuscire a creare una atmosfera serena, di “buona” coabitazione.
In Italia gli amministratori di condominio sono circa 320 mila, dei quali 250 mila si occupano della gestione di un solo condominio, mentre i rimanenti amministrano in media una quarantina di palazzi ciascuno. 
Sono circa un milione le liti pendenti per questioni legate a spese o decisioni che vengono deliberate in condominio. Se si fa una media, si conta una lite ogni 10 famiglie, una per condominio. Si tratta di condomìni dove vige il malumore, il risentimento, le critiche, il conflitto.
Alla luce di questi dati sembrerebbe che in un tale contesto sia difficile intervenire, che la costruzione di relazioni positive sia un obiettivo impossibile. Ma invece esistono anche condomìni in cui le persone si rispettano vicendevolmente e, addirittura, si aiutano e cooperano per il raggiungimento di obiettivi comuni.
In questi condomini l'amministratore ha saputo essere un buon leader, ha saputo valorizzare la vita in comune, ha osservato le relazioni e le tensioni senza farsi coinvolgere, ha saputo alimentare la comprensione e la collaborazione tra i condomini e ha reso il clima di quello stabile sereno, affievolendo i contrasti e riducendo le incomprensioni.
Perciò, se l'amministratore riesce ad essere un buon mediatore, se sa riconoscere e superare gli equivoci tra condomini, se è disponibile ai chiarimenti e riesce a mitigare le incomprensioni, se è capace di ideare strategie e servizi che coinvolgano costruttivamente i condomini, può costruire un percorso per il miglioramento dei rapporti di vicinato nel condominio che amministra, con risultati tangibili. 
La Riforma del condominio e le considerazioni che ne sono conseguite hanno fatto riflettere e prendere coscienza del fatto che le opere di miglioramento sulle parti comuni debbano essere valutate non solo in termini economici, ma in base ad interessi di più ampio respiro sociale. Di qui la considerazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento dei consumi energetici, per l’adozione di tecnologie rivolte alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed altro, fino a parlare della possibilità di servizi comuni socialmente rilevanti come la badante o la baby sitter condominiale, la biblioteca condominiale, la gestione di orti in condominio. Come se a poco a poco il concetto di condominio potesse avvicinarsi sempre più al concetto di cohousing, mettere in comune beni e risorse per un obiettivo comune.
Nell’ottica dettata dall’evoluzione della coscienza sociale, a Bologna per esempio è già stata sperimentata nel 2013 con successo la figura dell’assistente condominiale, figura professionale prevista dal nuovo contratto nazionale dei dipendenti condominiali, entrato in vigore il primo gennaio 2013. In quarantacinque condomini del capoluogo emiliano sono state ingaggiate per un anno altrettante badanti che si sono suddivise tempo e impegni. Ogni condominio ha assunto una signora tuttofare parcellizzando il contratto domestico di colf e badanti in quote, come se fossero tanti singoli contratti part-time. Ogni condomino che ne ha fatto richiesta (per lo più anziani e famiglie con bambini) ha pagato solo l'effettivo “consumo”: 200-250 Euro al mese per due ore di lavoro al giorno contro i 1.000-1.200 Euro mensili per un'assunzione a tempo pieno. Per non parlare del proficuo contatto sociale che si è creato tra gli abitanti del palazzo.
Anche a Milano da qualche mese anziani e famiglie con bambini possono contare su un nuovo sistema di assistenza familiare: l'aggiunta nell'albo comunale di nuove figure come la badante di condominio e la baby sitter condominiale, che ogni amministratore su mandato dei propri condomini può cercare.
 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/Giornale/Giornale/Tutte%20le%20notizie%20NEW/Politiche%20sociali%20e%20Cultura%20della%20salute/badante_condominiale_albo_baby-sitter
 
Il condominio sta diventando perciò non solo il luogo di in cui si vive, ma anche un luogo di comunione in cui condividere bisogni e soluzioni, non più luogo di liti, tensioni e conflitti, ma un’occasione per trovare accordi comuni dettati anche dall’esigenza del risparmio.
E non è solamente la nuova figura della badante o dell’assistente condominiale che risponde a questo bisogno di cambiamento di ottica della vita condominiale e nei rapporti tra condomini.
A Roma recentemente è nata la prima biblioteca condominiale: nella sala riunioni di un condominio è nata una biblioteca a disposizioni di tutti gli abitanti di quello stabile. Si chiama “Al cortile” ed è uno spazio comune che ha come aspirazione quella di essere luogo di incontro e condivisione da parte dei condomini del palazzo, “per parlare di libri, letteratura, arte, ma anche di giochi e film”, come racconta Loredana Grassi, condomina e fondatrice della biblioteca.
 
http://roma.corriere.it/roma/notizie/arte_e_cultura/14_gennaio_03/nasce-l-prima-biblioteca-condominio-0b94f3ca-7484-11e3-90f3-f58f41d83fbf.shtml
 
Qualche tempo prima nella bacheca del palazzo, era apparso un messaggio: “Cari condomini, stiamo pensando di creare una biblioteca condominiale nella sala riunioni, cerchiamo libri e scaffalature in regalo. Chi ci aiuta?”. In breve dalle cantine del condominio sono riemersi scaffali dismessi, librerie in disuso e gradualmente la biblioteca condominiale ha preso forma. Hanno cominciato ad arrivare in omaggio libri già letti, volumi non desiderati. Dopo qualche mese una delibera condominiale, votata all’unanimità, ha reso la biblioteca un bene comune del condominio. Il regolamento è simile a quello delle biblioteche pubbliche: la consultazione in loco è possibile due giorni la settimana, i libri si possono portare via per un mese e si organizzano anche conferenze ed incontri. 
La biblioteca “Al cortile” ha centinaia di fan su Facebook ed è gemellata con l’analoga milanese “Rembrandt 12”, con cui dialoga per scambiare idee e informazioni. Anche a Milano infatti, lo scorso gennaio, in un condominio di otto piani in via Rembrandt è stata recuperata una portineria in disuso, dove sono stati posti scaffali, poltrone e una macchinetta del caffè per rendere più piacevole la lettura. I condomini si danno il turno per gestire i libri giunti in omaggio dai condomini dello stesso palazzo e da altri condomìni del quartiere. La biblioteca è gestita dalle 72 famiglie che vivono nella palazzina ed è aperta anche al pubblico.
 
http://www.periferiemilano.com/wordpress/rembrandt-12-e-lidea-di-biblioteca-condominiale/
 
Si dice che negli Stati Uniti le biblioteche condominiali aiutano a vendere gli appartamenti, le agenzie immobiliari le sostengono, come è apparso qualche mese fa su un articolo pubblicato dal New York Times. 
A Roma e a Milano per ora la biblioteca condominiale può rendere più piacevole la vita tra condomini, creare relazioni migliori, incentivare rapporti costruttivi tra i condomini e non è poco!Citiamo infine anche un'altra esperienza "pilota" di cooperazione in condominio: 60 famiglie di alcuni condomìni di Quarto Oggiaro, quartiere della periferia nord di Milano, sono stati recentemente coinvolti in un progetto promosso dal Comune e da alcune associazioni che offre la possibilità di coltivare orti urbani nei condomìni aderenti. Nei cortili dei condomìni che hanno aderito al progetto sono state poste delle compostiere per raccogliere la frazione umida e verde dei rifiuti da cui si ricava il compost da utilizzare negli stessi orti, localizzati negli spazi comuni dei condomìni. L'orto urbano condominiale può così diventare un luogo moderno dove si coltivano sostenibilità e coesione sociale.
 
http://www.nostrale.it/254/ORTI-URBANI-CONDOMINIALI-QUARTO-IN-TRANSIZIONE
 
Le esperienze che abbiamo citato ci fanno riflettere su quante possibilità esistono per creare socialità in condominio, per l’amministratore che può così trovare utili strategie per migliorare i rapporti sociali tra condomini e per i condomini stessi che possono così scoprire il valore delle relazioni in condominio e cosa può significare una buona costruttiva coabitazione, valorizzando i rapporti di vicinato e perché no anche le parti comuni del proprio condominio.
• L'amministratore e la privacy. "Guida all'uso" a cura di Antonio Romano
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27 • Maggio • 2014
In condominio il tema della privacy rileva da vari punti di vista ed é quindi un tema che 
l'amministratore deve considerare con attenzione.
Gestire dati personali, del resto, é considerata una "attivitá pericolosa" con la conseguenza che, ai 
sensi dell'art. 2050 Cod Civ, in caso di contestazioni che conducano alla richiesta di danni, spetta 
all'amministratore provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art 15 D. 
Lgs. 196/2003), per non parlare delle sanzioni specifiche previste dal decreto sopra citato.
La questione assume vari aspetti in condominio, tutti accomunati dalla circostanza che 
l'amministratore gestisce molti dati dei condomini e questo significa custodirli, non perderli e 
comunicarli solo quando é necessario a chi é legittimato a conoscerli.
Negare l'accesso ai dati dei condomini a coloro che ne hanno diritto, significa non adempiere 
correttamente al proprio mandato e quindi esporsi a legittime azioni legali, ma consentire l'accesso
ai dati a che non ne ha diritto, significa violare la legge sulla protezione dei dati personali, quindi 
esporsi ad azioni legali ed a sanzioni anche gravi.
Di seguito ecco quindi qualche veloce indicazione basata sulle decisioni della stessa Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali ovvero delle altre Autoritá in qualche modo 
competenti.
A livello generale, dal punto di vista della raccolta dei dati, occorre considerare che potranno 
essere acquisite notizie relative alla proprietà o alla superficie dell'immobile ai fini del calcolo dei 
millesimi e non quelle relative, ad esempio, al prezzo d'acquisto dell’appartamento.
Nella newsletter 387 del 23.04.2014 l'Autoritá Garante per la protezione dei dati personali ha 
precisato che l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto 
alle finalità da perseguire. Può, dunque, ad esempio, acquisire le informazioni che consentono di 
identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, 
conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o 
domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il 
subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della 
documentazione, come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati raccolti, secondo l'Autorità Garante, i condomini 
possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri partecipanti al 
condominio.
Infatti, le disposizioni della legge sulla tutela dei dati personali non escludono l’applicazione della 
disciplina del Codice Civile in materia condominiale e, da tale punto di vista, è di fondamentale 
importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validità 
dell’assemblea e delle sue deliberazioni.
L’amministratore di condominio può, quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano 
richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, che potrà però essere utilizzata al solo scopo di 
verificare la regolarità delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle 
deliberazioni.
I condomini devono infatti essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e in 
quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e 
il funzionamento del condominio.
I principali aspetti su cui il Garante ha già fatto conoscere il proprio avviso si possono trovare nelle 
seguenti pronunce:
– È lecito trascrivere i nomi e gli importi dei morosi nei verbali dell'assemblea condominiale 
(Pronuncia del 16 Luglio 2003 doc web n. 1053868).
– Tutti i condomini sono oggetto di un unico trattamento dati e quindi hanno il diritto a conoscere 
le informazioni sull'amministrazione, sul funzionamento del condominio e quindi anche le posizionidebitorie e creditorie dei singoli condomini (Pronuncia del 19.05.00 doc. web n. 42268)
– Dette posizioni debitorie dei singoli condomini non possono essere apposte in bacheca né 
possono apporsi in bacheca avvisi indirizzati ai singoli condomini morosi (Pronuncia del 19.05.00 
doc. web n. 42268).
– L'amministratore può e deve fare conoscere ai condomini gli aspetti gestionali del condominio. 
Non deve metterne al corrente gli estranei (Pronuncia del 19.05.00 doc. web n. 42268).
– L'amministratore non può comunicare i numeri di telefono dei condomini ad altri condomini, 
perché non sono utili alla gestione, salvo previa autorizzazione degli interessati (Pronuncia del 
19.05.00 doc. web n. 42268 ).
 
Alcune questioni specifiche sono state oggetto di dibattito, vediamole di seguito.
 
Videosorveglianza:
L’esigenza di sicurezza in chiave anticrimine è sempre stata molto sentita anche con riferimento agli
immobili in condominio.
Da qualche tempo, all’installazione di grate, saracinesche, porte blindate e simili e di impianti di 
allarme si è accompagnata l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
L’interesse per tali sistemi è legato, tra l’altro, alla funzione dissuasiva che si attribuisce loro anche 
in relazione a fattispecie criminali diverse dal furto, tipicamente, ad esempio, il danneggiamento, 
come pure i reati che riguardano la persona.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata in varie occasioni al 
riguardo, emanando, in relazione al frequente impiego di sistemi di videosorveglianza nei 
condomìni, due provvedimenti (29.04.04 e 08.04.10) in cui ha precisato che l'installazione di 
telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze, è
possibile, ma richiede comunque l'adozione di cautele: in particolare, l'angolo visuale delle riprese 
deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza ed é esclusa, al fine 
di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Codice Penale),
ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni o antistanti l'abitazione di altri 
condomini.
Naturalmente, anche l'installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali ad iniziativa del 
condominio è ritenuta ammissibile, a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l'esigenza
di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di 
pericolo, come ad esempio nel caso di illeciti già verificatisi ed a seguito di una valutazione di 
proporzionalità in rapporto ad altre misure già adottate o che fosse possibile adottare.
Inoltre l’installazione di dispositivi di questo tipo non può prescindere dal rispetto delle norme 
relative all'informazione a terzi in relazione all'esistenza dei dispositivi stessi: fondamentale é 
quindi l'apposizione dell'apposito cartello con la grafica indicata dall'Autorità.
La legge di riforma del condominio ha chiarito un punto importante della questione: il nuovo art. 
1122 ter Cod Civ dispone che l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni 
possa essere legittimamente deliberata in assemblea, che si esprime al riguardo con il voto 
favorevole della maggioranza dei condomini presenti in assemblea (almeno 1/3 dei condomini) che
rappresentino almeno 500 millesimi.
In ogni caso però, questa norma non fa venire meno tutte le prescrizioni previste dai 
provvedimenti dell’Autorità Garante che vanno comunque tutte rispettate: a seguito della riforma 
del condominio, l’assemblea può certamente deliberare a maggioranza di introdurre nuovi impianti
volti a garantire i beni (comuni e individuali) della collettività condominiale, ma l'amministratore di 
condominio, anche se autorizzato dall’assemblea, dovrà adottare tutte le cautele previste dagli 
specifici provvedimenti generali dell’Autorità Garante.L'Autorità Garante ha avuto anche modo di esprimersi in relazione ai videocitofoni, precisando che 
sono ammissibili come lo sono gli altri apparecchi che rilevano immagini (videocamere) o suoni 
senza la registrazione. E però necessaria un'informativa per coloro che accedono allo stabile che ne
devono essere informati: l'apposizione della specifica segnaletica é quindi importante anche in 
questi casi.
 
Il registro di anagrafe condominiale:
Tra le principali novità della legge di riforma del condominio, una tra le più dibattute è proprio il 
registro di anagrafe condominiale. Come è noto, si tratta di un registro in cui l'amministratore di 
codominio deve annotare le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali 
di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio e i dati catastali di 
ciascuna unità immobiliare (art 1130 numero 6 Cod Civ).
Al riguardo, con riferimento alle informazioni relative alla sicurezza degli impianti, con l'entrata in 
vigore del decreto "Destinazione Italia" (DL 145/2013 convertito nella L 9/2014) i condòmini non 
sono più tenuti a fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da 
raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio: l'Autorità Garante ha ritenuto di ricordare 
tale modifica alla legge di riforma del condominio nella newsletter n. 387 del 23.04.14.
In tale occasione, l'Autorità ha precisato che il condòmino non deve fornire prove documentali 
delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del registro, nè a tale scopo deve inviare 
all'amministratore copia dell'atto di compravendita, anche se poi l'art 63 delle Disp di Attuazione al
Codice Civile prevede che, in caso di compravendita della singola unità immobiliare, il condominio 
venditore non possa liberarsi dalla solidarietà con l'acquirente in relazione agli oneri condominiali 
fino al momento in cui non abbia trasmesso all'amministratore copia autentica del titolo che 
determina il trasferimento del diritto.
 
L'accesso al conto corrente bancario condominiale:
Nella recente newsletter n. 387 del 23.04.14, il Garante ha chiarito che, nonostante il conto sia 
intestato al condominio, i singoli condòmini, a seguito della riforma del condominio, sono a titolari 
di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e 
l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite 
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali.
In tal senso si esprime infatti il nuovo art. 1129 comma 7 Cod Civ.
A livello generale, tale principio, era già sancito dall’Autorità Garante nelle “Linee guida in ambito 
bancario” - doc. web. n. 1457247 (art. 5.2) del 25.10.2007 in cui si riconosce “al cliente, a colui che 
gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di 
ottenere copia di atti o documenti bancari senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un 
parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi” (rif. art. 119 del Testo Unico 
Bancario - D. Lgs. n. 385/1993).
Nessun problema, quindi, per l’accesso agli estratti conto, quando anche tali documenti 
contengano dati che riguardano altri condomini rispetto al richiedente, ma tale accesso come deve
avvenire?
In linea di massima, gli istituti di credito hanno sempre rifiutato l’accesso ai dati del conto corrente 
bancario condominiale ai singoli condomini, spesso sulla base di motivazioni discutibili: sono 
spesso richiamati generici riferimenti alla privacy, ovvero a non meglio precisati regolamenti 
interni.
Tali motivazioni non hanno retto all’esame dell’Arbitro Bancario Finanziario che, in diverse 
occasioni, ha avuto modo di esprimersi a favore del condomino richiedente l’accesso ai dati del conto condominiale.
Così infatti l’ABF si è espresso nella decisione n. 814 del 19.04.2011, in cui ha stabilito che “la 
natura giuridica del condominio è controversa in dottrina e in giurisprudenza; tuttavia ritiene di 
aderire alla giurisprudenza di Cassazione prevalente che qualifica “il condominio come un ente di 
gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, sicché 
“l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli 
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio 
condominiale”. L’ABF in questo caso ha fatto riferimento, tra le varie, alla sentenza della 
Cassazione n. 1011/2010.
Anche la Giurisprudenza civile non ha mancato di riconoscere al singolo condomino l’accesso ai 
dati del conto corrente condominiale: il Tribunale di Salerno (sentenza del 30.07.2007 richiamata 
dall’ABF) ha deciso infatti che “ogni condomino, in quanto “cliente” …deve aver diritto di ottenere 
direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”. 
L’ABF ha respinto l’obiezione sollevata dalla banca di non poter consegnare i documenti per ragioni 
di tutela della riservatezza: nella decisione n. 814 del 19.04.11 si legge infatti che se è indubbio che
la banca sia tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la 
clientela, è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, la banca è tenuta 
a dare l’informazione richiesta, non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o all’ABF, 
perché la svincoli dal segreto bancario. Di conseguenza ha deciso che “il condomino che sia 
legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del
condominio”.
Questo principio è stato peraltro confermato nella decisione dell’ABF n. 1282 del 06.03.13 e 3478 
del 27.06.13.
In effetti, però, il TAR del Lazio (sentenza del 17.01.2002 n. 1294), decidendo in relazione alla 
richiesta d'accesso ai documenti relativi al conto corrente postale intestato al condominio, aveva 
stabilito che il singolo condomino, anche se autorizzato dall'assemblea, non può direttamente 
rivolgersi alla banca per prendere visione del conto corrente, in quanto estraneo al rapporto 
contrattuale sorto tra l'amministratore e l'istituto bancario (Bancoposta in questo caso).
La riforma del condominio ora fissa regole certe, perchè il testo del nuovo art 1129 comma 7 Cod 
Civ ,se è esplicito nell’affermare il diritto all’accesso ai dati del conto corrente condominiale, è 
altrettanto esplicito nell’affermare che tale accesso avviene “per il tramite dell’amministratore”.
Nella recente decisione n. 400 del 21.01.2014 anche l'Arbitro Bancario Finanziario si è adeguato 
alla nuova regolazione, negando la possibilità del singolo condominio di ottenere direttamente 
l'estratto conto dalla banca.
In effetti, anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 387 del 
23.04.14 ha precisato che "nonostante il conto sia intestato al condomino i singoli condomini sono 
ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri 
esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite 
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali".
Attenzione però che l’amministratore che non volesse adempiere alla richiesta del condomino si 
espone al rischio di revoca giudiziale, ai sensi dell’art 1129 comma 12 n. 1 Cod Civ ed all’eventuale 
richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui l’ostacolo all’accesso dei dati del conto bancario 
si fosse tradotto in un danno economicamente rilevante per taluno dei condomini.
• Il Condominio e la privacy
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19 • Maggio • 2014

Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato una breve guida che affronta i temi più rilevanti in materia di trattamento dei dati personali.

Il vademecum offre utili indicazioni per assicurare un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa, conciliando tale esigenza con l'indispensabile trasparenza che deve riguardare tutti gli aspetti della gestione condominiale.

La pubblicazione è disponibile in formato digitale sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it

• Sesamo: Consiglio Nazionale a Roma
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16 • Maggio • 2014

Roma, 16 Maggio 2014.

Si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale dell’Associazione Sesamo che, dopo le comunicazioni inerenti le recenti iniziative e tra le principali l’avvenuta dichiarazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell’inserimento di Sesamo nell’elenco delle Associazioni Professionali, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2013.

Interessante il proficuo confronto interno riferito alla formazione iniziale e all’aggiornamento.

• Note sul welfare condominiale a cura di Antonio Romano
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07 • Aprile • 2014
Fabbricato e comunità: sono i due paradigmi a cui fa riferimento il termine
“condominio” ed occorre ammettere che inquadramento sociologico e giuridico di
questo concetto vanno tutto sommato di pari passo.
Da entrambi questi punti di vista, infatti, il condominio è la comunità dei proprietari
che, almeno in Italia, per una ampia maggioranza, effettivamente vi risiede.
L’idea che beni e servizi possano essere fruiti in comune tra i coresidenti di uno
stesso complesso immobiliare, al di là del fabbricato nella sua consistenza
architettonica e degli impianti in esso incorporati, non è un concetto nuovo in
assoluto.
La scelta di vivere in una comunità residenziale a servizi condivisi, abitualmente
definita “cohousing”, si ritiene sia nata in Scandinavia negli anni 60, ed è un
fenomeno a oggi diffuso specialmente in Danimarca, Svezia, Olanda, Inghilterra, Stati
Uniti, Canada, Australia, Giappone.
Le comunità di cohousing combinano l’autonomia dell’abitazione privata con i
vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi (micronidi, laboratori per il fai da te, auto
in comune, palestre, stanze per gli ospiti, orti e giardini…) con benefici dal punto di
vista sia sociale che ambientale.
Proprio il “vantaggio ambientale” è spesso al centro delle comunità residenziali nate
in tempi più recenti, come quelle attualmente esistenti in Italia.
Tra queste vi sono i primi 4 progetti (3 a Milano città e 1 in provincia) portati avanti
da Cohousing Ventures - società nata per iniziativa dell’Agenzia per l’Innovazione
sociale Innosense Partnership e del Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano -
primo promotore di cohousing in ltalia.
In questi casi, si tratta di comunità elettive ed il processo di formazione della
comunità residenziale, che avviene sin dall’inizio coinvolgendo le famiglie e le
persone che hanno espresso interesse per il progetto, è fondamentale. Il processo
partecipativo, coordinato da un “project manager” e gestito da facilitatori sociali che
aiutano ad intraprendere decisioni consensuali, serve per coinvolgere le persone
interessate nella costruzione di una visione condivisa della comunità, definendo
l’identità del gruppo ed i valori su cui si basa.
Il fenomeno ha creato un forte interesse nei soggetti pubblici, i quali sono spesso
intervenuti, con modalità diverse per ogni paese e per ogni caso, anche
indirettamente, a sostegno di queste realtà abitative.
Il cohousing è quindi “la dimostrazione di come sia possibile formare comunità che,
sulla base di regole condivise, siano in grado di regolarsi, auto-gestirsi e dotarsi di
determinati beni e servizi, avvalorando ulteriormente la questione della libertà
nell'aggregazione residenziale che, se libera di manifestarsi tramite sperimentazione
di forme territoriali differenti dalle tradizionali, può produrre numerosi benefici sia
per quanto concerne nello specifico i soggetti aderenti che più in generale per lasocietà” (tratto da F. Ferrari – “Riflessioni sul fenomeno del cohousing. Nuove
questioni per le politiche urbane” – tesi di laurea PoliMI – settore scientifico ICAR/20
Tecnica e pianificazione urbanistica 22.07.13).
L’utilità di queste iniziative, travalica però il fenomeno del cohousing e sotto la forma
minore di “servizi in comune” ha finito per porsi anche con riferimento alle più
classiche e consolidate comunità condominiali.
La situazione di crisi economica prolungata che stiamo vivendo, i tagli alla spesa
pubblica che hanno colpito inevitabilmente anche il settore delle politiche sociali
degli enti pubblici, hanno posto le premesse per la nascita di un vero e proprio
“micro-welfare”, un modo di collaborazione e di integrazione di servizi già esistenti
che si caratterizza per una maggiore flessibilità e sostenibilità economica e sociale
per gli utenti, ma di cui beneficiano gli stessi lavoratori.
Il supporto per le fasce più deboli della popolazione in quanto gestito direttamente
dalla comunità degli utenti, rispetta le reali esigenze degli utilizzatori e consente loro
di beneficiare di servizi di qualità ad un costo contenuto.
E’ inoltre possibile beneficiare dei servizi di supporto forniti da varie associazioni, tra
cui sono in prima linea proprio le associazioni della piccola proprietà immobiliare,
che hanno iniziato ad offrire servizi mirati, dalla selezione del personale alla
assistenza alle pratiche connesse all’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, alla
gestione dei conflitti, alla predisposizione delle buste paga e così via.
Il “badante di condominio” è uno dei nuovi profili sperimentati in diverse realtà
italiane per dare risposte concrete ai bisogni di salute e di assistenza dei cittadini,
integrando l'assistenza sociale e sanitaria.
Anche in questo caso, gli stessi enti pubblici si sono resi disponibili a fornire vari tipi
di supporto: così, ad esempio, ad Alessandria, in uno stabile con diversi nuclei
familiari con disabili, si è sperimentato l’intervento di un operatore sociale, formato
appositamente dalla ASL di zona, che integra l'assistenza offerta ai cittadini dal
Servizio sanitario nazionale: il badante acquista i farmaci e tiene sotto controllo il
livello di salute degli assistiti, rapportandosi con il medico di base.
Nel caso di Alessandria si tratta di un immobile di proprietà dell’Istituto Nazionale
Infortuni sul Lavoro, nel quale vivono 7 nuclei composti da persone con gravi
disabilità. Il badante in questo specifico caso è stato assunto dall'Associazione
Condominio sociale, appositamente costituita, con un impegno orario di 30 ore
settimanali e una retribuzione in quota parte a carico dei fruitori con il sostegno
economico del Consorzio dei servizi socio-assistenziali di Alessandria.
Una sperimentazione della stessa figura di badante condominiale è stata condotta
anche a Bologna in circa 40 condomini, in questo caso con personale assunto
direttamente dalle famiglie fruitrici del servizio.
Un altro esempio è il Servizio di Custodia e Portierato Sociale, sviluppato dal Comune
di Milano. I Custodi Sociali collaborano con la figura del Portiere Sociale; presenti inun numero pari a 152 operatori, i custodi sono affiancati da 361 portieri, dipendenti
di ALER, appositamente selezionati e formati, i quali garantiscono una presenza di
riferimento per la popolazione residente negli stabili di edilizia residenziale pubblica.
I Custodi Sociali contattano gli abitanti dello stabile raggiunto dal servizio,
direttamente oppure tramite il portiere, il quale oltre a svolgere le attività di portiere
tradizionale, individua e segnala le persone bisognose di assistenza al custode,
segnalando ai servizi competenti le problematiche riguardanti la tutela e il rispetto
per la proprietà e la persona (es. azioni di disturbo, atti di vandalismo, occupazioni
abusive, altro).
Altri servizi potrebbero beneficiare delle stesse esperienze: si tratta del car-sharing,
bike-sharing e soprattutto i Gas, i gruppi di acquisto solidali che garantiscono
risparmio sul prezzo di acquisto, solitamente di prodotti alimentari acquistati
direttamente dai produttori selezionati e convenzionati con il gruppo di acquisto, ma
anche della “mamma di giorno” (traduzione del tedesco “Tagesmutter”), una donna
di età in genere compresa tra i ventuno e i cinquanta anni, preferibilmente mamma,
che, previo un corso di formazione e un adeguamento del proprio domicilio alle
norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, accoglie ed intrattiene bambini in età
prescolare.
La sfida, anche per le associazioni che supportano i piccoli proprietari è quindi ancora
aperta.
Con specifico riferimento alla figura del badante condominiale, dal punto di vista
giuridico, nello stesso nuovo C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati in
vigore dal 1 Gennaio 2013 viene proprio introdotta la figura del “badante
condominiale”, nella categoria dei lavoratori addetti a mansioni assistenziali.
L'articolo 18, Comma 1 punto D4 del citato C.C.N.L. individua infatti:
“.. lavoratori … che svolgono servizi per la prima infanzia o per persone anziane
autosufficienti o più in generale attività relative alla vita familiare, in favore dei
condomini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se ne
assumono le spese.”
E’ stata quindi espressamente prevista la possibilità di assumere una persona,
dipendente del condominio, che possa svolgere attività di lavoro domestico, di
assistenza ad anziani o bambini per più persone nell'ambito dello stesso complesso
residenziale.
D’altra parte, sebbene il condominio non abbia autonomia patrimoniale nè
personalità giuridica distinte da quella dei suoi partecipanti (spesso viene qualificato
come un “semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell’interesse
comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa
comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino" così Corte di
Cassazione. sentenza n. 7891/2000), non vi sono particolari problemi a riconoscere
in capo a tale “ente” la capacità di dare vita a rapporti giuridici (di lavoro, bancari,
d’appalto ed altri): il condominio, infatti, “intrattiene tutta una serie di rapporti consoggetti terzi e con gli stessi condomini da fare risultare quantomeno plausibile la
possibilità di configurare una sua autonomia giuridica, almeno a livello di centro
d’imputazione giuridico” (“La natura giuridica del condominio. L’evoluzione storico
giuridica della nozione” di A. Gallucci in Arch. Loc. e cond. n. 1/2009).
Il condominio, quindi, potrebbe assumere direttamente la veste di datore di lavoro,
come del resto accade con altre figure professionali che svolgono mansioni connesse
al “fabbricato” (pulizie, manutenzioni, portierato): al di là delle incombenze connesse
all’applicazione della normativa fiscale e previdenziale, occorre ricordare che tale
veste conduce ad adempimenti specifici riferiti alla sicurezza negli ambienti di lavoro
contenuti nel Testo Unico in materia (D. Lgs. 81/08): si pensi agli obblighi di adeguata
formazione/informazione del lavoratore sui rischi connessi allo svolgimento delle sue
mansioni, alla redazione di un piano di valutazione del rischio, ma anche alla verifica
periodica della messa terra dell’impianto elettrico prevista dallo specifico DPR
462/01.
Resta inoltre un problema determinante: pur in assenza di decisioni giurisprudenziali
specifiche, si dovrebbe ritenere che l’assunzione di una figura professionale dedicata
all’assistenza alla persona dei condomini non potrebbe essere disposta con una
delibera assembleare.
In effetti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4631/93 pronunciata in relazione
alla delibera istitutiva di un servizio di vigilanza armata, fattispecie ovviamente molto
diversa da quella di cui si tratta in queste note, si è però espressa nel senso per cui
“la delibera istitutiva di un servizio … per la tutela dell'incolumità dei partecipanti, è
rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni,
e, quindi, non è riconducibile nelle attribuzioni dell'assemblea (art. 1135 Cod. Civ.).
Ne deriva che tale delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti
dei condomini assenti all'assemblea e non può essere fatta valere per una
ripartizione della relativa spesa anche a loro carico”.
La questione resta comunque aperta: con riferimento al servizio di portierato, non
mancano decisioni in relazione alla riconduzione della delibera istitutiva di tale
servizio nell’alveo delle innovazioni, riferendosi al concetto di atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione di cui all’art 1108 Cod. Civ. in materia di comunione (così
Corte di Cassazione sentenza n. 2585/88), con la conseguenza dell’applicazione delle
maggioranze di cui al comma 5 dell’art 1136 Cod. Civ. .
Oppure sentenze – pronunciate in occasione della soppressione del servizio di
portierato – che ritengono si debba applicare, per una valida decisione al riguardo, la
maggioranza di cui al comma 2 dell’art. 1136 Cod. Civ., ritenendo di inquadrare la
questione nell’ambito delle modifiche al regolamento condominiale che, nello
specifico, prevedeva originariamente detto servizio (così Corte di Cassazione
sentenza n. 3708/95).
Resta quindi opportuno definire tra i condomini interessati al servizio di assistenza in
questione, al limite tutti i partecipanti al condominio, specifici e precisi accordi
contrattuali, che considerino con speciale attenzione le questioni relative al riparto
delle spese ed eventualmente conferiscano all’amministratore, se accetta, unospecifico mandato a gestire tale particolare rapporto di lavoro. 
• Animali in condominio dopo la legge di riforma a cura di Fiorella Cima
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03 • Aprile • 2014
La legge di Riforma del condominio, Legge n. 220/12 entrata in vigore lo scorso giugno, liberalizza la presenza in condominio degli animali domestici: si tratta di una delle novità della riforma del condominio che ha destato maggiore interesse. In effetti, si tratta di una norma che riguarda da vicino la vita condominiale a differenza di altre regole più tecniche e pone l’accento su un principio fondamentale: quello del “rispetto per gli animali”.
Quante volte sentiamo di animali maltrattati o abbandonati, soprattutto nel periodo delle vacanze estive e quante volte vorremmo far sì che questo senso del rispetto prevalesse.
In realtà, l’importanza degli animali domestici era già stata sottolineata dal Legislatore nel 2004 con la Legge n. 189 in cui viene previsto che “lo Stato e le regioni possano promuovere di intesa (...) l’integrazione dei programmi didattici ai fini di una effettiva educazione degli studenti in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. 
Si può dire che questa norma introduca il principio del “rispetto degli animali”. L’apporto che gli animali domestici forniscono alla qualità della vita ha poi trovato riconoscimento qualche anno fa con la Legge 201/2010, di ratifica della Convenzione europea del 1987 dove si prevede “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
A seguito di tali provvedimenti, la Magistratura ha affermato che il “sentimento per gli animali” ha valore costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (Tribunale Milano decreto del 13.03.2013).
Del resto, secondo un'interpretazione evolutiva delle norme vigenti, l'animale "non deve essere collocato nell'area semantica concettuale delle cose", ma "deve essere riconosciuto come essere senziente".
Sono parole della Corte di Cassazione spese nel decreto del 13 marzo 2013 nel quale, richiamando tali principi, ha ritenuto che "il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore". 
Con la nuova Legge 220/2012 di Riforma del condominio viene introdotta nel Codice Civile una nuova disposizione, coerente con tali principi: l'art. 1138 del Codice Civile, modificato dalla Legge di Riforma del condominio, dispone infatti (ultimo comma) che “le norme del regolamento” condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. 
La previsione è stata inserita in ragione del principio di non poter limitare al condomino la possibilità di disporre della propria abitazione come meglio crede opportuno. 
Per quanto concerne, invece, gli spazi comuni, la nuova norma non li considera espressamente, ma si può facilmente osservare che, se non è possibile vietare la detenzione di animali in appartamento, non sarà nemmeno possibile impedire ai condomini di usufruire della parti comuni insieme al proprio animale. 
La questione non è però così lineare come sembra. 
Uno dei problemi applicativi è innanzitutto legato alla circostanza che la legge non definisce la nozione di animale domestico: che tipo di animali intendiamo, in effetti, con "domestici"? 
In mancanza di una definizione normativa, mentre dovrebbe sempre essere possibile vietare la presenza di animali esotici, non è così chiaro l'inquadramento di quelli tra gli “animali d'affezione” che non sempre sono "domestici" in senso proprio, come criceti, furetti, conigli ed altri. 
Per il momento non resta che sperare che buon senso e praticità possano risolvere il dubbio. 
L’applicazione concreta della norma in questione potrebbe risultare però problematica anche per altri aspetti. 
La norma favorevole è stata infatti inserita nell’art. 1138 del Codice Civile, che disciplina i regolamenti assembleari, ossia quelli che possono essere approvati a maggioranza. 
Tuttavia, in caso di regolamento contrattuale, ossia quello solitamente predisposto dal costruttore, allegato al rogito ed accettato al momento dell’acquisto, le cose potrebbero andare diversamente: in tale documento potrebbe essere contenuto un divieto vincolante. 
L’art. 1138 Cod Civ contiene infatti un elenco di norme dello stesso Codice Civile che sono “inderogabili” e quindi non modificabili, nemmeno da un regolamento contrattuale, tra cui non vi è però la norma relativa alla detenzione di animali. 
Non manca però chi sostiene che qualunque divieto alla detenzione di animali deve intendersi eliminato con l’entrata in vigore della Legge di Riforma del condominio, perché in caso di divieto si configurerebbe una forma di nullità delle clausole del regolamento contrattuale che sarebbero contrarie al nuovo disposto normativo. 
Qualche dubbio però rimane. 
In effetti, prima della Riforma la Corte di Cassazione, sez. II, nella sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011, confermando il precedente orientamento (in particolare, la sentenza n. 12028 del 1993), ha stabilito che "il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva." 
Il richiamo è ai regolamenti approvati in assemblea a maggioranza, con la conseguenza che limiti di questo tipo, se inseriti in regolamenti contrattuali, devono intendersi legittimi. 
In ogni caso l'accesso degli animali nel condominio non è comunque fuori da ogni regola. 
Occorre infatti rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute, del 03.03.09, che prevede, tra l'altro, l'obbligo, per i proprietari dell'animale di mantenere pulita l'area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e – nel caso di animali aggressivi – di applicare la museruola, nonché l'obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati dal proprio cane a terzi. 
Inoltre è sempre prevista la responsabilità civile e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose: molto dipende dal rispetto che i proprietari hanno delle più elementari regole che governano il vivere nella comunità condominiale. 
I condomini, peraltro, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli, se intollerabili ai sensi dell’art. 844 Codice Civile, possono richiedere al Giudice l'allontanamento dell'animale dal condominio. 
Ulteriormente, nel caso di immissioni rumorose, come latrati continui, è possibile ipotizzare il reato di "disturbo del riposo delle persone" (art. 659 Codice Penale). 
D’altra parte, gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni, oppure essere lasciati liberi o affidati a persone inesperte perché si potrebbe ipotizzare il reato di "omessa custodia e mal governo di animali" (art. 672 Codice Penale). 
In conclusione, una considerazione va fatta: chi ama gli animali e desidera condividere con loro il proprio appartamento ora lo può fare più liberamente, naturalmente secondo il buon senso e il rispetto di una civile convivenza.
• Note sulle clausole vessatorie nel contratto di manutenzione ascensore
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28 • Marzo • 2014

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha reso noto che con una serie di provvedimenti pubblicati lo scorso ottobre, sono state dichiarate vessatorie alcune clausole contenute nei contratti di otto società che forniscono il servizio di manutenzione degli ascensori. Si tratta di: Capozza, Monti, Schindler, M.i.a., Kone, Ceam, Thyssenkrupp, Otis.

I contratti di fornitura, secondo quanto riportato nei relativi provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contenevano una serie di clausole che, secondo il Garante medesimo, determinavano a carico del consumatore o del condominio un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: esse consentivano inoltre alle imprese in questione di consolidare la propria posizione nei confronti del contraente debole, pregiudicandone i diritti e andando a ledere di fatto il principio della concorrenza tra imprese nel libero mercato, limitando notevolmente la mobilità verso altri operatori.

Occorre ricordare che il condominio è riconducibile nella definizione di consumatore: la Corte di Cassazione nella sentenza del  24 luglio 2001, n. 10086, ha infatti precisato che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio – in quanto ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti - si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 bis e seguenti Cod. Civ. (ora artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo D. Lgs. 206/05). In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 452/2005.

Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in questo senso: tra le varie, il Garante richiama la sentenza del Tribunale di Arezzo del 14 febbraio 2012 secondo cui “il condominio rientra a pieno titolo nello status giuridico di consumatore. Pur essendo, infatti, il contratto stipulato tra la società di manutenzione dell’ascensore e l’amministratore di condominio, quest’ultimo ha agito come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini (…) ne consegue che essendo persone fisiche che agiscono, come nella specie, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall'amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, si applicano gli artt. 1469 bis ss.”; in senso analogo anche Trib. di Bologna, sentenza del 3.10.2000 (controversia in materia di ascensori), Trib. di Pescara, sentenza del 28.2.2003, Trib. di Bari, sentenza del 24.09.2008, n. 2158.

Questo l'elenco delle clausole oggetto dei provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dichiarate vessatorie dalla medesima Autorità nell'elaborazione del Centro Tutela Consumatori ed Utenti.

1 - Clausole che impongono penali eccessive in caso di recesso: alcune prevedono l'intero pagamento dei canoni stabiliti per tutta la durata del contratto in alcuni casi fino a cinque anni (Monti, Ceam, Capozza).

2 - Clausole che impongono un termine eccessivamente lungo di preavviso per la disdetta dei contratti: in alcuni casi fissato in sei mesi prima della scadenza naturale, anche per i contratti della durata di un anno (Capozza, Monti, Schindler, M.i.a., Ceam, Thyssenkrupp, Otis).

A questo proposito, il Garante ha richiamato un modello contrattuale della Camera di Commercio di Roma che ha elaborato e pubblicato sul proprio sito istituzionale un contratto-tipo per l’erogazione di servizi di manutenzione degli ascensori (“Contratto di manutenzione ordinaria impianto ascensore di proprietà condominiale”) in cui, in relazione alla clausola sul rinnovo tacito, è stato indicato il termine di trenta giorni come congruo per la disdetta, assumendo che termini superiori possano essere in contrasto con l’art. 33, comma 2, lettera i), del Codice del Consumo. http://www.rm.camcom.it/archivio44_contratti-e-pareri_0_42_411_1.html

3 - Clausole che escludono o limitano i risarcimenti in caso di sinistri causati dal malfunzionamento dell'ascensore o dal ritardo nella consegna di prodotti e nel loro montaggio (Thyssenkrupp, M.i.a., Kone, Ceam, Otis, Schindler).

4 - Clausole che riducono da due anni a dodici mesi la garanzia legale di conformità (Kone, Ceam, Schindler, M.i.a., Otis).

5 - Clausole relative all'indicazione non corretta del foro competente in caso di controversie identificato in quello della sede dell'azienda (Schindler, Monti, M.i.a., Kone, Ceam, Otis).

In seguito all'intervento dell'Autorità, tali clausole sono state dichiarate vessatorie e le società oggetto del provvedimento invitate a modificarle.

Si noti che le clausole dichiarate vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo sono nulle e perdono efficacia, mentre il contratto rimane valido per il resto. Eventuali richieste basate su queste clausole da parte delle società che offrono i servizi di manutenzione in questione vanno prontamente contestate.

Per approfondimenti:
http://www.agcm.it/stampa/news/6657-pubblicati-i-provvedimenti-su-clausole-vessatorie-nei-contratti-di-fornitura-e-manutenzione-ascensori.html

di Antonio Romano

• Sesamo Informa. Destinazione Italia: novità in ambito condominiale
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25 • Marzo • 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale 43/2014 è stata pubblicata la legge 9 del 21 febbraio 2014 che contiene le variazioni e converte il Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013 detto anche "Destinazione Italia".

Condominio (art.1 comma 9)

Formazione degli Amministratori:

I requisiti necessari per esercitare l'attività di formazionedegli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica di cui all'art. 71-bis, comma 1, lett. g, delle disposizioni attuative codice civile come modificato dalla legge 220 del 11/12/2012 detta "legge di Stabilità 2013", saranno determinati con un apposito decreto ministeriale.

Fondo Speciale:

Il fondo speciale per i lavori straordinari, di cui all'art. 1135, comma 1, numero 4 del codice civile, anch'esso modificato dalla legge di Stabilità 2013, può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti, nel caso di lavori che devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento.

Registro di anagrafe condominiale:

I dati relativi alle condizioni di sicurezza contenute nel registro di anagrafe condominiale, si riferiscono alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, comma 1, numero 6 del codice civile).

Sanzioni:

La sanzione deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2 del codice civile (art. 70, disp. att. codice civile).

• Convegno a Treviso
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04 • Marzo • 2014

Il 15 Marzo alle ore 15:00 a Treviso, organizzato dalla Sede Interprovinciale di Sesamo, da ASPPI e dalla Camera di Mediazione Patavina, si terrà presso l’Hotel Maggior Consiglio in via Terraglio 140, un Convegno dal titolo “Amministratore Condominiale: Responsabilità, Formazione, Mediazione obbligatoria”.

L’evento ha il patrocinio del Collegio dei Geometri.

Vedere l’invito per maggiori informazioni.

• ASPPI e Sesamo Messina al fianco della Polisportiva Florence Zancle nel Campionato Nazionale
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04 • Marzo • 2014

È stata presentata oggi, presso il Dipartimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, la Polisportiva Forense Zancle, alla presenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Avv.Francesco Celona  che  ha augurato alla squadra ai dirigenti un proficuo campionato .

Già nella giornata di domani è previsto il debutto della Polisportiva, inserita nel girone D del Campionato Nazionale Forense; alle ore 12.30, presso  il campo “Nicola Bonanno” sito all’Annunziata, avrà luogo lo scontro con i colleghi palermitani (dello stesso girone fanno parte anche le squadre degli Avvocati di Reggio Calabria, Caltanissetta e Palmi).

Per la stagione che si inaugura domani, la Polisportiva ed il suo neoeletto Presidente ad Honorem, Avv. Pietro Ruggeri, hanno importanti obiettivi ed è anche con questo spirito che, grazie al lavoro dei dirigenti Ciraolo, Billè, Pitrè, Irrera,Ruggeri,  Cacia e Tierno, la squadra è stata rinnovata e ringiovanita.

La Polisportiva Forense Zancle potrà avvalersi di: Antonio Barbera, Pietro Bellinghieri, Gianmarco Berenato, Alessandro Billè, Alessandro Cacciotto,  Vincenzo Ciraolo, Dario Cocivera, Fabrizio Cosentino , Igor Costa, Carlo Demestri, Nunzio De Salvo, Massimo Di Dio,  Alessandro Faramo, Nicola Fleres, Giuseppe Germanà Bozza, Cristian Grosso, Marco Iacono, Antonio Langher, Danilo Lo Conti, Gabriele Lombardo, Valerio Miserendino, Danilo Minissale,  Alessandro Nastasi, Carlo Nucita, Giuseppe Pitrè, Mauro Restuccia, Pietro Ruggeri, Alessandro Sciortino, Fabio Tierno, Salvatore Todaro.


I prossimi impegni della squadra forense saranno:

Messina - Reggio Calabria : 08.03.2014;

Caltanissetta – Messina : 22.03.2014;

Palmi – Messina : 29.03.2014;

Palermo – Messina : 12.04.2014;

Reggio Calabria – Messina : 26.04.2014;

Messina – Caltanissetta : 10.05.2014;

Messina – Palmi : 17.05.2014.

 

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