In condominio il tema della privacy rileva da vari punti di vista ed é quindi un tema che
l'amministratore deve considerare con attenzione.
Gestire dati personali, del resto, é considerata una "attivitá pericolosa" con la conseguenza che, ai
sensi dell'art. 2050 Cod Civ, in caso di contestazioni che conducano alla richiesta di danni, spetta
all'amministratore provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art 15 D.
Lgs. 196/2003), per non parlare delle sanzioni specifiche previste dal decreto sopra citato.
La questione assume vari aspetti in condominio, tutti accomunati dalla circostanza che
l'amministratore gestisce molti dati dei condomini e questo significa custodirli, non perderli e
comunicarli solo quando é necessario a chi é legittimato a conoscerli.
Negare l'accesso ai dati dei condomini a coloro che ne hanno diritto, significa non adempiere
correttamente al proprio mandato e quindi esporsi a legittime azioni legali, ma consentire l'accesso
ai dati a che non ne ha diritto, significa violare la legge sulla protezione dei dati personali, quindi
esporsi ad azioni legali ed a sanzioni anche gravi.
Di seguito ecco quindi qualche veloce indicazione basata sulle decisioni della stessa Autorità
Garante per la protezione dei dati personali ovvero delle altre Autoritá in qualche modo
competenti.
A livello generale, dal punto di vista della raccolta dei dati, occorre considerare che potranno
essere acquisite notizie relative alla proprietà o alla superficie dell'immobile ai fini del calcolo dei
millesimi e non quelle relative, ad esempio, al prezzo d'acquisto dell’appartamento.
Nella newsletter 387 del 23.04.2014 l'Autoritá Garante per la protezione dei dati personali ha
precisato che l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalità da perseguire. Può, dunque, ad esempio, acquisire le informazioni che consentono di
identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari,
conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o
domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il
subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della
documentazione, come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati raccolti, secondo l'Autorità Garante, i condomini
possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri partecipanti al
condominio.
Infatti, le disposizioni della legge sulla tutela dei dati personali non escludono l’applicazione della
disciplina del Codice Civile in materia condominiale e, da tale punto di vista, è di fondamentale
importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validità
dell’assemblea e delle sue deliberazioni.
L’amministratore di condominio può, quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano
richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, che potrà però essere utilizzata al solo scopo di
verificare la regolarità delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle
deliberazioni.
I condomini devono infatti essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e in
quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e
il funzionamento del condominio.
I principali aspetti su cui il Garante ha già fatto conoscere il proprio avviso si possono trovare nelle
seguenti pronunce:
– È lecito trascrivere i nomi e gli importi dei morosi nei verbali dell'assemblea condominiale
(Pronuncia del 16 Luglio 2003 doc web n. 1053868).
– Tutti i condomini sono oggetto di un unico trattamento dati e quindi hanno il diritto a conoscere
le informazioni sull'amministrazione, sul funzionamento del condominio e quindi anche le posizionidebitorie e creditorie dei singoli condomini (Pronuncia del 19.05.00 doc. web n. 42268)
– Dette posizioni debitorie dei singoli condomini non possono essere apposte in bacheca né
possono apporsi in bacheca avvisi indirizzati ai singoli condomini morosi (Pronuncia del 19.05.00
doc. web n. 42268).
– L'amministratore può e deve fare conoscere ai condomini gli aspetti gestionali del condominio.
Non deve metterne al corrente gli estranei (Pronuncia del 19.05.00 doc. web n. 42268).
– L'amministratore non può comunicare i numeri di telefono dei condomini ad altri condomini,
perché non sono utili alla gestione, salvo previa autorizzazione degli interessati (Pronuncia del
19.05.00 doc. web n. 42268 ).
Alcune questioni specifiche sono state oggetto di dibattito, vediamole di seguito.
Videosorveglianza:
L’esigenza di sicurezza in chiave anticrimine è sempre stata molto sentita anche con riferimento agli
immobili in condominio.
Da qualche tempo, all’installazione di grate, saracinesche, porte blindate e simili e di impianti di
allarme si è accompagnata l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
L’interesse per tali sistemi è legato, tra l’altro, alla funzione dissuasiva che si attribuisce loro anche
in relazione a fattispecie criminali diverse dal furto, tipicamente, ad esempio, il danneggiamento,
come pure i reati che riguardano la persona.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata in varie occasioni al
riguardo, emanando, in relazione al frequente impiego di sistemi di videosorveglianza nei
condomìni, due provvedimenti (29.04.04 e 08.04.10) in cui ha precisato che l'installazione di
telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze, è
possibile, ma richiede comunque l'adozione di cautele: in particolare, l'angolo visuale delle riprese
deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza ed é esclusa, al fine
di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Codice Penale),
ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni o antistanti l'abitazione di altri
condomini.
Naturalmente, anche l'installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali ad iniziativa del
condominio è ritenuta ammissibile, a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l'esigenza
di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di
pericolo, come ad esempio nel caso di illeciti già verificatisi ed a seguito di una valutazione di
proporzionalità in rapporto ad altre misure già adottate o che fosse possibile adottare.
Inoltre l’installazione di dispositivi di questo tipo non può prescindere dal rispetto delle norme
relative all'informazione a terzi in relazione all'esistenza dei dispositivi stessi: fondamentale é
quindi l'apposizione dell'apposito cartello con la grafica indicata dall'Autorità.
La legge di riforma del condominio ha chiarito un punto importante della questione: il nuovo art.
1122 ter Cod Civ dispone che l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
possa essere legittimamente deliberata in assemblea, che si esprime al riguardo con il voto
favorevole della maggioranza dei condomini presenti in assemblea (almeno 1/3 dei condomini) che
rappresentino almeno 500 millesimi.
In ogni caso però, questa norma non fa venire meno tutte le prescrizioni previste dai
provvedimenti dell’Autorità Garante che vanno comunque tutte rispettate: a seguito della riforma
del condominio, l’assemblea può certamente deliberare a maggioranza di introdurre nuovi impianti
volti a garantire i beni (comuni e individuali) della collettività condominiale, ma l'amministratore di
condominio, anche se autorizzato dall’assemblea, dovrà adottare tutte le cautele previste dagli
specifici provvedimenti generali dell’Autorità Garante.L'Autorità Garante ha avuto anche modo di esprimersi in relazione ai videocitofoni, precisando che
sono ammissibili come lo sono gli altri apparecchi che rilevano immagini (videocamere) o suoni
senza la registrazione. E però necessaria un'informativa per coloro che accedono allo stabile che ne
devono essere informati: l'apposizione della specifica segnaletica é quindi importante anche in
questi casi.
Il registro di anagrafe condominiale:
Tra le principali novità della legge di riforma del condominio, una tra le più dibattute è proprio il
registro di anagrafe condominiale. Come è noto, si tratta di un registro in cui l'amministratore di
codominio deve annotare le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali
di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio e i dati catastali di
ciascuna unità immobiliare (art 1130 numero 6 Cod Civ).
Al riguardo, con riferimento alle informazioni relative alla sicurezza degli impianti, con l'entrata in
vigore del decreto "Destinazione Italia" (DL 145/2013 convertito nella L 9/2014) i condòmini non
sono più tenuti a fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da
raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio: l'Autorità Garante ha ritenuto di ricordare
tale modifica alla legge di riforma del condominio nella newsletter n. 387 del 23.04.14.
In tale occasione, l'Autorità ha precisato che il condòmino non deve fornire prove documentali
delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del registro, nè a tale scopo deve inviare
all'amministratore copia dell'atto di compravendita, anche se poi l'art 63 delle Disp di Attuazione al
Codice Civile prevede che, in caso di compravendita della singola unità immobiliare, il condominio
venditore non possa liberarsi dalla solidarietà con l'acquirente in relazione agli oneri condominiali
fino al momento in cui non abbia trasmesso all'amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto.
L'accesso al conto corrente bancario condominiale:
Nella recente newsletter n. 387 del 23.04.14, il Garante ha chiarito che, nonostante il conto sia
intestato al condominio, i singoli condòmini, a seguito della riforma del condominio, sono a titolari
di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e
l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali.
In tal senso si esprime infatti il nuovo art. 1129 comma 7 Cod Civ.
A livello generale, tale principio, era già sancito dall’Autorità Garante nelle “Linee guida in ambito
bancario” - doc. web. n. 1457247 (art. 5.2) del 25.10.2007 in cui si riconosce “al cliente, a colui che
gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di
ottenere copia di atti o documenti bancari senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un
parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi” (rif. art. 119 del Testo Unico
Bancario - D. Lgs. n. 385/1993).
Nessun problema, quindi, per l’accesso agli estratti conto, quando anche tali documenti
contengano dati che riguardano altri condomini rispetto al richiedente, ma tale accesso come deve
avvenire?
In linea di massima, gli istituti di credito hanno sempre rifiutato l’accesso ai dati del conto corrente
bancario condominiale ai singoli condomini, spesso sulla base di motivazioni discutibili: sono
spesso richiamati generici riferimenti alla privacy, ovvero a non meglio precisati regolamenti
interni.
Tali motivazioni non hanno retto all’esame dell’Arbitro Bancario Finanziario che, in diverse
occasioni, ha avuto modo di esprimersi a favore del condomino richiedente l’accesso ai dati del conto condominiale.
Così infatti l’ABF si è espresso nella decisione n. 814 del 19.04.2011, in cui ha stabilito che “la
natura giuridica del condominio è controversa in dottrina e in giurisprudenza; tuttavia ritiene di
aderire alla giurisprudenza di Cassazione prevalente che qualifica “il condominio come un ente di
gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, sicché
“l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio
condominiale”. L’ABF in questo caso ha fatto riferimento, tra le varie, alla sentenza della
Cassazione n. 1011/2010.
Anche la Giurisprudenza civile non ha mancato di riconoscere al singolo condomino l’accesso ai
dati del conto corrente condominiale: il Tribunale di Salerno (sentenza del 30.07.2007 richiamata
dall’ABF) ha deciso infatti che “ogni condomino, in quanto “cliente” …deve aver diritto di ottenere
direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”.
L’ABF ha respinto l’obiezione sollevata dalla banca di non poter consegnare i documenti per ragioni
di tutela della riservatezza: nella decisione n. 814 del 19.04.11 si legge infatti che se è indubbio che
la banca sia tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la
clientela, è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, la banca è tenuta
a dare l’informazione richiesta, non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o all’ABF,
perché la svincoli dal segreto bancario. Di conseguenza ha deciso che “il condomino che sia
legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del
condominio”.
Questo principio è stato peraltro confermato nella decisione dell’ABF n. 1282 del 06.03.13 e 3478
del 27.06.13.
In effetti, però, il TAR del Lazio (sentenza del 17.01.2002 n. 1294), decidendo in relazione alla
richiesta d'accesso ai documenti relativi al conto corrente postale intestato al condominio, aveva
stabilito che il singolo condomino, anche se autorizzato dall'assemblea, non può direttamente
rivolgersi alla banca per prendere visione del conto corrente, in quanto estraneo al rapporto
contrattuale sorto tra l'amministratore e l'istituto bancario (Bancoposta in questo caso).
La riforma del condominio ora fissa regole certe, perchè il testo del nuovo art 1129 comma 7 Cod
Civ ,se è esplicito nell’affermare il diritto all’accesso ai dati del conto corrente condominiale, è
altrettanto esplicito nell’affermare che tale accesso avviene “per il tramite dell’amministratore”.
Nella recente decisione n. 400 del 21.01.2014 anche l'Arbitro Bancario Finanziario si è adeguato
alla nuova regolazione, negando la possibilità del singolo condominio di ottenere direttamente
l'estratto conto dalla banca.
In effetti, anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 387 del
23.04.14 ha precisato che "nonostante il conto sia intestato al condomino i singoli condomini sono
ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri
esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali".
Attenzione però che l’amministratore che non volesse adempiere alla richiesta del condomino si
espone al rischio di revoca giudiziale, ai sensi dell’art 1129 comma 12 n. 1 Cod Civ ed all’eventuale
richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui l’ostacolo all’accesso dei dati del conto bancario
si fosse tradotto in un danno economicamente rilevante per taluno dei condomini.