ORG. L. 4/2013 > Codice di condotta per gli associati a SESAMO
L’Associato Sesamo ha il diritto di svolgere la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, ma ha il dovere di farlo con scrupolo e competenza, al fine di tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei propri clienti-committenti, nel rispetto dei colleghi e mantenendo alti il nome e l’immagine dell’Associazione.

Il rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente codice di condotta è condizione essenziale per poter conservare la qualità di socio in Sesamo, dovendo ogni singolo Associato condividere i valori e perseguire gli scopi dell’Associazione.

PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione.
Nei rapporti con i clienti-committenti, con i colleghi e con i terz1 i in genere è fatto obbligo all’Associato di rispettare le norme deontologiche contenute nel presente codice di condotta, pena le sanzioni disciplinari ivi previste.

ART. 2. - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari di Sesamo la potestà di valutare la gravità dell’infrazione commessa dall’Associato, e, conseguentemente, di determinare e irrogare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione.

ART. 3. - Doveri di probità, dignità e decoro.
L’Associato, nello svolgimento della sua attività, deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
L’Associato deve altresì mantenere un comportamento improntato alla correttezza e all’onestà anche al di fuori dall’esercizio della professione, in modo da mantenere alto l’onore della categoria.
Oltre che nei casi di gravi irregolarità o di comprovata violazione degli obblighi espressamente previsti dalla legge a carico dell’amministratore, deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento che, anche se non espressamente vietato dalla legge, sia gravemente scorretto nei confronti o dei clienti-committenti, cioè dei condominii amministrati e/o dei singoli condòmini, o dei colleghi, tale cioè da arrecare un danno, di qualsiasi natura, a tali soggetti.
L’Associato può altresì essere soggetto a procedimento disciplinare per fatti non riguardanti direttamente l’attività di amministratore condominiale, qualora essi, per la loro gravità, possano riflettersi negativamente sulla sua reputazione professionale e compromettere l’immagine della categoria e dell’Associazione.
L’Associato che abbia riportato condanne per i reati indicati all’art. 71 bis lett. b) Disp. att. cod. civ. non può essere iscritto all’Associazione, né esercitare la professione, e, se già iscritto, decade immediatamente.
Stessa cosa per l’Associato che risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari, che perda il godimento dei diritti civili, che sia sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, che sia interdetto o inabilitato.

ART. 4. - Doveri di lealtà, fedeltà e correttezza.
L’Associato SESAMO deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, fedeltà e correttezza.
Oltre al presente codice di condotta, deve conoscere e rispettare la legge, nonché le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di attuazione di Sesamo.
Nell’esercizio della sua professione l’Associato non deve perseguire interessi personali che siano in contrasto con quelli dei clienti-committenti (sia i condominii complessivamente intesi sia i singoli condòmini) o dei colleghi, o comunque non consentiti dalla legge.
Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare il comportamento dell’Associato che, indipendentemente dal perseguimento di propri interessi personali, compia scientemente atti contrari all’interesse del proprio cliente-committente o che possano danneggiarlo.
ART. 5. - Dovere di diligenza
L’Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

ART. 6. - Dovere di riservatezza
È dovere fondamentale dell’Associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico.
L’Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 7. - Dovere di competenza
L’Associato non deve accettare incarichi che sappia di non riuscire a svolgere con la necessaria competenza o con l’adeguata organizzazione di mezzi e persone.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo.
Obbligatoriamente l’associato deve dotarsi di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti da responsabilità professionale.
Nel caso di sopravvenute difficoltà nello svolgimento dell’incarico, l’Associato deve informare prontamente il cliente-committente, in modo che lo stesso possa valutare se sostituirlo con altro professionista.

ART. 8. - Dovere di aggiornamento professionale
E’ dovere primario dell’Associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze riguardanti lo svolgimento della propria attività, e svolgendo l’obbligatorio aggiornamento professionale permanente attraverso la partecipazione ai corsi di formazione periodica previsti dalle norme vigenti in materia e all’uopo organizzati dall’Associazione.

ART. 9. - Informazioni sull’esercizio professionale
È consentito all’Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.
Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale.
Quanto ai contenuti delle informazioni, deve ritenersi vietata, in conformità al T.U. D. Lgs. n. 196/2003, la divulgazione di dati che riguardino terze persone e i nominativi dei clienti, salvo espressa autorizzazione.

ART. 10. – Divieto di accaparramento di clientela
L’Associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi clienti e nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità denigrando altri colleghi o promettere ai potenziali clienti vantaggi estranei al rapporto professionale. Con i colleghi deve comportarsi con correttezza e lealtà, rispettando i principi e le regole della libera concorrenza ed evitando i contrasti personali.

ART. 11. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali in materia, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti dei colleghi, dei clienti-committenti e dei terzi.

ART. 12. - Uso del logo Sesamo
L’Associato può inserire sulla propria targa professionale e sulla propria carta intestata il logo di SESAMO con la relativa denominazione, rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all’Associato SESAMO il disconoscimento dell’appartenenza all’Associazione di categoria.

ART. 13 – Ubicazione della propria attività professionale
E’ fatto obbligo all’Associato di comunicare tempestivamente alla sede provinciale o interprovinciale di appartenenza eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica o denominazione del proprio studio.

ART. 14. - Rapporti con l’Associazione
L’Associato deve rispettare le direttive degli organi dirigenziali della propria Associazione e deve collaborare con la sede provinciale o interprovinciale di appartenenza per l’attuazione delle finalità e degli scopi di Sesamo.
L’Associato eletto negli organi dirigenziali dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza, correttezza, imparzialità e lealtà, e nell’esclusivo interesse della stessa.

ART. 15- Rapporti con i clienti committenti e con i singoli condomini
L’Associato deve sempre mantenere, nei confronti dei clienti-committenti (cioè dei condominii amministrati) e anche dei singoli condòmini, un comportamento ispirato al rispetto, alla correttezza e alla lealtà.
Nel corso del mandato deve svolgere l’incarico conferitogli con serietà e competenza, senza esorbitare dai limiti dell’incarico stesso, salvo i casi di urgente necessità.

ART. 16- Rapporti con i colleghi
L’Associato deve mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, alla correttezza e alla lealtà, evitando i contrasti personali e rispettando i principi e le regole della libera concorrenza.
L’Associato che subentri ad un altro collega nell’amministrazione di uno stabile, deve adoperarsi per far corrispondere al collega eventuali crediti da lui vantati e risultanti dai bilanci consuntivi del cliente amministrato.
Nel caso di passaggio di consegne per cessato incarico, l’Associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla norme vigenti in materia.
L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale del collega cui è subentrato, sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.

ART. 17– Rapporti con i collaboratori dello studio
L’Associato risponde dell’operato dei propri collaboratori e dipendenti.
Deve addestrare e istruire gli stessi perché forniscano ai clienti-committenti un servizio ottimale, incentivando sia i collaboratori che i dipendenti a migliorare la propria preparazione professionale.

ART. 18- Sanzioni disciplinari
In caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nello statuto, nel regolamento di attuazione e nel presente codice di condotta, all’Associato potranno essere irrogate, da parte dal Collegio Nazionale dei probiviri di Sesamo, a seconda della gravità dell’infrazione, le sanzioni disciplinari dell’ammonimento scritto, della censura, della sospensione, della decadenza dall’eventuale carica ricoperta, e dell’espulsione in caso di persistente morosità nel pagamento della quota associativa. Il Collegio dei probiviri può altresì proporre al Consiglio Nazionale l’espulsione dell’Associato per fatti gravemente lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. Nel giudizio disciplinare deve essere assicurato all' Associato il diritto alla difesa, anche attraverso la difesa tecnica.

ART.19 – Disposizioni finali
Il presente codice di condotta viene allegato allo Statuto dell’Associazione e ne costituisce parte integrante.
Può essere modificato o integrato da parte del Consiglio Nazionale di Sesamo.
La conoscenza e il suo rispetto rappresentano un obbligo per tutti gli associati.
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